Legge regionale 29 luglio 1967, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 29 07 1967

Bollettino ufficiale 31 7 1967 n. 8

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 13, PER L’ESPLETAMENTO DI CONCORSI INTERNI PER IL PERSONALE DELLA REGIONE.

Art. 1

È prorogato al 10 novembre 1967 il termine di scadenza previsto dal quarto comma dell’articolo 9 della legge regionale 10-11-1966 n. 13, per l’espletamento di concorsi interni per il personale della Regione.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.