Legge regionale 10 novembre 1966, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 10 11 1966

Bollettino ufficiale 15 11 1966 n. 0

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI NORME E TABELLE ORGANICHE SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

CAPO I

Modificazioni ed aggiunte alla norme vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

Art. 1

Alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e modificate con successive leggi regionali, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Articolo 14:

Il secondo comma dell’articolo 14 è completato come segue:

"Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi degli Organi regionali e sui contratti e convenzioni dell’Amministrazione Regionale.

Rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta".

Articolo 15:

L’articolo 15 è modificato come segue:

"Ufficio Personale

Personale regionale: stato giuridico e trattamento economico. Commissioni Consultive e Commissione Paritetica.

Archivio Generale.

Personale addetto alla Casa da Gioco di St-Vincent.

Servizio Telefono - Servizio Automezzi - Servizi di Custodia".

Articolo 16:

L’articolo 16 è modificato come segue:

"Servizio Affari Generali e Legali

Affari Generali.

Elaborazione, esame e coordinamento di progetti di legge e decreti, studi e statistiche interessanti l’attività legislativa e amministrativa della Regione.

Promulgazione, pubblicazione e raccolta leggi e decreti.

Affari relativi alla Casa da Gioco di St-Vincent.

Direzione e amministrazione del Bollettino Ufficiale.

Pubblicazione annunzi legali.

Biblioteca Interna dell’Amministrazione Regionale.

Disbrigo delle pratiche relative alle azioni da sostenersi in giudizio - Contenzioso.

Pratiche amministrative del demanio e patrimonio.

Redazione, registrazione dei contratti e ulteriori incombenze, atti relativi alle concessioni e contravvenzioni stradali.

Istruzione degli atti concernenti il Servizio di Segreteria della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d’Aosta (in sede giurisdizionale e in sede amministrativa).

Articolo 69:

a) il secondo comma dell’articolo 69 è modificato come segue:

"La Giunta Regionale può trasferire ad altro posto, da un servizio od ufficio ad altro servizio od ufficio, personale appartenente alle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto, nonché agli ultimi due gruppi della carriera direttiva, sempre che si tratti di posto appartenente allo stesso ruolo e senza pregiudizio dell’ulteriore sviluppo di carriera e degli assegni conseguibili a norma del presente regolamento".

b) il terzo comma dell’articolo 69 è soppresso.

Articolo 75:

I capoversi sub lettera g) dell’articolo 75 sono modificati come segue:

" g) Avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue per i posti delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto e non superiori agli anni trentacinque per i posti della carriera direttiva, salvo le eccezioni di legge.

Per i funzionari della carriera direttiva e per gli agenti, i cui verbali facciano fede in giudizio sino a querela di falso, è prescritta la maggiore età (anni ventuno).

Il limite massimo di età di anni trentacinque è elevato a quaranta anni per i posti compresi nei primi tre gruppi della carriera direttiva, posti per i quali è richiesto il diploma di laurea.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni".

Articolo 78:

L’articolo 78 è modificato come segue:

"Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, sono prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato i seguenti titoli di studio, conseguiti presso Università o presso Scuole ed Istituti Italiani o Istituti esteri equiparati e riconosciuti dallo Stato.

I titoli di studio prescritti per i posti di ruolo tabellari dell’Amministrazione Regionale sono i seguenti:

1°) Diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente:

Segretario Generale - Vice Segretario Generale - Dirigente del Servizio Controllo Enti Locali e Morali - Dirigente dei Servizi di Segreteria della Presidenza del Consiglio - Dirigente dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale - Primo Segretario Capo Servizio e Ispettore Enti Locali e Morali - Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali - Primi Segretari Capi Servizio.

2°) Diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente o Diploma di laurea in Economia e Commercio:

Direttore e Vice Direttore dell’Ufficio Regionale del Turismo - Dirigente dell’Assessorato dell’Industria e Commercio Primo Segretario Capo dei Servizi Camerali - Primo Segretario Capo dei Servizi della Zona Franca.

3°) Diploma di laurea in Giurisprudenza o Diploma di laurea in Economia e Commercio:Dirigente Amministrativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste.

4°) Diploma di laurea in Economia e Commercio o in Statistica o in Scienze Sociali:

Primo Segretario Capo dell’Ufficio Studi Economici.

5°) Diploma di laurea in Ingegneria:

Ingegnere Capo - Vice Ingegnere Capo - Ingegneri.

6°) Diploma di laurea in Scienze Agrarie:

Ispettore Agrario - Vice Ispettore Agrario - Ispettore Agrario addetto.

7°) Diploma di laurea in Scienze Forestali:

Ispettore Forestale Capo Servizio - Vice Capo Servizio Ispettore Forestale - Ispettore Forestale addetto.

8°) Diploma di laurea in Architettura o Diploma di laurea in Lettere con specializzazione in Archeologia:

Sovraintendente alle Antichità, Monumenti e Belle Arti.

9°) Diploma di laurea in Architettura:

Architetto addetto alla Sovraintendenza Antichità, Monumenti e Belle Arti.

10°) Diploma di laurea in Architettura o Diploma di laurea in Ingegneria civile:

Urbanista.

