Legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 - Testo vigente

Legge regionale 10 agosto 1987, n. 65

Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati.

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

1. La presente legge intende favorire l'insediamento, la cura e la protezione del verde pubblico permanente nelle zone urbane, o posto a contorno di infrastrutture, edifici e qualsiasi altro manufatto di interesse collettivo che di esso necessiti sia per aumentare la propria rilevanza, sia per essere meglio inserito nel contesto paesaggistico.

2. Formano inoltre oggetto della presente legge le aree attrezzate per la ricezione turistica in terreni boschivi, o forestali per tale scopo, nonché i percorsi attrezzati noti come "percorsi della salute", qualora questi si sviluppino in zone silvane.

3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito di interventi infrastrutturali, di attività industriali in disuso, nonché di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato (1).

Art. 2

1. L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale provvede:

a) alla predisposizione di aree turistico - ricettive e di percorsi della salute in complessi boscati di proprietà della Regione, ovvero di altri Enti, che ne facciano espressa richiesta;

b) all'impianto ed alla cura di arboreti realizzati a fini paesaggistici, didattici e scientifici;

c) all'insediamento, alla cura e alla manutenzione del verde su superfici annesse ad immobili o su aree urbane ed extraurbane di proprietà regionale;

d) alla formazione di alberature stradali, intendendosi comprese in tale categoria di opere anche l'impianto di siepi, di cespugli e di arbusti ai lati delle strade regionali e comunali, dei sentieri, delle mulattiere e delle piste forestali nei limiti previsti dal successivo articolo 6;

e) all'installazione e cura del verde adiacente ai luoghi di culto, ai monumenti evocativi di personaggi o di eventi storici di rilevanza regionale.

f) al recupero ed al ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito degli interventi di cui al comma tre dell'articolo 1; gli interventi di recupero e di ripristino ambientale riguardano aree di cui la Regione Valle d'Aosta è proprietaria o comproprietaria e aree di proprietà di enti pubblici che ne fanno apposita richiesta (2).

Art. 3

1. Ai sensi della leggera d) del secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 concernente modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato economico del personale della Regione, le funzioni amministrative relative all'esecuzione della presente legge sono affidate al Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale.

2. Per realizzare i lavori di cui agli articoli 2, 4 e 5 il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale può provvedere mediante licitazione o trattative private, ovvero in economia diretta, avvalendosi in quest'ultimo caso anche di personale precario o stagionale ricorrendo per l'acquisto di qualsiasi materiale, piante semi, mezzi e per noli di questi, alle ditte migliori offerenti per qualità e condizioni.

Per la redazione di progetti o perizie ai fini dell'insediamento, della cura e del mantenimento del verde pubblico è altresì ammesso l'affidamento di incarichi a liberi professionisti o ad istituti specializzati.

3. L'insediamento, la cura e la manutenzione del verde in luoghi o presso edifici sottoposti alla tutela della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, devono essere realizzati di concerto con questa.

Art. 4

1. Per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 2, l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale esegue anche la manutenzione straordinaria, dispone ed attua i provvedimenti e gli interventi necessari a garantire la perpetuità della componente vegetale vivente.

2. I Comuni nel cui ambito territoriale sono presenti aree attrezzate e percorsi della salute provvedono alla loro manutenzione ordinaria, nonché alla loro gestione e sorveglianza.

In favore di questi Comuni l'Amministrazione Regionale eroga un contributo annuo pari al 95 percento delle spese sostenute, documentate e ritenute ammissibili per l'attività di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui i comuni si rendano inadempienti riguardo alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, gestione e sorveglianza, l'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale provvede direttamente alla realizzazione di detti interventi, recuperando nei confronti degli stessi le spese sostenute.

4. Nei luoghi interessati dalle infrastrutture di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge, l'insediamento di qualsiasi manufatto, anche se di pubblico interesse, è subordinato all'autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale, sentita, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione Regionale per la Pianificazione Territoriale, ferma restando l'ottemperanza alle disposizioni delle altre leggi in materia urbanistica.

Art. 5

(3)

1. La Regione incentiva l'insediamento del verde pubblico urbano mediante l'erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 90 percento della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di enti pubblici che provvedono, sulla base di progetto esecutivi, alla realizzazione e alla straordinaria manutenzione di alberature di viali, di giardini, di parchi cittadini, di aree verdi urbane e periurbane, di parchi territoriali polivalenti e di arredi verdi destinati all'abbellimento di monumenti e di edifici pubblici.

2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma uno i Comuni devono indicare, nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 1 quater del decreto - legge 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, così come introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto del contributo.

