Regolamento regionale 9 marzo 1988, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 9 marzo 1988, n. 4

Modifica al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio.

(B.U. 30 marzo 1988, n. 5, 2°S.S. al n. 7 del 25 marzo 1988)

Art. unico

1. Il limite dell'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento regionale per il servizio di economato, demanio e patrimonio, come modificato con Regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, č elevato a Lire 400.000.000.

Il presente regolamento sarą pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.