Legge regionale 17 giugno 1988, n. 55 - Testo vigente

Legge regionale 17 giugno 1988, n. 55

Acquisto di proprietą immobiliari della Deltacogne SpA.

(B.U. 15 luglio 1988, n. 12, 1° S.S. al n. 15 dell'11 luglio 1988).

Art. 1.

1. Le disponibilitą finanziarie derivanti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88, sono utilizzate, fino al limite di 30 miliardi, per l'acquisto di immobili da destinare al patrimonio dell'Ente Regione, attualmente di proprietą della SpA Deltacogne.

2. La societą finanziaria regionale Finaosta SpA č autorizzata, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1982, n. 16 (*), ad intervenire nell'atto di compravendita e a erogare, per ordine e conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il corrispettivo dei beni acquistati.

Art. 2.

1. Le disponibilitą finanziarie acquisite dalla SpA Deltacogne ai sensi del precedente articolo, devono essere destinate per le finalitą cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88.

Art. 3.

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.