Legge regionale 20 aprile 1989, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 20 aprile 1989, n. 23

Acquisto di unità immobiliari facenti parte di un complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, di proprietà della Società "COMCE - srl", da destinare a nuova sede del Servizio regionale della comunicazione e dei trasporti.

(B.U. 2 maggio 1989, n. 20).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare le unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Comune di Saint-Christophe, località Grand Chemin, entrostante ad area censita a Catasto Terreni al Foglio 39 con i nn. 1, 2, 3, 4, 49, 231, 269, 270, 271, 310, 311, 316, 317, di proprietà della Società " COMCE - srl", denunziate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 39 con il n. 1 subalterni 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 59, da destinare a nuova sede del Servizio regionale della Comunicazione e dei trasporti, per il prezzo di Lire 1.580.000.000 oltre IVA.

Art. 2.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 1.880.200.000 graverà sul capitolo 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" L. 1.880.200.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 " L. 1.880.200.000

Art. 5.

(Dichiarazione di urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.