Legge regionale 27 luglio 1989, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 27 07 1989

Bollettino ufficiale 8 8 1989 n. 35

Finanziamento per l’esercizio 1989 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1989 la spesa di lire 800 milioni.

2. la spesa di cui al comma precedente graverą, quanto a lire 500.000.000, sul capitolo 37350 (" Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 ") e, quanto a lire 300.000.000, sul capitolo 37360 (" Contributi e sussidi a enti pubblici per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d’investimento " - a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. - sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento Lire 800.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 Lire 500.000.000

Cap. 37360 Contributi e sussidi ad enti pubblici per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - LR 10 gennaio 1961, n. 2 - LR 9 maggio 1963, n. 11 Lire 300.000.000

Totale variazioni in aumento Lire 800.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.