Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina le modalità di determinazione e di erogazione dei trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta, al fine di garantire a ciascuno di questi un livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni alle specifiche caratteristiche demografiche, territoriali ed economico - urbanistiche.

Art. 2

(Determinazione dei trasferimenti finanziari)

1. I trasferimenti finanziari di cui all’articolo 1 sono determinati, per ciascun comune, come differenza tra la "spesa corrente di riferimento" e le "altre entrate correnti di riferimento" di cui all’articolo 3, intendendosi queste ultime come entrate correnti provenienti da fonti di finanziamento diverse da quella disciplinata dalla presente legge.

2. I trasferimenti di cui al primo comma non potranno essere, in termini nominali, inferiori alla metà di quelli assegnati nell’anno precedente ai sensi della presente legge.

Art. 3

(Determinazione della "spesa corrente di riferimento" e delle "altre entrate correnti di riferimento" di ciascun comune)

1. La "spesa corrente di riferimento" e le "altre entrate correnti di riferimento", arrotondate al milione di lire, sono determinate per ciascun comune applicando alla "spesa corrente" e alle "altre entrate correnti", di cui all’articolo 4, di tutti i comuni consolidate su base regionale i corrispondenti valori percentuali indicati per ogni Comune nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4

(Determinazione della "spesa corrente" e delle "altre entrate correnti" consolidate su base regionale)

1. La "spesa corrente" e le "altre entrate correnti" di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, previste per l’anno di assegnazione dei trasferimenti, a cui applicare le percentuali di cui all’articolo 3, sono fissate annualmente - con riferimento all’anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione - con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla base dei corrispondenti valori desumibili dai bilanci di previsione dei Comuni relativi all’anno precedente quello di assegnazione dei trasferimenti disciplinati dalla presente legge.

Art. 5

(Ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari)

1. L’ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti disciplinati dalla presente legge è determinato con le modalità di calcolo indicate nei precedenti articoli, tenuto conto del vincolo di bilancio della Regione.

2. L’onere corrispondente ai trasferimenti finanziari di cui al primo comma è, per l’anno 1990 e successivi, determinato annualmente - con riferimento all’anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione - con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 6

(Impegno e liquidazione dei trasferimenti finanziari)

1. La Giunta regionale, entro un mese dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione, determina, con le modalità indicate nei precedenti articoli, le somme da trasferire a favore di ciascun comune ed impegna la relativa spesa.

2. La liquidazione a favore dei Comuni delle somme di cui al primo comma è disposta:

a) nella misura del 40 per cento, dalla Giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione e impegno della spesa;

b) nella misura del 40 per cento, dal Presidente della Giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione - effettuate con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 - della relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 3 della stessa legge e ad avvenuta approvazione, da parte della Commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del comune;

c) nella misura del 20 per cento, dal Presidente della Giunta regionale ad avvenuta trasmissione alla Commissione regionale di controllo, da parte del Comune, del conto consuntivo relativo all’anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

3. Nel caso in cui la relazione previsionale e programmatica sia restituita al Comune con richiesta di riesame, non si dà luogo all’erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune.

Art. 7

(Concessione di contributi una tantum)

1. Possono essere concessi, in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui agli articoli precedenti, contributi per il finanziamento di spese correnti ai Comuni per i quali, in sede di assestamento del bilancio di previsione, l’ammontare delle entrate correnti, comprensive del trasferimento finanziario di cui alla presente legge, non copra la "spesa corrente di riferimento", pur a fronte di una piena utilizzazione sia delle potenziali entrate tributarie ed extratributarie, sia della parte di avanzo di amministrazione destinabile al finanziamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131.

2. Il contributo di cui al comma precedente non può essere superiore alla differenza tra la "spesa corrente di riferimento" e le entrate correnti del Comune comprensive del trasferimento finanziario concesso ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni e previo parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 19, secondo comma, della legge regionale 12 novembre 1987, secondo comma, della legge regionale 12 novembre 1987, n. 91, delibera la concessione dei contributi di cui al primo comma nonché l’impegno e la liquidazione della relativa spesa a favore dei Comuni interessati.

4. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 8

(Modificazione di norme)

Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 40, è sostituito dal seguente:

" 2 - La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all’articolo 3, secondo comma, o con gli obiettivi programmatici della Regione è restituita al comune con richiesta di riesame. In tal caso non si dà luogo all’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 2, quarto comma, lettere b) e c), fino ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del Comune".

Art. 9

(Abrogazione di norme)

1. L’ulteriore applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi della legge medesima. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, cessa di avere vigore.

Art. 10

(Norme transitorie)

1. Nel primo biennio e nel terzo anno di applicazione della presente legge, i trasferimenti di cui al primo comma dell’articolo 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori rispettivamente al totale e a 3/ 4 di quelli assegnati nell’anno precedente in applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 o della presente legge.

2. La "spesa corrente", di cui all’articolo 4, di tutti i comuni consolidata su base regionale è prevista in lire 340.300 milioni per il triennio 1989/91, di cui lire 106.900 milioni per l’anno 1989.

3. Le "altre entrate correnti", di cui all’articolo 4, di tutti i comuni consolidate su base regionale sono previste in lire 312.000 milioni per il triennio 1989/91, di cui lire 98.000 milioni per l’anno 1989.

4. L’ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti di cui all’articolo 5 è previsto in lire 51.713 milioni per il triennio 1989/ 1991 ed è determinato in lire 17.780 milioni per l’anno 1989.

5. L’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla concessione dei contributi di cui all’articolo 7 è fissato per l’anno 1989 in lire 520 milioni.

