Legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 13

Concessione della garanzia fidejussoria della Regione al Consorzio Val Beni Srl a garanzia di aggiudicazione di fornitura presso il Ministero dei beni culturali.

(B.U. 6 aprile 1987, n. 6, 2° S.S. al n. 6 del 25 marzo 1987)

Art. 1.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta riconosce requisiti di pubblica utilità al progetto di realizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale finalizzato alla fruizione di beni culturali, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 7 agosto 1986.

La Giunta regionale è pertanto autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino alla concorrenza massima di Lire 2 miliardi e per la durata di mesi 30 decorrenti dal provvedimento di concessione, nell'interesse del Consorzio Val Beni Srl con sede in Aosta, aggiudicatario presso il Ministero dei Beni Culturali della fornitura di cui al precedente comma.

La garanzia fidejussoria è comprensiva di tutti gli oneri accessori.

Essa ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale delle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 3.

L'eventuale onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1987 derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 20.000.000 graverà sul capitolo 51000 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'esercizio in corso, relativo al finanziamento di interventi per il recupero e la sistemazione di impianti termali; su detto intervento rimane quindi disponibile la minor somma di Lire 1.980.000.000.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono approvate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 20.000.000

Variazione in aumento

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR 1° aprile 1975, n. 7 "

L. 20.000.000

Nell'allegato n. 9 al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 13:

"Garanzia fidejussoria a favore del Consorzio Val Beni Srl a garanzia di aggiudicazione di fornitura di un sistema informativo integrato regionale presso il Ministero dei beni culturali".

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.