Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 29 01 1988

Bollettino ufficiale 04 03 1988 n. 4, 3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0004 del 25 02 1988.

Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale nonché ai componenti delle commissioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale.

Art. 1

1. Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è dovuto un compenso lordo da determinarsi entro i limiti massimi sottoindicati sulla base di criteri oggettivi definiti dalla Giunta regionale:

- concorsi a posti di posizione funzionale apicale: L. 500.000

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di laurea, ivi compresi quelli di cui alla tabella H (ruolo sanitario) dell'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761: L. 400.000.

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di secondo grado o con titolo professionale specifico: L. 350.000

- concorsi a posti di posizione funzionale ai quali si accede con diploma di scuola secondaria di primo grado: L. 300.000.

2. In relazione al numero dei candidati presenti alla prova preliminare di lingua francese ed alle giornate di effettivo lavoro delle Commissioni, i compensi di cui al precedente comma possono essere integrati con un assegno non superiore al limite massimo del compenso.

3. Ai componenti ed ai segretari di altre commissioni, regolarmente istituite, è dovuto, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori della commissione, un compenso lordo di lire 30.000.

Art. 2

1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di riqualificazione del personale è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d'esame.

2. Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di lire 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presenti alla sessione d'esame e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.

Art. 3

1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

Art. 4

1. La nomina di funzionari e dipendenti regionali quali componenti o segretari di commissioni di concorso è disposta dalla Giunta regionale tenuto conto delle disposizioni concorsuali vigenti e della posizione funzionale a concorso, nonché assicurando la rotazione avuto riguardo alle specifiche attribuzioni della qualifica o del livello rivestiti.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Art. 6

1. L'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 è abrogato.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.