6. L’atto amministrativo di cui al primo comma dell’articolo 6 è assunto dalla Giunta regionale, per l’anno 1989, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Stanziamento della spesa)

1. L’onere di lire 17.780 milioni, relativo ai trasferimenti finanziari correnti di cui all’articolo 5 per l’anno 1989, ed i corrispondenti oneri per gli anni futuri graveranno sul capitolo 22700 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2. L’onere di lire 520 milioni, relativo alla concessione dei contributi di cui all’articolo 7 per l’anno 1989, ed i corrispondenti oneri per gli anni futuri graveranno sul capitolo, di nuova istituzione, n. 22718 "Contributi una tantum ai comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

3. Alla copertura degli oneri di cui al primo e al secondo comma si provvede, per l’anno 1989, mediante riduzione di pari importi del capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" - allegato n. 8: interventi a carattere generale - del bilancio di previsione dalla Regione per l’anno 1989.

Art. 12

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" L. 18.300.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22700 " Trasferimenti finanziari correnti ai comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa pro - capite per l’esercizio delle funzioni di competenza" ( lr 8 agosto 1989, n. 61) L. 17.780.000.000

Cap. 22718 di nuova istituzione

programma regionale 2.1.1. finanza locale

codificazione 2.1.1.5.2.2.11.33.02 " Contributi una tantum ai comuni per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione". L. 520.000.000

Totale in aumento L. 18.300.000.000

Art. 13

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TABELLA A - allegata alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (articolo 3)

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE FRA I COMUNI DELLA " SPESA CORRENTE " E DELLE " ALTRE ENTRATE CORRENTI " CONSOLIDATE SU BASE REGIONALE

Valori percentuali per la determinazione della spesa corrente di riferimento e delle altre entrate correnti di riferimento di ciascun comune

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

1 ALLEIN 0,29 0,27

2 ANTEY - SAINT - ANDRÉ 0,63 0,44

3 AOSTA 33,42 34,97

4 ARNAD 0,83 0,89

5 ARVIER 0,72 0,74

6 AVISE 0,32 0,28

7 AYAS 1,69 1,38

8 AYMAVILLES 0,83 0,77

9 BARD 0,27 0,12

10 BIONAZ 0,33 0,18

11 BRISSOGNE 0,37 0,28

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

12 BRUSSON 1,28 1,21

13 CHALLAND - SAINT - ANSELME 0,72 0,61

14 CHALLAND - SAINT - VICTOR 0,49 0,44

15 CHAMBAVE 0,49 0,44

16 CHAMOIS 0,27 0,14

17 CHAMPDEPRAZ 0,47 0,52

18 CHAMPORCHER 0,53 0,33

19 CHARVENSOD 1,12 1,10

20 CHÂTILLON 3,37 2,87

21 COGNE 1,53 1,06

22 COURMAYEUR 3,47 4,81

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

23 DONNAS 1,30 1,37

24 DOUES 0,52 0,64

25 EMARÈSE 0,30 0,17

26 ÉTROUBLES 0,45 0,31

27 FÉNIS 0,89 0,77

28 FONTAINEMORE 0,40 0,35

29 GABY 0,61 0,61

30 GIGNOD 0,91 0,92

31 GRESSAN 1,24 1,41

32 GRESSONEY - LA - TRINITÉ 0,51 0,38

33 GRESSONEY - SAINT - JEAN 1,46 1,39

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

34 HÔNE 0,66 0,68

35 INTROD 0,40 0,31

36 ISSIME 0,41 0,31

37 ISSOGNE 0,73 0,78

38 JOVENÇAN 0,28 0,21

39 LA MAGDELEINE 0,37 0,15

40 LA SALLE 1,41 1,48

41 LA THUILE 1,13 1,17

42 LILLIANES 0,48 0,45

43 MONTJOVET 0,91 0,89

44 MORGEX 1,64 1,30

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE

(1) (2) (3) (4)

45 NUS 1,06

46 OLLOMONT 0,28 0,24

47 OYACE 0,27 0,13

48 PERLOZ 0,33 0,30

49 POLLEIN 0,57 0,54

50 PONTBOSET 0,27 0,22

51 PONTEY 0,29 0,27

52 PONT - SAINT - MARTIN 2,96 3,42

53 PRÉ - SAINT - DIDIER 1,28 1,46

54 QUART 1,51 1,27

55 RHÊMES - NOTRE - DAME 0,30 0,13

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

56 RHÊMES - SAINT - GEORGES 0,27 0,18

57 ROISAN 0,39 0,30

58 SAINT - CHRISTOPHE 1,40 1,39

59 SAINT - DENIS 0,29 0,18

60 SAINT - MARCEL 0,65 0,53

61 SAINT - NICOLAS 0,37 0,22

62 SAINT - OYEN 0,27 0,15

63 SAINT - PIERRE 1,36 1,28

64 SAINT - RHÉMY 0,54 0,41

65 SAINT - VINCENT 4,51 6,82

66 SARRE 2,04 1,93

N. COMUNI VALORI PERCENTUALI

ord. SPESA RIFERIMENTO ALTRE ENTRATE (1) (2) (3) (4)

67 TORGON 0,72 0,36

68 VALGRISENCHE 0,30 0,23

69 VALPELLINE 0,48 0,39

70 VALSAVARENCHE 0,35 0,21

71 VALTOURNENCHE 3,16 3,76

72 VERRAYES 0,79 0,56

73 VERRÈS 1,57 1,47

74 VILLENEUVE 0,68 0,69

TOTALE 100,00 100,00