Legge regionale 28 aprile 1988, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 28 aprile 1988, n. 21

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, concernente disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali.

(B.U. 30 maggio 1988, n. 8, 1° S.S. al n. 12 del 25 maggio 1988).

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, č autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, la spesa annua di L. 2.000.000.000.

2. L'onere graverą sul capitolo 45455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 250 milioni si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

2. Per gli anni 1989 e 1990 al maggior onere, valutato in lire 500 milioni, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.06 - istruzione e cultura - interventi di carattere scolastico - del bilancio pluriennale 1988/ 1990 della Regione.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione.

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti). L. 250.000.000

Variazioni in aumento.

Cap. 45455 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed elementari gestite da associazioni ed istituzioni

- LR 21 ottobre 1986, n. 55

- LR 28 aprile 1988, n. 21 L. 250.000.000