3. Nel caso in cui gli enti pubblici non provvedano all'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi realizzate o migliorate ai sensi del presente articolo o delle aree recuperate secondo il disposto della lettera f) del comma uno dell'articolo 2, si dispone secondo quanto indicato nel comma tre dell'articolo 4.

4. (4).

Art. 6

1. Le alberature stradali sono impiantate e curate lungo l'intero percorso delle strade regionali, dei sentieri, delle mulattiere, delle piste forestali e, limitatamente all'asse extraurbano, delle strade comunali.

2. Ove eseguibili, le alberature di cui sopra si intendono obbligatorie, di interesse pubblico, e devono essere previste nei progetti esecutivi delle opere stradali di cui costituiscono pertinenze ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile.

Art. 7

1. Presso il vivaio forestale regionale è insediato il settore per la forestazione urbana, che ha per compito la coltivazione, la stabulazione o l'acclimatazione delle piante ornamentali destinate agli scopi di cui alla presente legge.

2. L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale promuove giornate di studio per l'aggiornamento dei professionisti in tema di verde urbano, e organizza corsi di formazione per addetti alla cura dei giardini, delle alberature e dei parchi cittadini.

Art. 8

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge viene determinata sino al 1989 la seguente spesa:

- per l'anno 1987 L. 1.285.000.000

- per l'anno 1988 L. 1.000.000.000

- per l'anno 1989 L. 1.000.000.000

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Cap. 22835 " Contributi agli enti locali per interventi di manutenzione del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati "

L. 100.000.000 per l'anno 1987

(di nuova istituzione)

Cap. 29420 " Spese per interventi di insediamento e cura del verde pubblico e per la gestione delle aree dei percorsi attrezzati "

L. 785.000.000 per l'anno 1987

Cap. 29425 " Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati (Contratti nazionali Collettivi di lavoro) "

L. 400.000.000 per l'anno 1987 (di nuova istituzione) per gli anni 1988 e 1989, ad una diversa ripartizione della spesa tra i singoli capitoli, si provvederà con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1987:

- quanto a L. 345.000.000 mediante riduzione dello stanziamento già iscritto sul Cap. 29410 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987;

- quanto a L. 500.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al cap. 29420 del bilancio per l'esercizio in corso;

- quanto a L. 440.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987, concernente l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del fuoco, su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 522.000.000.

Per gli anni 1988-1989 mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1987/1989.

Art. 9

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 29410 " Spese per la infrastrutturazione dei boschi a vocazione turistica " L. 345.000.000

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali " L. 440.000.000

Totale in diminuzione L. 785.000.000

In aumento:

Settore 2.1. Interventi a carattere generale. Programma 2.1.1. - Finanza locale

Cap. 22835 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.1.5.2.2.11.29.04

Contributi agli enti locali per interventi di manutenzione del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati L.R. 10 agosto 1987, n. 65 L. 100.000.000

Settore 2.2.1. Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

Programma 2.2.1.08 - Parchi riserve e Beni ambientali

Cap. 29420 La cui denominazione viene così modificata

Spese per interventi di insediamento e cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati

L.R. 10 agosto 1987, n. 65 L. 285.000.000

Cap. 29425 di nuova istituzione

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Spese per retribuzioni agli operai forestali addetti alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati (Contratti nazionali Collettivi di lavoro)

L.R. 10 agosto 1987, n. 65 L. 400.000.000

Totale in aumento L. 785.000.000

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 1991, n. 7.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 1991, n. 7.

(3) Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 1991, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"1. L'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale incentiva l'insediamento del verde pubblico urbano mediante l'erogazione di contributi fino al 90% della spesa di investimento ritenuta ammissibile a favore di quegli Enti che provvedano, sulla base di progetti esecutivi, alla realizzazione o alla straordinaria manutenzione di alberature dei viali cittadini, alla creazione di giardini o aiuole spartitraffico, e all'abbellimento vegetale di monumento o di edifici pubblici.

2. Per poter accedere alle erogazioni finanziarie di cui al comma precedente i Comuni devono segnalare nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 1 - quater della legge 26 aprile 1983 n. 131 con la quale si convertiva in legge, con modificazioni, il decreto - legge 28 febbraio 1983 n. 55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, il piano di spesa stabilito per la manutenzione ordinaria delle opere oggetto di contributo.

3. Nel caso in cui gli Enti non provvedano all'esecuzione delle cure o dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi e dei percorsi della salute realizzati o migliorati ai sensi del presente articolo, si dispone secondo quanto già indicato nel terzo comma dell'articolo 4.".

(4) Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 1991, n. 7, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. La Regione concorre con l'erogazione, da parte della Giunta regionale, di contributi fino al 50 percento delle spese ritenute ammissibili e documentabili, sostenute dai Comuni per l'esecuzione di cure e dei lavori di ordinaria manutenzione delle aree verdi di loro proprietà.".