Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 104 - Testo storico
Legge regionale n. 104 del 18 12 1987
Aumento dell'ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.
(B.U. 21 gennaio 1988, n. 2, 4° S.S. al n. 1 del 11 gennaio 1988)
1. A decorrere dall'anno 1987 l'ammontare degli assegni di anzianitą e invaliditą a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni č stabilito in annue lire 2.000.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione ai sensi di legge degli assegni di reversibilitą.
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 55.000.000 graverą sul capitolo 37300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1987, mediante utilizzo della autorizzazione di spesa gią iscritta nel capitolo 37300 del bilancio di previsione stesso, che presenta la necessaria disponibilitą;
- per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 110.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12. " Interventi promozionali per il turismo " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987/ 1989.
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.