Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 88 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 88

Acquisto del Castello di Sarre con annessi arredi e suppellettili.

(B.U. 29 dicembre 1989, n. 56).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare dalla Società "Moriana Srl", con sede in Aosta:

a) il Castello di Sarre con annessi terreni, il tutto censito a Catasto terreni al Foglio 23 con le particelle 377 e 378, Foglio 24 con le particelle 53- 54- 55- 56- 57 106 - 120- 121 e Foglio 25 con la particella 282 e al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 24 con le particelle 56 - 116/1 - 116/2 e 117, per il prezzo a corpo di Lire 2.377.297.000, oltre IVA;

b) gli arredi mobili e fissi e le suppellettili del detto Castello, per il prezzo complessivo di Lire 1.674.000.000, oltre IVA.

Art. 2.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili e dei beni mobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 4.820.044.790, graverà sul capitolo 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" L. 4.820.044.790

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" L. 4.820.044.790

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.