Legge regionale 22 novembre 1988, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 22 novembre 1988, n. 62

Immissione nei ruoli regionali del personale docente ed educativo della Valle d'Aosta di particolari categorie di personale scolastico.

(B.U. 21 dicembre 1988, n. 15, 3 S.S. al n. 28 del 9 dicembre 1988 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

1. Gli insegnanti e gli istitutori in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981- 1982 nelle scuole dipendenti della Regione e nel Convitto regionale "F. Chabod", con nomina di durata annuale conferita dal Sovraintendente agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nelle apposite sessioni riservate, previste dall'articolo 3 del decreto - legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 11 ed all'articolo 17 del citato decreto - legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246.

2. Hanno parimenti titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta, con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 11 ed all'articolo 17 del citato decreto - legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246:

a) gli insegnanti che abbiano comunque svolto, negli anni scolastici 1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o 1981-82, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole dipendenti dalla Regione ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole o nelle corrispondenti scuole statali o nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 e che siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nelle apposite sessioni riservate, previste dall'articolo 3 del decreto - legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246;

b) Gli insegnanti che abbiano conseguito, nel predetto settennio, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole sopracitate una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto, nel medesimo settennio, almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle scuole dipendenti della Regione;

c) gli istitutori che, avendo prestato servizio non di ruolo presso il Convitto regionale "F. Chabod", siano in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti dalle precedenti lettere a e b.

3. Nel caso di aspiranti che non abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della lingua francese in un concorso ordinario di grado corrispondente o, limitatamente al personale educativo, in un concorso a posti di insegnamento di qualsiasi ordine di scuola, l'inclusione nelle apposite graduatorie regionali è subordinata al superamento della prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, prevista dal quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

Art. 2.

1. L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1988, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.