Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 87 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 87

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, recante disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali.

(B.U. 29 dicembre 1989, n. 56).

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, č autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la spesa annua di L. 2.300.000.000.

2. L'onere graverą sul capitolo 45455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 300 milioni si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

2. Per gli anni 1990 e 1991 al maggior onere, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.06 - istruzione e cultura - interventi di carattere scolastico - del bilancio pluriennale 1989/1991 della Regione.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti). L. 300.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 45455 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed elementari gestite da associazioni ed istituzioni. - LR 21 ottobre 1986, n. 55 - LR 28 aprile 1988, n. 21 - LR 23 dicembre 1989, n. 87 L. 300.000.000