Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 30 10 1987

Consulta regionale per la condizione femminile. Finanziamento del programma di attivitą per l'anno 1987.

(B.U. 16 novembre 1987, n. 20, 1° S.S. al n. 21 del 10 novembre 1987)

Art. 1

1. Per il finanziamento del programma di attivitą per l'anno 1987 della Consulta regionale per la condizione femminile, č approvata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65, la spesa di Lire 66.500.000.

Art. 2

1. L'onere di cui alla presente legge ammontante a Lire 66.500.000 graverą sul capitolo 47360 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l'anno 1987, con utilizzo della somma di Lire 45.000.000 sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 per le finalitą di cui alla presente legge e della somma di Lire 21.500.000 sull'accantonamento ivi previsto per l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco, sul quale rimane pertanto disponibile la minor somma di lire 500.500.000.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 66.500.000

Variazione in aumento:

Cap. 47360 " Spese per lo svolgimento del programma annuale di attivitą della Consulta regionale per la condizione femminile

LR 23 giugno 1983, n. 65

LR 19 aprile 1985, n. 15 ".

L. 66.500.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.