Regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale dell'8 aprile 1986, n. 1concernente: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale".

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 3 del Regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 concernente: "Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale", è così modificato:

"La disponibilità finanziaria per la concessione di mutui agevolati è ripartita di norma come segue:

a) per gli interventi di acquisto, il 50% dello stanziamento;

b) per gli interventi di costruzione, il 30% dello stanziamento;

c) per gli interventi di recupero ed ampliamento, il 20% dello stanziamento".

2. Il secondo comma dell'articolo 3 è così modificato:

"La ripartizione delle disponibilità per i vari settori di intervento, può essere annualmente o semestralmente variata dalla Giunta Regionale".

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 4 è così modificato:

"Per gli emigrati che siano rientrati definitivamente dall'estero da non oltre 5 anni, l'importo massimo di mutuo concedibile è quello previsto dal secondo comma del successivo articolo 7 e il relativo tasso di interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento per l'edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 5 è così modificato:

"Al fine di promuovere l'accesso alla proprietà della prima casa ai giovani, e quindi di favorire l'eventuale formazione di nuovi nuclei familiari, i mutui di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 possono essere concessi ai soggetti che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età e siano titolari di reddito proprio da lavoro a carattere continuativo, anche quando altri componenti il nucleo familiare non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, a condizione che il richiedente si impegni ad occupare personalmente, appena è disponibile, l'alloggio costruito, acquistato o recuperato".

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 6 è così modificato:

"Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1987/88 in lire 33 milioni. Tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo".

2. Il secondo comma dell'articolo 6 è così modificato:

"Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.500.000 per il coniuge privo di reddito e per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico".

3. Il quarto comma dell'articolo 6 è così modificato:

"Il limite di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale a decorrere dall'anno 1989, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 9".

Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 7 è così modificato:

"L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di lire 80 milioni per il biennio 1987-88".

2. Il terzo comma dell'articolo 7 è così modificato:

"A decorrere dall'anno 1989, il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione biennale, sulla base delle previsioni di cui al successivo articolo 9".

Art. 6

1. L'articolo 8 è così modificato:

"Il tasso annuo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui al presente regolamento, è determinato come segue:

a) per redditi fino a lire 18.000.000, il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore dell'edilizia residenziale nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, arrotondato al mezzo punto più vicino;

b) per redditi da lire 18.000.001 a lire 25.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 50% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro, con le modalità di cui alla precedente lettera a);

c) per redditi da lire 25.000.001 a lire 33.000.000 il tasso annuo, costante per tutta la durata del mutuo, è pari al 70% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro, con le modalità di cui alla precedente lettera a)".

Art. 7

1. Il secondo comma dell'articolo 9 è così modificato:

"La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1989 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma, saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo".

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 12 è così modificato:

"Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76 i soggetti titolari di reddito proprio da pensione, da lavoro autonomo o dipendente a carattere continuativo e conseguito l'anno precedente alla domanda di mutuo, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri derivanti dall'importo del mutuo richiesto. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno 5 anni anche non consecutivi;

c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, intendendosi per adeguata un'abitazione provvista dei servizi igienico-sanitari, igienicamente e staticamente sana e composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare.

E' ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente articolo 2;

d) non aver beneficiato, negli ultimi quindici anni, di contributi agevolati per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico;

e) non aver avuto in assegnazione, con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

f) fruire di un reddito riferito all'intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma del precedente articolo 6".

Art. 9

1. Il numero 1) dell'articolo 13 è così modificato:

"1) Abitazioni di nuova costruzione.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, anche di totale proprietà del richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;

c) un solo alloggio per ogni richiedente in un edificio plurifamiliare.

La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni, di cui al precedente comma, non può superare i 120 mq., pena la decadenza dei benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro. La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazione aventi le caratteristiche di lusso. Per superficie utile residenziale si intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne e, per superficie non residenziale la cantina, i garages, i locali tecnici e di servizio, i balconi e le soffitte non aventi le caratteristiche di abitabilità".

2. Al numero 2) dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti nuovi capoversi:

"Non sono ammissibili a mutuo le domande che prevedono atti di compravendita stipulati o direttamente tra parenti ed affini di primo grado o per mezzo di società ed imprese appartenenti a soggetti con vincoli di parentela succitati. I beneficiari di mutuo hanno l'obbligo di avere la residenza e il domicilio nel Comune dove è ubicato l'immobile oggetto del finanziamento.

La Regione si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti presso i competenti Uffici pubblici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, di effettuare in tempi successivi opportuni sopralluoghi, al fine di stabilire l'effettiva e continua occupazione delle abitazioni da parte dei mutuatari.

In caso di accertata trasgressione o di dichiarazioni mendaci, il mutuo concesso verrà revocato con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta".

Art. 10

1. Il numero 3) dell'articolo 15 è così modificato:

"3) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:

-fino ad anni 5 punti 0

- per ogni anno successivo maturato fino ad un massimo di 10 punti punti 0,40".

Il numero 8) dell'articolo 15 è così modificato:

"8) reddito nucleo familiare:

fino a lire 18.000.000 punti 2

da 18.000.001 a 25.000.000 punti 1

da 25.000.001 a 33.000.000 punti 0"

Art. 11

1. I terzi alinea delle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 19 sono così sostituiti:

"- il 10% alla presentazione della richiesta del certificato di abitabilità protocollato dal Comune e della documentazione attestante la denuncia catastale al N.C.E.U.".

Art. 12

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 21 è così sostituita:

"b) documentazione come sotto specificata:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di residenza e/o certificato storico di residenza in caso di variazioni;

3) certificato situazione di famiglia;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare, corredata in duplice copia dai modelli 101, 201, e modello 740 completo di ogni sua parte, autenticato dall'Ufficio imposte dirette;

5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante le condizioni di cui alle lettere c), d),e) dell'articolo 12;

6) ogni altra dichiarazione autentica, da presentarsi nell'interesse del richiedente, per ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dagli articoli 5 e 15".

2. Dopo il numero 4) del secondo comma dell'articolo 21 è aggiunto il seguente numero 5);

"5) Le domande di mutuo tendenti al recupero dovranno essere corredate da apposita dichiarazione da parte del Comune attestante la non ubicazione dell'immobile in zona A o similare".

3. Il quarto comma dell'articolo 21 è così sostituito:

"Per chi intende acquistare un alloggio si richiedono inoltre in duplice copia:

1) compromesso di vendita in carta da bollo con l'indicazione, tra l'altro, dei dati catastali e del prezzo di acquisto che verrà poi indicato nell'atto pubblico. Tale documento deve essere presentato, pena la decadenza, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;

2) planimetrie dell'alloggio da acquistare;

3) certificato di abitabilità o certificato di ultimazione lavori per alloggi che ne siano sprovvisti.

Per alloggio privo di certificato di abitabilità, (alloggio di vecchia costruzione) si richiede in alternativa un certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune attestante la salubrità dell'alloggio e la presentazione di idonea documentazione tecnica attestante l'idoneità statica dell'unità immobiliare redatta a cura di un tecnico professionista.

Per alloggi in costruzione è da presentarsi ad ultimazione lavori, la richiesta di abitabilità vistata dal Comune e la documentazione di denuncia catastale al N.C.E.U.".

Art. 13

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 24 sono così sostituiti:

"Le presenti norme regolamentari trovano applicazione a partire dal secondo semestre 1987".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.