Legge regionale 10 gennaio 1989, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 10 01 1989

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1989 e per il triennio 1989/1991.

(B.U. 1° S.S. al n. 5 del 26 gennaio 1989)

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

1. È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989, annesso alla presente legge, in Lire 1.425.800.000.000 (Allegato A).

2. Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, da quote di tributi erariali devolute alla Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

1. È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989, annesso alla presente legge, in Lire 1.425.800.000.000 (Allegato B).

2. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

3. L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel Titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1989, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio. quali risultano dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

1. È autorizzata la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 1989, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti ai capitolo dal n. 20000 al n. 20060 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanze di versamento nel conto aperto presso l'Istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 6

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge.

2. Sono altresì considerate obbligatorie le spese relative a crediti non prescritti reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli nn. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma primo ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per la riassegnazione in bilancio di residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

Art. 7

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo 50800 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 6, a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e per gli effetti dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 mediante il prelevamento di somme dal " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche ", di cui al capitolo 50790 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione delle stesse in capitoli già esistenti ovvero in capitoli nuovi, a fronte di spese indicate al comma secondo dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37.

Art. 9

(Prelevamento dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 ter della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, sui proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali, di cui al capitolo n. 50820 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 10

(Prelevamento dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 bis della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, come integrata dall'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 mediante prelevamento di somme dal fondo di riserva per l'oscillazione dei prezzi, di cui al capitolo n. 50830 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B), per l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione medesimo.

Art. 11

(Prelevamenti dai fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma quarto della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1988, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria si assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 12

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 13

(Contrazione di mutui passivi)

1. È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire centosessantaseimiliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 12 percento per un periodo di ammortamento non superiore ad anni 15.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente previsto in Lire 12.060 milioni per l'anno 1989 e in Lire 24.120 milioni annue a decorrere dal 1990 grava sui capitoli n. 50650 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre " dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

3. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l'anno 1989 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti per complessive Lire 12.060 milioni iscritti ai pertinenti capitoli;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 48.240 milioni delle risorse iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio per gli anni 1989/ 1991.

Art. 14

(Allegati al bilancio annuale)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989:

Allegato 1

quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato e

quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1989;

Allegato 3

a) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

d) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 4 - comma secondo - dello Statuto speciale;

Allegato 4

a) stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

b) stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5

classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6

elenco delle spese obbligatorie;

Allegato 7

elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste; Allegato 8

elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9

garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale primo aprile 1975, n. 7;

Allegato 10

dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario

1989.

Art. 15

(Bilancio pluriennale)

1. È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1989/ 1991 annesso alla presente legge (Allegato C).

Art. 16

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 della regione Valle d'Aosta (competenza)

Entrata

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per memoria

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE: //

Categoria 1a - Tributi propri 108.950.000.000

Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali 622.973.000.000

Totale 731.923.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO STATALE, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE: // Categoria quarta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie 121.336.224.000

Categoria quinta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di

sviluppo 19.637.000.000

Categoria 6a - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate 992.000.000

Totale 141.965.224.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI: //

Categoria 7a - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi 1.710.000.000

Categoria 8a - Proventi per servizi pubblici 2.265.000.000 Categoria 9a - Proventi di beni della Regione e da partecipazione in aziende ed enti diversi 6.032.000.000

Categoria 11a - Interessi attivi 1.000.000.000

Categoria 12a - Ricuperi, rimborsi e concorsi 1.463.276.000 Categoria 13a - Partite che si compensano con la spesa pm Totale 12.470.276.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RIMBORSO DI CREDITI: //

Categoria 14a - Alienazione di beni patrimoniali 400.000.000 Categoria 15a - Trasferimento di capitali pm

Categoria 16a - Rimborso di crediti pm

Categoria 17a - Ammortamento di beni patrimoniali 10.000.000 Totale 410.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, DA PRESTITI E DA ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE: //

Categoria 18a - Mutui e Prestiti 166.000.000.000

Categoria 19a - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine pm

Totale 166.000.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

TITOLO VI

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI: //

Categoria 20a - Partite di giro 370.635.000.000 Categoria 21a - Contabilità speciali 2.396.500.000 Totale 373.031.500.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

TOTALE ENTRATA 1.425.800.000.000

Spesa

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 15.000.000.000 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE: // 1. Organi della Regione 5.935.000.000

2. Personale regionale 45.565.650.000

3. Funzionamento (acquisto beni e servizi) 21.020.000.000

Totale 72.520.650.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

SPESE DI INTERVENTO: //

Interventi a carattere generale 132.828.816.000

Interventi a carattere specifico

primo Settore - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente 99.617.200.000

secondo Settore - Sviluppo economico 185.387.618.365

terzo Settore - Sicurezza sociale 120.887.231.665 quarta Settore - Promozione sociale 126.933.600.000

quinto Settore - Formazione professionale 31.400.000.000 Totale 564.225.650.030

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

ONERI NON RIPARTIBILI: //

Fondi globali 215.085.500.000

Altri oneri non ripartibili 53.107.883.970 Totale 268.193.383.970

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13 CONTABILITÀ SPECIALI: //

1. Partite di giro 370.635.000.000

2. Contabilità speciali 2.396.500.000 Totale 373.031.500.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

TOTALE SPESA 1.425.800.000.000

TITOLO DEDOTTO

CAPITOLI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989 DELLA VALLE D'AOSTA E BILANCIO PLURIENNALE 1989- 1991.