Legge regionale 15 luglio 1987, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 15 07 1987

Norme sulle incompatibilità dei controllori regionali in servizio nella casa da gioco di Saint - Vincent.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 1

(Incompatibilità )

1. Non può essere assunto né prestare servizio come controllore regionale nella Casa da Gioco di Saint - Vincent chi si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) abbia un interesse qualsiasi nella gestione o nella direzione della Casa da gioco o delle società concessionarie della gestione della stessa o nelle attività connesse, direttamente o indirettamente, all'esercizio del gioco d'azzardo;

b) sia coniuge, parente o affine fino al terzo grado o legato da vincoli di affiliazione o adozione con gli amministratori e i gestori delle società concessionarie della gestione della Casa da Gioco (o sia coniugato con persona che si trovi in detto rapporto).

Art. 2

(Adempimenti in ordine alla presenza in servizio)

1. Il controllore che sia coniuge, parente o affine fino al terzo grado o legato da vincoli di affiliazione o adozione con dipendenti della Casa da gioco addetti ai giochi o al controllo sugli stessi ha l'obbligo di far presente detta condizione al Commissario regionale - che provvederà ad informare anche l'Assessorato delle finanze - al fine di evitare in ogni caso la propria presenza in servizio contemporaneamente a quella dei dipendenti della casa da gioco testé menzionati.

Art. 3

(Obbligo della dichiarazione)

1. Il personale che si trovi o si venga a trovare nelle condizioni indicate nell'art. 1 decade dall'impiego. Il concorrente che abbia partecipato a concorsi per la copertura di posti di controllore deve dichiarare, all'atto dell'eventuale vittoria, di non trovarsi nelle condizioni anzidette; in caso contrario non può essere adottato il provvedimento di nomina.

Art. 4

(Esclusione dai concorsi)

1. In ogni caso non può essere ammesso al concorso per controllore chiunque abbia subito un provvedimento di divieto di accesso alle sale da gioco.

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Restano ferme le altre incompatibilità previste per il personale dell'Amministrazione regionale. 2. Il termine " controllore " usato nel testo della presente legge indica qualsiasi qualifica funzionale o profilo professionale appartenente al ruolo del personale della casa da gioco di Saint - Vincent di cui all'allegato C alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali, e successive modificazioni.

Art. 6

(Abrogazioni di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni degli articoli precedenti.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 luglio 1987