Legge regionale 29 novembre 1989, n. 71 - Testo vigente

Legge regionale 29 novembre 1989, n. 71

Acquisto di immobili siti nei Comuni di La Salle e Morgex da destinare all'ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale.

(B.U. 5 dicembre 1989, n. 52).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare un'area di terreno sita nei Comuni di La Salle e Morgex, con entrostanti un fabbricato di civile abitazione, vasche e laghetti artificiali, di proprietà del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, per il prezzo a corpo di Lire 250.876.000, da destinare all'ampliamento dello stabilimento ittiogenico regionale. L'area è distinta al NCT al F. 20 del Comune di Morgex con le particelle nn. 400 - 401 - 404 - 413 - 486 e 487 e al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 193 - 194 - 195 - 197 - 199 - 201 - 202 - 204 - 206 - 208 - 211 - 212 - 332 e 342; il fabbricato è distinto al NCEU al F. 37 del Comune di La Salle con le particelle nn. 211/1 e 211/2.

Art. 2.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 250.876.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali "Spese di investimento" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 250.876.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 " L. 250.876.000