Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 - Testo vigente

Legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica.

(B.U. 25 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n. 1).

Art. 1

(Forma giuridica e ragione sociale).

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, promuove la costituzione di una Società per Azioni, denominata INVA SpA, operante nel settore dello sviluppo dell'informatica, a totale capitale pubblico. (1)

1bis. L'INVA SpA opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza, con particolare riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (2)

Art. 2

(Soci) (3)

1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti. (3)

Art. 3

(Oggetto sociale) (4)

1. L'INVA SpA ha come oggetto sociale:

a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); (4a)

bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza. (4b)

Art. 4 (5)

Art. 5

(Amministratori) (6)

1. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto, INVA S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da massimo cinque membri, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), compete all'assemblea dei soci della INVA S.p.A.. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci. (7)

1bis. La Giunta regionale designa due membri, tra cui il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in rappresentanza dei soci enti pubblici dipendenti o interamente partecipati dalla Regione. Il Comune di Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta designano un membro ciascuno. Gli enti locali e le loro forme associative designano un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati. (8)

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 5bis

(Collegio sindacale) (9)

1. Il collegio sindacale dell'INVA SpA è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina due dei membri effettivi, tra cui il presidente del collegio sindacale, oltre ai due sindaci supplenti. Il restante membro effettivo è nominato dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 6

(Costituzione).

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Società.

Art. 7

(Norme di rinvio).

1. Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente Legge si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano l'attività delle Società per Azioni.

Art. 8

(Disposizione finanziaria).

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente Legge, previsti in L. 480.000.000 per l'anno 1987 graveranno sul capitolo n. 23500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica " di nuova istituzione sul bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, relativo all'istituzione di una società per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 20.000.000.

Art. 9

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1987, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ".

L. 480.000.000

in aumento

2.1. - Interventi a carattere generale; 2.1.2. - Altri interventi

Cap. 23500 di nuova istituzione

(codificazione 2.1.2.5.4.3.10.32.02) " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di una società denominata " INVA SpA" per lo sviluppo di tecnologie e sistemi di informatica

LR 17 agosto 1987, n. 81 "

L. 480.000.000

Art. 10

(Dichiarazione di urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 1 recitava:

"1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, promuove la costituzione di una Società per Azioni, denominata INVA SpA, operante nel settore dello sviluppo dell'informatica.".

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13.

(3) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 29 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

L'articolo 2 era già stato modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8 nel modo seguente:

"Art. 2

(Soci)

1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti."

e precedentemente era stato sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13 nel modo seguente:

"(Soci)

1. Oltre alla Regione, alla quale è riservata la proprietà di almeno il 75 per cento delle azioni, possono acquisire la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA gli enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Per i Comuni, le diverse partecipazioni sociali devono in ogni caso essere paritarie o proporzionate al numero degli abitanti e la somma della popolazione dei Comuni partecipanti deve risultare nel complesso superiore a 30.000 abitanti."

e dall'art. 3 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16 nel modo seguente:

"(Soci)

1. Oltre alla Regione possono acquisire, in aggiunta e/o in sostituzione anche parziale degli attuali soci, la qualità di soci azionisti dell'INVA spa altri enti pubblici territoriali valdostani, l'USL ed imprese, in forma singola o associata, che per apporti finanziari o tecnologici possono contribuire alla valorizzazione della società."

e dall'art. 1 della L.R. 1° luglio 1994, n. 32 nel modo seguente:

"(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della IN.VA S.p.A., oltre alla Regione Valle d'Aosta:

a) un'impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, di periferiche e di sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità, esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale;

b) gli enti locali della Regione Valle d'Aosta;

c) imprese, in forma singola od associata, che per apporti finanziari, tecnologici o di mercato possono contribuire alla valorizzazione della società.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 2 recitava:

"Art. 2

(Soci)

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della INVA SpA oltre alla Regione Autonoma

Valle d'Aosta:

a) un Consorzio (o Società Consortile), costituito da un minimo di tre Imprese valdostane specializzate nel settore informativo, che disponga, grazie all'apporto delle singole società consorziate, di provate risorse tecniche specifiche, organizzative, logistiche e commerciali.

b) una Impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, periferiche e sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale.".

(4) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.

L'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13:

"(Oggetto sociale)

1. L'INVA SpA ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci. Tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore.".

