Legge regionale 24 aprile 1990, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 24 aprile 1990, n. 23

Rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale cessato dal servizio in data anteriore al 2 giugno 1977.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18).

Art. 1.

1. Ai beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilitą, nelle misure sotto indicate, rispettivamente per i titolari di pensione diretta e per i titolari di pensione di reversibilitą:

a) dal primo gennaio 1988, Lire 5.375 e Lire 3.000;

b) dal primo gennaio 1989, Lire 1.720 e Lire 960;

c) dal primo gennaio 1990, Lire 9.240 e Lire 5.400.

Art. 2.

1. Le spese a carico del fondo di previdenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per la concessione dei benefici di cui sopra, valutate in Lire 44.935.000 per l'anno 1990 e in annue Lire 25.480.000 a decorrere dall'esercizio 1991, saranno imputate al cap. 52500 della parte spese del bilancio della Regione per l'anno 1990 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti a cario della gestione del fondo di previdenza dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante l'erogazione alla gestione del fondo medesimo di contributi annui integrativi in misura corrispondente alla maggiore spesa sostenuta, da introitarsi al cap. 13100 - parte entrate - del bilancio 1990 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Art. 3.

1. La spesa derivante a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi integrativi di cui al precedente articolo 2 graverą per Lire 44.935.000 sul cap. 43020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e per annue Lire 25.482.000 sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarą effettuata con legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) quanto all'anno 1990, mediante riduzione di Lire 44.935.000 dello stanziamento iscritto al cap. 47400

parte spese

del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990;

b) quanto agli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 50.964.000 delle disponibilitą iscritte al programma 2.2.4.01 - "Istruzione e cultura - personale scolastico" del bilancio pluriennale della Regione 1990-1993.

Art. 4.

1. Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Cap. 13100 " Gestione fondo per il fondo di trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari ". L. 44.935.000

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 47400 " Spese per le attivitą sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute ". L. 44.935.000

Variazioni in aumento.

Cap. 43040 " Contributo regionale integrativo al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare e materna di cui alla LR 2 febbraio 1968, n. 1

LR 22 novembre 1988, n. 64

LR 24 aprile 1990, n. 23 "

L. 44.935.000

Cap. 52500 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari ". L. 44.935.000