Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 6, 3° S.S. al n. 8 dell'11 aprile 1988).

Artt. 1. - 4. (1)

Art. 5.

1. E' autorizzata per l'anno 1988 la maggiore spesa di L. 7.000 milioni per il rifinanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. E' autorizzata, inoltre la spesa di L. 4.000 milioni quale limite di impegno per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati.

3. Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 4 della presente legge č autorizzata la spesa annua di L. 1.000.000.

Art. 6.

(Norma finanziaria).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą:

- quanto a L. 7.000 milioni per l'anno 1988 sul capitolo 37510 del bilancio per l'esercizio in corso;

- quanto a L. 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988 per l'intera durata dei piani di ammortamento sull'istituendo capitolo 37520 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

- quanto a L. 1.000.000 annue a decorrere dal 1988 per la durata dei piani di ammortamento, sul capitolo 51000 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988:

a) quanto a L. 7.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 26750 del bilancio per l'anno in corso, con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla LR 28 dicembre 1984, n. 73;

b) quanto a L. 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

c) quanto a L. 1 milione mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente " Norme per il personale addetto ai corsi di addestramento professionale alberghiero "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 34 milioni;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 8.000 milioni delle disponibilitą gią iscritte al programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale

1988/1990;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della "Raccordi Autostradali SpA"

- LR 28 dicembre 1984, n. 73 L. 7.000.000.000

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 1.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 4.000.000.000

Totale in diminuzione L. 11.001.000.000

in aumento

Cap. 37510 " Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio

- LR 15 luglio 1985, n. 46

- LR 31 dicembre 1985, n. 90

- LR 7 agosto 1986, n. 42 articolo 2 comma terzo

- LR 29 marzo 1988 n. 17 L. 7.000.000.000

Cap. 37520 (di nuova istituzione) Codificazione 2.1.2.4.3.4.10.24.09

"Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio"

- LR 29 marzo 1988, n. 17 L. 4.000.000.000

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Totale in aumento L. 11.001.000.000

2. L'allegato n. 9 alla legge regionale 8 gennaio 1988, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 č integrato nel modo seguente:

LR 29 marzo 1988, n. 17 "Garanzia fideiussoria a favore di Societą Funiviarie su mutui da contrarsi con Istituti di Credito vari per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio".

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Modificano gli artt. 2, 4, 5 e aggiungono l'art. 6 bis alla L.R. 15 luglio 1985, n. 46.