Legge regionale 7 agosto 1986, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 07 08 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta, e successive modificazioni.

Art. 1

1. La lettera d) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito con legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, è così sostituita:

" d) acquisto di immobili adibiti ad azienda alberghiera classificata ai sensi della legislazione regionale vigente; ".

2. La lettera g) del primo comma dell'articolo 7 della legge citata al primo comma è così sostituita:

" g) acquisto di terreni e fabbricati adibiti a complesso ricettivo turistico all'aperto, come definito alla precedente lettera e); l'acquisto deve riguardare non meno di un terzo della superficie del complesso e includere il fabbricato principale servizi. ".

3. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge citata al primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

" Le operazioni di cui alle lettere d) e g) del primo comma possono attuarsi anche attraverso il trasferimento totale delle azioni o quote di una società avente come unici cespiti l'immobile da acquisire e sue eventuali pertinenze, arredi e attrezzature.

4. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge citata al primo comma è così sostituito:

" I mutui, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40 percento dell'ultimo tasso di riferimento del settore turismo pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto, e nelle seguenti proporzioni:

a1) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 70 percento della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa ammessa eccedente i 500 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 2 miliardi;

b1) per i casi di cui alla lettera d) del precedente comma:

- fino a un massimo del 70 percento della spesa risultante dall'atto di acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo cinquecento milioni;

c1) per i casi di cui alla lettera e) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 70 percento della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa ammessa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

d1) per i casi di cui alla lettera f) del precedente comma:

- fino a un massimo del 40 percento della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

e1) per i casi di cui alla lettera g) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa risultante dall'atto di acquisto degli immobili e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo. ".

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge citata al primo comma è inserito il seguente quarto comma:

" Qualora le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma siano riferite ad aziende alberghiere all'interno delle quali sia esistente o prevista una struttura per la ristorazione, il tasso annuo di interesse dell'intera operazione è determinato, con le modalità di cui al precedente comma, nel 30 percento del tasso di riferimento; in tal caso il mutuatario assume l'obbligo di mantenere in esercizio l'attività di ristorazione per l'intero periodo di durata del mutuo, pena la revoca del corrispondente beneficio ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.