Legge regionale 17 giugno 1988, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 17 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Acquisto di proprietà immobiliari della Deltacogne SpA.

Art. 1

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88, sono utilizzate, fino al limite di 30 miliardi, per l'acquisto di immobili da destinare al patrimonio dell'Ente Regione, attualmente di proprietà della SpA Deltacogne.

2. La società finanziaria regionale Finaosta SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1982, n. 16, ad intervenire nell'atto di compravendita e a erogare, per ordine e conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il corrispettivo dei beni acquistati.

Art. 2

1. Le disponibilità finanziarie acquisite dalla SpA Deltacogne ai sensi del precedente articolo, devono essere destinate per le finalità cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.