Legge regionale 29 novembre 1989, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 29 11 1989

Bollettino ufficiale 5 12 1989 n. 52

Acquisto di immobili siti nei Comuni di La Salle e Morgex da destinare all’ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un’area di terreno sita nei Comuni di Salle e Morgex, con entrostanti un fabbricato di civile abitazione, vasche e laghetti artificiali, di proprietà del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta, per il prezzo a corpo di Lire 250.876.000, da destinare all’ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale. L’area è distinta al NCT al F. 20 del Comune di Morgex con le particelle nn. 400 - 401 - 404 - 413 - 486 e 487 e al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 193 - 194 - 195 - 197 - 199 - 201 - 202 - 204 - 206 - 208 - 211 - 212 - 332 e 342; il fabbricato è distinto al NCEU al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 211/1 e 211/2.

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l’impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l’intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 250.876.000 graverà sul capitolo 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 " del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento " del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 250.876.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 " L. 250.876.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.