Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 03 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali della Valle

d’Aosta.

Art. 1

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d’Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio - economica in atto, sono prorogate di un anno le agevolazioni finanziarie in favore del Consorzio Garanzia Fidi costituita tra gli industriali della Valle d’Aosta.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all’abbattimento del tasso di interesse praticato dagli Istituti di Credito convenzionati al Consorzio Garanzia Fidi per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese.

3. Il Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali e gli Istituti di Credito dovrà trasmettere, al termine dell’esercizio 1989, una rendicontazione delle somme utilizzate. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dei competenti Assessorati regionali sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, in una o più soluzioni, un contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali, di cui alla Legge regionale 11 agosto 1976, n. 32 e successive modificazioni, di Lire 2.700.000.000 oltre a Lire 300.000.000 da destinare alle finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69 (factoring).

Art. 3

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 3.000.000.000, graverà sul capitolo 36000 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1989;

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di sviluppo - Spese di investimento - utilizzando gli appositi accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’anno in corso.

Art. 4

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 3.000.000.000

in aumento

Cap. 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali

- LR 11 agosto 1976, n. 32

- LR 16 giugno 1978, n. 24

- LR 19 giugno 1984, n. 25 "

L. 3.000.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.