Legge regionale 6 maggio 1987, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 06 05 1987

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, recante norme per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(B.U. 29 maggio 1987, n. 11, 1° S.S. al n. 10 del 25 maggio 1987)

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, è così sostituito: 2. Per i libri di testo in lingua italiana l'importo della fornitura per ciascun alunno corrisponderà al prezzo di copertina fissato annualmente secondo la procedura indicata nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 719. Per l'acquisto dei libri di testo in lingua francese, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione pubblicherà, su indicazione di una commissione tecnica composta dall'Ispettore tecnico per la scuola elementare, da un direttore didattico, da tre insegnanti elementari indicati dagli organismi sindacali più rappresentativi, da due operatori dell'IRRSAE per la Valle d'Aosta e da un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco dei testi adottabili.

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, è così sostituito: 3. Per le classi di scuola elementare che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR 31 maggio 1974, n. 419 è consentito l'acquisto di materiale librario sostitutivo in conformità dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Nel caso in cui tale materiale venga adottato in sostituzione di libri di testo in lingua francese il finanziamento per ciascun alunno non potrà superare, per il primo ciclo, l'importo del testo di maggior costo fra quelli inseriti nell'elenco di cui al precedente comma e, per il secondo ciclo, il doppio di tale importo.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.