Legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 30 luglio 1986, n. 36

Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone (1).

(B.U. 15 09 1986, n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986)

Art. 1.

Il convitto regionale istituito in Comune di Châtillon con legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 assume la denominazione di " - Istituto Regionale Adolfo Gervasone (1)".

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto da approvare con decreto del Presidente della Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. (1a)

Art. 2.

L'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto Regionale Adolfo Gervasone (1) è retto da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; tale consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

a) un presidente, esterno agli organi regionali, designato dalla Giunta regionale scegliendo fra persone che abbiano almeno tre anni di esperienza di insegnamento o di direzione di un istituto o collegio o convitto operante nel campo dell'educazione (2);

b) un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione (3);

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, tra gli operatori professionali del servizio socio-sanitario regionale;

d) un rappresentante del comune di Châtillon designato dall'amministrazione comunale (4).

(4a)

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante dell'Istituto ed è responsabile delle funzioni esecutive.

Il consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4

(Revisore dei conti) (5)

1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto. Il revisore è nominato, per tre anni, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

Art. 5.

(6)

Art. 6.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio d'amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, procede allo scioglimento dell'organo e nomina in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell'Istituto sino alla costituzione del nuovo consiglio d'amministrazione.

Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrà essere costituito entro sei mesi dalla nomina del commissario.

Art. 7.

(6a)

(Personale)

1. All'Istituto e al relativo personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.

2. Nella dotazione organica dell'Istituto, è istituito un posto con il profilo professionale di responsabile amministrativo-contabile, appartenente alla categoria D, per l'attuazione della programmazione educativa, didattica e formativa dell'Istituto.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle attività proprie dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto Regionale Adolfo Gervasone (1), allo stesso è ceduta, a titolo gratuito, la proprietà dei beni mobili già a disposizione del convitto regionale ed è assicurato, da parte della Regione, l'uso gratuito dei locali concessi in uso. (6b)

La Regione provvede a proprio carico alla manutenzione straordinaria dei locali concessi in uso.

Art. 9

(Contributo annuo) (7)

1. La Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo delle spese per la manutenzione ordinaria degli edifici, delle spese varie di ufficio e per l'arredamento e di quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti.

2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti già previsti in bilancio.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

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(1) Denominazione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1996, n. 24. Nella formulazione originaria, la denominazione era:"Istituto regionale Bartolomeo Gervasone".

(1a) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo recitava:

"Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 1992, n. 54.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma secondo recitava:

"a) un presidente, esterno agli organi regionali, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione;".

(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9 agosto 1996, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma secondo recitava:

"b) un funzionario dell'Assessorato regionale delle Finanze, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delle Finanze;".

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L.R. 9 agosto 1996, n. 24.

(4a) Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma terzo recitava:

"Il Direttore dell'Istituto interviene alle riunioni del consiglio d'amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto.".

(5) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Il comma 2 dell'art. 4 era già stato sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 1992, n. 54, nel modo seguente:

"I componenti del collegio sono designati dalla Regione fra persone aventi i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo recitava:

"Art. 4

Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tre anni.

I componenti del collegio sono designati come segue:

a) un revisore ufficiale dei conti effettivo e uno supplente, con funzioni di presidente, dalla Giunta regionale;

b) un componente effettivo ed uno supplente dall'Assessore regionale della Pubblica istruzione;

c) un componente effettivo ed uno supplente dall'Assessore regionale delle Finanze.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"Art. 5

Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.".

(6a) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"Il personale indicato nella tabella organica relativa al convitto regionale di Châtillon, di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, presta servizio, alle dipendenze del Direttore, presso l'Istituto regionale Bartolomeo Gervasone per l'espletamento dei relativi compiti, ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia di stato giuridico e di trattamento economico.

La direzione dell'Istituto è affidata dal relativo consiglio d'amministrazione a persona particolarmente competente, previo assenso della Giunta regionale.".

(6b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 8 recitava:

"Per lo svolgimento delle attività proprie dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto Regionale Adolfo Gervasone, allo stesso è assegnato in uso il materiale già a disposizione del convitto regionale ed è assicurato, da parte della Regione, l'uso gratuito dei locali concessi in uso.".

(7) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"Art. 9.

Per la gestione dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto Regionale Adolfo Gervasone è assegnato dalla Regione un contributo annuo di gestione stabilito, per il triennio 1986/ 1988, in Lire 45.000.000 annue.

L'onere di cui al precedente comma fa carico all'istituendo capitolo 43870 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

L'entità del finanziamento sarà determinata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno precedente; i maggiori oneri saranno iscritti al competente capitolo con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.".

(8) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"Art. 10.

Alla copertura dell'onere annuo di Lire 45.000.000 si provvede, per l'anno 1986, mediante accertamento di maggior entrata al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

Per gli anni 1987 e 1988, all'onere valutato in Lire 90.000.000 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1986/ 1988 della Regione.".

(9) Articolo abrogato dal comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, l'articolo 11 recitava:

"Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent. L. 45.000.000

Parte spesa

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.02: Istruzione e cultura - Funzionamento scuole (Acquisto di beni e servizi)

Cap. 43870 (di nuova istituzione)

Codificazione 1.1.1.6.2.2.0.6.04.07

Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone.

LR 30 luglio 1986, n. 36 L. 45.000.000.".