Legge regionale 15 aprile 1987, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 15 04 1987

Intervento a favore dei Comuni della Valle d'Aosta per opere di manutenzione degli edifici scolastici.

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

1. La Regione, al fine di consentire l'effettuazione di opere di manutenzione agli edifici scolastici di proprietà comunale, eroga, a favore dei Comuni della Valle d'Aosta, un contributo di lire 3.500.000.000.

Art. 2

1. I criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al precedente articolo 1 saranno stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessivi 3.500.000.000 di lire, graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 22707 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 3.000.000.000 e di lire 500.000.000 degli stanziamenti iscritti ai capitoli 45050 e 45250 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987, che presentano la necessaria disponibilità.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 45050 "Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione".

L. 3.000.000.000

Cap. 45250 "Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico".

L. 500.000.000

Totale in diminuzione L. 3.500.000.000

In aumento

Settore 2.1. - Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. - Finanza locale

Cap. 22707 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.3.2.3.11.04.07

"Contributi ai Comuni per opere di manutenzione agli edifici scolastici di proprietà comunale"

LR 15 aprile 1987, n. 26

L. 3.500.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.