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16:

"(Finalità)

1. L'INVA spa ha come esclusiva finalità sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale approvato dalla Giunta regionale. In analogia, tale esclusiva finalità sociale può essere applicata anche in riferimento agli enti pubblici territoriali valdostani e all'USL, in possesso della qualità di socio.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

"(Finalità e compiti)

1. La INVA SpA persegue le seguenti finalità:

a) il sostegno allo sviluppo dell'informatica in Valle d'Aosta, mediante la predisposizione di un censimento dei fabbisogni, l'identificazione dei progetti prioritari e la predisposizione di un piano conseguente di intervento;

b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali attraverso lo scambio di informazione e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale per l'utilizzo di tecniche informatiche;

d) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate;

e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione, all'attività programmatoria e alla crescita dell'imprenditorialità locale nel settore.".

Il comma 1 dell'articolo 3 era stato modificato nel modo seguente dall'art. 20, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31:

"1. L'INVA spa ha come esclusiva finalità sociale la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, nell'ambito del piano la anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. In analogia, tale esclusiva finalità sociale può essere applicata anche in riferimento agli enti pubblici territoriali valdostani e all'USL, in possesso della qualità di socio.".

Il seguente comma 1bis dell'articolo 3 era stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 21 novembre 2012, n. 31:

"1bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale.".

(4a) La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 è stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 21, comma 2, della L.R. 8 aprile 2013, n. 8, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA SpA.".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"b) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali attraverso lo scambio di informazione e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;".

(4b) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

(5) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13.

Il comma 2 dell'articolo 4 era già stato abrogato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

L'art. 4 era stato sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 luglio 1996, n. 16, nel modo seguente:

"(Capitale sociale)

1. Alla Regione è riservata la proprietà di almeno il quaranta per cento delle azioni e la somma delle azioni di proprietà della Regione, degli altri enti pubblici territoriali valdostani e dell'USL deve essere superiore al cinquanta per cento delle azioni.

2. Il capitale sociale è costituito in lire 1.000.000.000, suddiviso in 1.000.000 di azioni del valore nominale di lire 1.000.".

I commi 2 e 3 dell'art. 5 erano già stati precedentemente sostituiti dall'art. 2 della L.R. 1° luglio 1994, n. 32, nel modo seguente:

"2. L' impresa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), può acquisire una quota di capitale sociale non superiore al quaranta per cento delle azioni.".

"3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), possono acquisire la proprietà delle azioni non sottoscritte dagli altri soggetti di cui al medesimo articolo.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 4 recitava:

"(Capitale Sociale)

1. Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta viene riservata la proprietà del 40 percento delle azioni.

2. Al Consorzio di Imprese valdostane di cui all'articolo 2 lettera a) viene riservata la proprietà del 20 percento delle azioni.

3. All'impresa di cui all'articolo 2 lettera b) viene riservata la proprietà del 40 percento delle azioni.

4. Il capitale sociale iniziale della INVA SpA è costituito in L. 200.000.000 (duecentomilioni) suddiviso in 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di L. 1.000 (mille).

5. La Giunta regionale à autorizzata a sottoscrivere all'atto della costituzione della INVA

SpA, una quota del capitale sociale pari a L. 80.000.000 (ottantamilioni) corrispondente a 80.000 (ottantamila) azioni.

6. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a sottoscrivere in una o più soluzioni, entro un anno dall'iscrizione della Società nel pubblico registro delle imprese, una ulteriore quota di capitale fino a raggiungere un massimo di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) corrispondenti a 400.000 (quattocentomila) azioni.".

(6) Articolo così sostituto dall'art. 1, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art .5 recitava:

"(Partecipazioni della Regione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, nomina un numero di amministrazione e sindaci proporzionali alla partecipazione azionaria.

2. Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di Amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza.

3. La nomina dell'Amministratore Delegato spetta di diritto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.".

(7) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 7 novembre 2022, n. 26.

Il comma 1 dell'articolo 5 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3, nel modo seguente:

"1. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto, INVA S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui un Presidente, alla cui nomina provvede l'assemblea dei soci.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. L'INVA SpA è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, di cui tre nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, dalla Giunta regionale, compreso il presidente della società il quale ne ha la legale rappresentanza. I restanti membri sono nominati dagli altri soci con le modalità stabilite dallo statuto della società.".

(8) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(9) Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, della legge regionale 7 maggio 2012, n. 13.