Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 - Testo storico

Legge regionale n. 51 del 18 08 1986

Bollettino ufficiale 17 10 1986 n. 13, 1° S.S. al n. 25 del 10 10 1986

Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO).

Art. 1

(Finalità della legge)

1. È istituito il Fondo Regionale Investimenti Occupazione( FRIO) per il finanziamento e l'immediata realizzazione dei seguenti interventi:

a) costruzione e ripristino di sentieri e valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali, archeologiche, architettoniche o comunque aventi interesse storico, artistico o ambientale;

b) recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o ambientale, intendendosi come tali gli immobili compresi in una delle seguenti categorie:

1) individuati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56;

2) ubicati nelle zone A o nelle zone di recupero previste dal piano regolatore generale comunale;

3) ubicati all'esterno delle zone indicate al punto precedente ma individuati come tali dal piano regolatore generale comunale;

c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti fognarie interne, cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonché di case municipali.

2. Gli interventi di cui al primo comma sono realizzati dai servizi regionali indicati negli articoli seguenti sulla base di un programma triennale scorrevole approvato dalla Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo.

3. Il programma di cui al secondo comma è predisposto sulla base di richieste di intervento all'uopo presentate da Comuni o loro consorzi, Comunità montane e - per le sole opere di cui al primo comma, lettera a) - consorterie riconosciute ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 4, previa selezione delle richieste medesime da parte del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 3.

Art. 2

(Richieste di intervento)

1. Le richieste di intervento, di cui all'articolo 1, terzo comma, debbono pervenire alla Regione nei termini fissati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. Sono ammissibili le richieste di intervento che rispondano ai seguenti requisiti:

a) riguardino la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero di stralci funzionali dei progetti medesimi;

b) comportino una spesa di investimento superiore a lire 200 milioni;

c) siano redatte nei modi indicati al terzo comma;

d) si riferiscano ad interventi:

1) per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dall'intervento;

2) immediatamente eseguibili e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni dall'inizio dei lavori;

3) ubicati nel territorio di Comuni provvisti di piano regolatore generale approvato o soltanto adottato;

4) coerenti con gli strumenti urbanistici comunali e con i programmi regionali di settore;

5) già segnalati - limitatamente alle richieste dei Comuni - nella relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 1- quater del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Le richieste di intervento debbono essere:

a) redatte in modo da illustrare - secondo un modello tipo approvato dalla Giunta regionale - le finalità dell'intervento richiesto, la sua rilevanza ambientale, economica e sociale, la sua eventuale connessione con altre opere di interesse regionale o locale, la sua coerenza con gli strumenti urbanistici comunali approvati o soltanto adottati e con i programmi regionali di settore, le sue caratteristiche tecniche, di costo e di fattibilità nei tempi previsti, le modalità di utilizzazione, gestione e manutenzione delle opere ultimate e di finanziamento dei relativi oneri da parte dei soggetti richiedenti;

b) corredate dalla documentazione tecnica prevista nel modello - tipo di cui alla lettera a) e, per le sole opere di cui all'articolo 1, lettera c), dal progetto esecutivo formalmente approvato dall'ente richiedente.

Art. 3

(Selezione delle richieste)

1. L'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 2 è svolta, in collaborazione con i servizi regionali incaricati della realizzazione degli interventi, da un nucleo di valutazione composto:

a) dal Segretario generale, con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, con funzioni di vicepresidente, o da un suo sostituto;

c) dal Dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica o da un suo sostituto;

d) da tre esperti - in statica delle costruzioni, in restauro edilizio e tutela del paesaggio, nella valutazione economica degli investimenti pubblici - scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di provata esperienza.

2. Il nucleo di valutazione di cui al primo comma è integrato dai seguenti componenti:

a) i dirigenti del servizio selvicultura, difesa e gestione del patrimonio forestale e dell'ufficio regionale per il turismo o loro rispettivi sostituti, per l'istruttoria delle richieste di intervento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a);

b) il sovrintendente per i beni culturali e ambientali o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b);

c) l'ingegnere capo dell'assessorato dei lavori pubblici o suo sostituto, per l'istruttoria delle richieste d'intervento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c);

d) il Sovrintendente agli studi della Regione o suo sostituto per l'istruttoria delle richieste concernenti l'edilizia scolastica.

3. Le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e l'entità del corrispettivo per il personale di cui al punto d), primo comma, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'istruttoria da effettuarsi dal nucleo di valutazione si articola nei seguenti adempimenti:

a) valutazione dell'ammissibilità delle richieste con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 2, secondo comma;

b) valutazione di priorità delle richieste in funzione della rilevanza sovracomunale dell'intervento, del suo carattere di esemplarità, del tasso di disoccupazione esistente nei comuni interessati dall'intervento, del più favorevole rapporto tra capitale investito e risultati attesi, dell'opportunità di privilegiare il completamento di progetti organici non ancora ultimati;

c) proposta, nei limiti delle disponibilità del Fondo, del programma triennale degli interventi da effettuare, con indicazione per ciascuno di essi:

1) dei Comuni interessati;

2) delle principali caratteristiche fisiche;

3) della spesa prevista e della sua articolazione nel triennio;

4) delle persone da occupare - se trattasi di lavori da eseguire in economia diretta - per tipo di mansione da svolgere.

d) proposta di inclusione di sentieri, oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16. 5. Il nucleo di valutazione provvede inoltre:

a) a proporre alla Giunta regionale il modello-tipo delle richieste di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a);

b) a individuare i parametri di valutazione delle richieste per definirne le priorità di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b);

c) a riferire annualmente alla Giunta regionale, un mese prima del termine di cui all'articolo 35, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sullo stato di attuazione dei programmi deliberati e sulle eventuali modifiche da apportare ai medesimi;

d) al coordinamento tecnico delle attività di cui all'articolo 5, terzo comma;

e) ad acquisire le autorizzazioni dei competenti organi regionali, ove previste per legge, per l'esecuzione degli interventi.

