Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 19 febbraio 1988, n. 14

Concessione di contributi annui alla fondazione "Mater Misericordiae" con sede in Saint-Pierre, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi da contrarsi per il finanziamento dei lavori di costruzione del monastero delle carmelitane "Mater Misericordiae", in Comune di Quart.

(B.U. 4 marzo 1988, n. 4, 3° S.S. al n. 4 del 25 febbraio 1988).

Art. 1.

1. E' approvata la concessione a decorrere dal primo gennaio 1988 di contributi annui a favore della Fondazione "Mater misericordiae", con sede in Saint-Pierre, commisurati a 75 percento delle quote interessi relative al piano di ammortamento, un mutuo passivo di L. 2.500.000.000 da estinguersi in anni 15 oltre a 2 di preammortamento, da contrarsi dalla Fondazione stessa con uno o più Istituti di Credito abilitati, destinato al finanziamento di spese per l'esecuzione di lavori di costruzione del Monastero delle Carmelitane "Mater misericordiae" in Comune di Quart.

2. I contributi annui di cui al precedente comma saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto di Credito mutuante.

Art. 2.

1. L'erogazione dei contributi annui di cui alla presente legge avverrà anche ratealmente alle scadenze previste nei singoli piani di ammortamento dei mutui ai quali si riferiscono, in base a provvedimenti deliberativi della Giunta regionale.

Art. 3.

1. L'onere derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge valutato in annue L. 281.250.000 a decorrere dall'esercizio 1988 per l'intera durata del piano di ammortamento graverà sul capitolo n. 23970 di nuova istituzione, nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci con la seguente denominazione: " Contributo alla Fondazione "Mater misericordiae", con sede in Saint-Pierre, per gli oneri di ammortamento di un mutuo passivo per lavori di costruzione del Monastero delle Carmelitane ".

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione per L. 281.250.000 dello stanziamento del Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di Lire 3.718.750.000.

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 562.500.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/1990.

3. Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci, nella misura stabilita in base ai piani di ammortamento.

Art. 4.

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono approvate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" L. 281.250.000

in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 23970 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.4.2.5.08.07.02

"Contributo alla Fondazione "Mater misericordiae", con sede in Saint-Pierre, per gli oneri di ammortamento di un mutuo passivo per lavori di costruzione del Monastero delle Carmelitane - LR 19 febbraio 1988, n. 14 " L. 281.250.000

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.