Legge regionale 9 marzo 1988, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 09 03 1988

Bollettino ufficiale 30 03 1988 n. 5, 2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0007 del 25 03 1988

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta e successive modificazioni.

Art. 1

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito con legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, è così sostituito:

" I mutui, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40 percento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:

a1) per i casi di cui alla lettera a), b) e c) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 80 percento della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di spesa; - fino ad un massimo del 60 percento della spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa ammessa eccedente i due miliardi, e con un limite di spesa totale ammissibile di tre miliardi;

b1) per i casi di cui alla lettera d) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 70 percento della spesa risultante dall'atto d'acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo cinquecento milioni;

c1) per i casi di cui alla lettera e) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 80 percento della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa; - fino ad un massimo del 50 percento della spesa ammessa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

d1) per i casi di cui alla lettera f) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

e1) per i casi di cui alla lettera g) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa risultante dall'atto d'acquisto degli immobili e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo ".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.