Regolamento regionale 28 aprile 1988, n. 5 - Testo storico

Regolamento regionale 28 aprile 1988, n. 5

Bollettino Ufficiale 30 05 1988 n. 8, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0012 del 25 05 1988

Modificazioni e integrazioni ai regolamenti regionali 8 aprile 1986, n. 1 e 28 luglio 1987, n. 1 concernenti "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

Art. 1

Il quarto comma dell'art. 1 (Settori d'intervento) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 è così sostituito:

"Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero primario e secondario su edifici ubicati in zona A o zone di recupero assimilate, individuate nei piani regolatori generali o di strumenti urbanistici analoghi, approvati o deliberati dagli Enti competenti, a condizione che i fabbricati oggetto della richiesta di mutuo, non siano classificati e/o riconosciuti secondo le norme vigenti d'interesse storico artistico. Gli interventi di recupero primario ubicati in zona A o similare devono essere assentiti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia. Gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune".

Art. 2

La lettera c del primo comma dell'art. 12 (Requisiti soggettivi) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 8 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificata:

"c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa la proprietà di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente articolo 2. Le quote di comproprietà di cui sopra non possono essere superiori al 50% se trattasi di una sola abitazione, nel caso di più comproprietà la somma delle varie quote non deve superare l'unità;"

Art. 3

All'art. 13 (Requisiti delle abitazioni) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, come modificato dall'art. 9 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è aggiunto il seguente quarto punto:

"4) Corrispondenza tra opere realizzate e progetto autorizzato.

Contestualmente alla presentazione del certificato ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l'esatta corrispondenza tra le opere realizzate ed il progetto autorizzato.

In presenza di difformità sostanziali non autorizzate dal Comune, si procederà d'ufficio alla revoca del mutuo."

Art. 4

Il n. 4 della lettera b del primo comma dell'art. 21 (Documentazione) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificato:

"4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare, corredata in duplice copia dei modelli 101, 201 e modello 740 completo di ogni sua parte;"

Il n. 5 del secondo comma dell'art. 21 del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, aggiunto dal secondo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così sostituito:

"5) le domande di mutuo tendenti al recupero abitativo dovranno essere corredate da apposita certificazione da parte del Comune interessato, attestante in quale zona nell'ambito del P.R.G.C. è ubicato il fabbricato. Per gli edifici collocati in zona A o similare la suddetta dichiarazione deve specificare, sulla base delle norme vigenti, se trattasi di un fabbricato ad interesse storico artistico."

Art. 5

1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal 1° semestre 1988.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.