Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 81 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 81

Accettazione di una donazione e acquisto di un fabbricato sito in Comune di Ayas.

(B.U. 29 dicembre 1989, n. 56).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata:

a) ad accettare l'offerta di donazione dai Signori Elio FAVRE e Michele BRUNOD FAVRE con atto unilaterale a rogito Notaio Giovanni FAVRE in data 22 settembre 1989, repertorio n. 58348/9783, avente per oggetto gli immobili siti in Comune di Ayas, censiti a Catasto Terreni al Foglio 8 con i mappali 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 e 11 della superficie complessiva di mq. 3.048.610;

b) ad acquistare il fabbricato denominato "albergo Breithorn sito in Comune di Ayas, frazione Champoluc, di proprietà dei Signori Elio FAVRE e Michele BRUNOD FAVRE o aventi causa, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 30 con il mappale n. 193, per il prezzo di Lire 585.000.000.

Art. 2.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione degli atti notarili di accettazione della donazione e di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della spesa relativa alla compravendita, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 585.000.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

(Variazione di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" L. 585.000.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12" L. 585.000.000

Art. 5.

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.