Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 - Testo vigente

Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti ai consorzi garanzia fidi.

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 55).

Art. 1.

1. Al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione socio - economica in atto, sono prorogati gli incentivi finanziari in favore dei Consorzi Garanzia Fidi di cui alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32, 16 giugno 1978, n. 22, 16 giugno 1978, n. 23, 16 giugno 1978, n. 25 e 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti adesione della Regione ai Consorzi Garanzia Fidi fra gli industriali, gli albergatori, gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

2. I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento, fino al massimo del 50 percento, del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per ciascun settore di competenza, per le seguenti operazioni di investimento:

a) acquisto (compreso il terreno), ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di immobili nonché di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'antinquinamento, da destinare all'attività dell'impresa;

b) spese per l'acquisto, e l'impianto delle imprese, comprese quelle relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché all'attività di ricerca, e acquisto di brevetti;

c) acquisto di scorte nel limite del 20 percento dell'investimento con un massimo di Lire 50.000.000.

3. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrà comunque essere inferiore a quello minimo stabilito, per lo stesso settore, dalla corrispondente normativa emanata dagli organi centrali dello Stato sul credito agevolato.

4. I Consorzi Garanzia Fidi dovranno presentare all'Assessorato delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un programma degli incentivi che intendono attuare, indicando la misura dell'intervento proposto per ciascun tipo di operazione nonché una rendicontazione delle somme utilizzate nell'esercizio precedente. Le imprese beneficiarie dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo sulla destinazione dei finanziamenti in esame.

Art. 2.

1. Sono prorogate, per l'anno 1989, le agevolazioni per operazioni di factoring, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69, recante erogazione al Consorzio Garanzia Fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del tasso d'interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring) perfezionate da aziende valdostane, con contributi in conto interessi fino al limite massimo del 50 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore industria.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per le operazioni di cui al comma precedente, al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta un contributo di Lire 500.000.000.

Art. 3.

1. Al termine di ciascun esercizio il Consorzio interessato presenterà all'assessorato regionale alle Finanze un elenco delle ditte beneficiarie e dell'ammontare dell'intervento finanziario a ciascuno assegnato.

2. Le somme non erogate nell'esercizio saranno, per le stesse finalità, utilizzate nell'anno successivo.

Art. 4.

1. Per l'anno 1989, la Giunta regionale è autorizzata, in base ai programmi d'intervento presentati da ciascun consorzio, ad erogare i seguenti finanziamenti:

a) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali della Valle d'Aosta (Legge regionale 11 agosto 1976, n. 32) Lire 3.000.000.000;

b) Consorzio Garanzia Fidi tra i Commercianti della Valle d'Aosta (Legge regionale 16 giugno 1978, n. 25) Lire 1.500.000.000;

c) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Artigiani della Valle d'Aosta (Legge regionale 16 giugno 1978, n. 23) Lire 1.200.000.000;

d) Consorzio Garanzia Fidi tra gli Albergatori della Valle d'Aosta (Legge regionale 16 giugno 1978, n. 22) Lire 1.500.000.000.

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 7.700.000.000 per l'anno 1989 graverà sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno in corso come indicato al successivo articolo 6.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sugli appositi accantonamenti iscritti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso.

Art. 6.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento ") L. 7.700.000.000

Totale in diminuzione L. 7.700.000.000

in aumento:

Cap. 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Industriali - LR 11 agosto 1976, n. 32 - LR 16 giugno 1978, n. 24 - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 3.500.000.000

Cap. 36670 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Artigiani della Valle d'Aosta - LR 16 giugno 1978, n. 23 - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.200.000.000

Cap. 36900 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra i Commercianti - LR 16 giugno 1978, n. 25 - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.500.000.000

Cap. 37850 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli Albergatori - LR 16 giugno 1978, n. 22 - LR 1° giugno 1984, n. 19 - LR 2 novembre 1987, n. 90 " L. 1.500.000.000

Totale in aumento L. 7.700.000.000