Legge regionale 23 dicembre 1988, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 23 12 1988

Bollettino ufficiale 10 1 1989 n. 3

Erogazione al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta di un contributo per l’anno 1988 per l’abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni di crediti commerciali (factoring), perfezionate da aziende valdostane.

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere, per l’anno 1988, un contributo di Lire 200 milioni al Consorzio Garanzia Fidi fra gli Industriali della Valle d’Aosta per l’abbattimento del tasso di interesse su operazioni di anticipazione su cessioni di crediti commerciali (factoring) perfezionate dalle aziende industriali aventi sede nel territorio della Regione, ai sensi della convenzione in essere fra il Consorzio stesso e gli Istituti bancari convenzionati.

2. La misura del contributo non potrą superare punti sei del tasso di interesse praticato per ogni singola operazione e comunque in misura non superiore al 50 percento delle prime rate ABI.

3. L’accreditamento del contributo sarą disposto a favore del Consorzio Garanzia Fidi per il tramite degli Istituti bancari convenzionati.

Art. 2

1. Al termine dell’esercizio 1988 il Consorzio predetto fornirą all’Amministrazione regionale un consuntivo recante il numero delle operazioni agevolate, l’importo complessivo, il contributo regionale utilizzato e l’eventuale contributo residuo.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno 1988 per i fini di cui alla presente legge dal predetto Consorzio potranno essere utilizzate agli stessi fini negli anni successivi.

Art. 3

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in lire 200 milioni per l’anno 1988 graverą sul capitolo 36000 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento " utilizzando l’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione per l’anno in corso.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento " L. 200.000.000

in aumento

Capitolo 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali "

- LR 11 agosto 1976, n. 32

- LR 16 giugno 1978, n. 24

- LR 19 giugno 1984, n. 25

- LR 23 dicembre 1988, n. 69 L. 200.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La presente legge č stata:

approvata dal Consiglio regionale il 24 settembre 1987;

rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ai sensi del quarta comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta, per il riesame da parte del Consiglio regionale, con nota n. 1472 del 30 ottobre 1987;

riapprovata dal Consiglio regionale il 6 aprile 1988.

Il Governo della Repubblica ha promosso questione di legittimitą costituzionale con ricorso depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale il 21 aprile 1988. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1066 del 24 novembre 1988, ha dichiarato non fondata la questione di legittimitą costituzionale promossa dal Governo della Repubblica (vedasi B. U. n. 29 del 23 dicembre 1988).