Legge regionale 8 gennaio 1988, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 08 01 1988

Bollettino ufficiale 12 02 1988 n. 3, 1°SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0003 del 10 02 1988.

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1987, della spesa per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, concernente: finanziamenti per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali.

Art. 1

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è autorizzata, per l'anno 1987, la maggiore spesa di lire 135.000.000.

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 40550 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di lire 135.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) ", a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato 8 al bilancio di previsione per l'anno 1987 relativo alla istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; per detto intervento resta disponibile la minor somma di lire 600.500.000.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 135.000.000

Variazione in aumento

Cap. 40550 " Spese per la realizzazione di predi socio - sanitari distrettuali

- LR 2 dicembre 1982, n. 84 " Lire 135.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.