Legge regionale 17 giugno 1988, n. 54 - Testo storico
Legge regionale n. 54 del 17 06 1988
Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988
Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli importatori e case di spedizioni operanti presso la circoscrizione doganale di Aosta.
1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di garantire l'attuazione dei necessari programmi di sviluppo e di riconversione delle imprese operanti nel settore degli scambi internazionali, in vista dell'entrata in vigore del mercato unico europeo, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a partecipare al consorzio garanzia fidi fra gli importatori e le Case di spedizione operanti nella circoscrizione doganale di Aosta, costituito ad Aosta in data 11 giugno 1987.
1. La Regione Valle d'Aosta, sempre per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1, è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'esercizio 1988 e fino all'anno 1992, al predetto consorzio di garanzia fidi, contributi da utilizzarsi per l'attuazione di interventi finanziari, nelle forme del contributo in conto interesse, atti a favorire il mantenimento dell'attuale livello occupazionale nonché il processo di riconversione, di ristrutturazione e di sviluppo delle medie e piccole imprese collegate all'attività del Centro autoportuale in Pollein.
2. Il contributo a carico della Regione è determinato per l'anno 1988 in Lire 4 miliardi; per gli anni successivi sarà determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.
1. Il Consiglio regionale provvederà a stabilire le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, individuando le tipologie dei programmi da incentivare e graduando la misura degli interventi in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese collegate all'attività del centro autoportuale di Pollein.
2. La Giunta regionale riscontra la sussistenza dei requisiti stabiliti a norma del comma precedente e ammette ai contributi, di cui alla presente legge, gli interventi proposti dal Consorzio Garanzia Fidi.
3. I contributi possono essere concessi fino ad una misura tele che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non sia inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula.
1. Alla copertura dell'onere derivante dall' applicazione della presente legge previsto per l'anno 1988 in L. 4 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 vengono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento "
L. 4.000.000.000
in aumento
Settore 2.2.2. - Sviluppo economico
Programma 2.2.2.11. Interventi promozionali per il commercio
Cap. 36910 (di nuova istituzione)
Codificazione 2.1.2.4.3.5.10.25.03
" Contributi al Consorzio Garanzia Fidi fra gli importatori e le case di spedizione per attività connesse ai servizi internazionali di importazione
L. 4.000.000.000
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.