Art. 4

(Approvazione del programma di interventi)

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui all'articolo 3, quarto comma, delibera, entro 30 giorni dal termine di cui all'articolo 2, primo comma, il programma triennale degli interventi, sentite le Commissioni consiliari competenti riunite in seduta congiunta, ne specifica le modalità di attuazione, anche per quanto concerne le attività formative di cui all'articolo 5, terzo comma, approva la spesa complessiva per il triennio, impegnandone la quota annuale in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. La deliberazione che approva il programma di cui al primo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere programmate nonché di modificazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.

Art. 5

(Realizzazione degli interventi in economia diretta)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono eseguiti in economia diretta dalla Regione mediante unità operative di formazione e lavoro organizzate e dirette rispettivamente dal servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale, d'intesa con la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali, e dalla sovrintendenza medesima.

2. Gli interventi sui sentieri inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, sono eseguiti dal servizio competente d'intesa anche con l'ufficio regionale per il turismo.

3. Le unità operative di cui al primo comma provvedono allo svolgimento di tutte le fasi necessarie per realizzare gli interventi anzidetti, con particolare riguardo a quelle di rilievo del territorio e dei manufatti che vi insistono, di progettazione, assistenza tecnica ed esecuzione delle opere medesime.

4. Le unità operative svolgono, altresì, attività intese:

a) a fornire ai giovani di età inferiore a 29 o 25 anni, rispettivamente in possesso del diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo grado, un supplemento di formazione professionale eminentemente pratica - nei settori della progettazione e direzione di opere attinenti alla valorizzazione del territorio e degli antichi insediamenti - che consenta loro di accedere al mercato del lavoro anche per l'esercizio di attività autonome;

b) alla qualificazione o riqualificazione professionale della manodopera per quanto concerne rispettivamente i giovani in cerca di occupazione o i disoccupati di età superiore a 25 anni;

c) a studiare e recuperare le antiche tecniche di esecuzione degli interventi di cui al primo comma nonché a ricercare e sperimentare nuove tecniche per la realizzazione degli interventi medesimi.

5. Il personale delle unità operative, reperito tra le persone in cerca di occupazione, con le modalità stabilite dalle vigenti norme sul collocamento, è assunto - con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 18 aprile 1962, n. 230 - per il solo periodo di durata dell'intervento ed è remunerato nella misura stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

6. Il personale di cui al quarto comma, lettera a) è adibito ad operazioni di rilievo del territorio e dei manufatti, che vi insistono, di progettazione delle opere e di assistenza tecnica dei lavori, ed è istruito e assistito da personale qualificato, anche precario, dell'Amministrazione regionale, sotto la guida di professionisti di provata esperienza all'uopo incaricati dalla Giunta regionale. Ai professionisti medesimi può essere anche affidata, ove necessario, la responsabilità della progettazione e della direzione dei lavori.

7. Per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, e per la realizzazione degli impianti tecnologici relativi agli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), i servizi regionali responsabili degli interventi medesimi possono avvalersi di ditte specializzate.

8. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al terzo comma, la Giunta regionale richiede il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 6

(Realizzazione degli interventi mediante appalto)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, lettera c), sono eseguiti, mediante appalto, a cura dei competenti servizi dell'assessorato dei lavori pubblici, sulla base degli elaborati esecutivi di cui all'articolo 2, terzo comma.

Art. 7

(Controllo di attuazione del programma)

1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4 entro il termine indicato all'articolo 35, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e sulle implicazioni che esso comporta in relazione alle decisioni di bilancio.

Art. 8

(Connessioni con altre leggi regionali)

1. A partire dall'anno 1987 sono escluse dal programma di cui all'articolo 11, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, le opere indicate all'articolo 1, primo comma, lettera c).

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Il termine di cui all'articolo 2, primo comma, è fissato per l'anno 1986 in quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 1986 si prescinde dal requisito di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera d), punto 5).

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione del programma triennale 1986/ 1988 del Fondo regionale investimenti occupazione, in relazione alle richieste da presentare nel 1986, è autorizzata per il triennio 1986/ 1988 la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 8 miliardi per l'anno 1986; alla determinazione delle singole quote per gli anni 1987 e 1988 si provvede con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. L'onere di lire 8 miliardi relativo all'anno 1986 e i corrispondenti oneri per gli anni 1987 e 1988 graveranno sul capitolo 22890 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 con la descrizione: " Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale " e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1986, mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - Allegato n. 8: interventi a carattere generale - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

b) per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 22 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

4. I finanziamenti dei programmi relativi alle richieste da presentare negli anni successivi al 1986 sono determinati dalla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 11

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 8.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 22890 (di nuova istituzione) " Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al Fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale "

LR 18 agosto 1986, n. 51 L. 8.000.000.000

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.