11°) Diploma di laurea in Belle Lettere o in Materie Letterarie oppure Diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente:

Sovraintendente agli Studi (Dirigente dell’Assessorato della Pubblica Istruzione).

12°) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, oltre ai titoli di specializzazione indicati nel presente articolo:

Medico Regionale - Medico Regionale Aggiunto - Primario Ostetrico Ginecologo e Direttore Sanitario, Aiuto Ostetrico Ginecologo e Medici Assistenti dell’Istituto Regionale Materno ed Infantile di Aosta - Direttore, Coadiutore e Assistente della Sezione Medico - Micrografica del Laboratorio Regionale di Igiene

e Profilassi.

13°) Diploma di laurea in Chimica:

Direttore, Coadiutore e Assistente del Reparto Chimico del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi.

14°) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria:

Veterinario Regionale - Capo Servizi Zootecnici - Veterinario Direttore Sezione Zooprofilattica Regionale.

15°) Diploma di Ragioniere e Diploma di laurea in Economia e Commercio:

Ragioniere Capo Dirigente dell’Assessorato delle Finanze - Vice Ragioniere Capo.

16°) Diploma di Ragioniere:

Primo Ragioniere Economo - Primi Ragionieri - Ragionieri - Capo Centro Meccanografico - Capi turno Centro Meccanografico.

17°) Diploma di Scuola Media Superiore:

Primi Segretari - Segretari - Archivista Capo - Ispettore dell’Ufficio Turismo - Traduttori - Interpreti - Bibliotecario.

18°) Diploma di Geometra:

Primi Geometri - Geometri.

19°) Diploma di Scuola Media Superiore e Diploma rilasciato da Istituti o Scuole di lingue:

Interpreti - Traduttori.

20°) Diploma di Scuola Media Inferiore:

Impiegati della carriera esecutiva.

21°) Proscioglimento dall’obbligo scolastico:

Per i salariati.

22°) Titoli di specializzazione specifica sono richiesti per i seguenti posti:

Ostetrica - Infermiera diplomata - Assistente Sociale - Assistente Sanitaria Visitatrice - Perito Agrario - Archivista Paleografo (per quest’ultimo è previsto il Diploma di laurea in Giurisprudenza o il Diploma di laurea in Materie Letterarie e il Diploma di Paleografia diplomatica ed archivistica) - Per gli autisti ed i vigili sanitari autisti è previsto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo D.

Per gli agenti forestali sono prescritti i titoli e i requisiti particolari previsti dalle norme speciali vigenti in materia.

Per gli agenti stradali è prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di tipo C.

Oltre al possesso dei titoli di studio prescritti dal comma precedente, sono anche prescritti i seguenti titoli di specializzazione e di servizio per i seguenti posti:

1°) per la nomina ai posti di Segretario Generale, di Vice Segretario Generale, di Dirigente di Assessorato, di Capo Servizi Controllo Enti Locali e Morali e di Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali:

Aver prestato per almeno quattro anni servizio di ruolo, o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso l’Amministrazione Regionale ovvero aver prestato sei anni di effettivo servizio, quale titolare o quale funzionario di ruolo incaricato, in posti della carriera direttiva presso altri Enti Pubblici territoriali.

2°) Per la nomina al posto di Dirigente degli Uffici della Sovraintendenza agli Studi:

Aver disimpegnato le funzioni di Preside di Scuola secondaria o aver esercitato l’insegnamento in Scuole secondarie, solo in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi presso Sovraintendenze agli Studi o presso Provveditorati Provinciali agli Studi oppure essere in servizio presso l’Amministrazione Regionale ed essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di Provveditori agli Studi.

3°) Per la nomina al posto di Medico Regionale:

Aver esercitato per almeno quattro anni le funzioni di Medico Regionale o Provinciale o di Medico Regionale Aggiunto o di Ufficiale Sanitario di Città Capoluogo di Regione o Provincia o di Città con oltre 50.000 abitanti o di Direttore o Coadiutore di Reparto Medico di Laboratorio di Igiene e Profilassi, ovvero essere in possesso della libera docenza o della specializzazione in Igiene.

4°) Per la nomina al posto di Veterinario Regionale:

Aver esercitato per almeno tre anni le funzioni di Veterinario Provinciale o Regionale o di Capo dei Servizi Zootecnici di Regione o di Direttore di macello in Comuni con oltre 50.000 abitanti o in Città Capoluogo di Regione o di Provincia, ovvero essere in possesso della specializzazione in polizia veterinaria o in ispezione in alimenti di origine animale.

5°) Per la nomina ai posti di Primario Ostetrico Direttore Sanitario, di Aiuto Ostetrico, di Medico Assistente e di Ostetrica dell’Istituto Regionale Materno ed Infantile di Aosta, per la nomina ai posti di Direttore di Reparto, Coadiutore e Assistente del Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi:

Essere in possesso dei titoli di specializzazione e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti.

6°) Per la nomina al posto di Ispettore Agrario e di Ispettore Forestale:

Aver esercitato le funzioni di Ispettore Agrario o Forestale regionale o provinciale o di Vice Ispettore Agrario o Forestale regionale o provinciale per almeno due anni ovvero essere in possesso del diploma di laurea da almeno cinque anni.

7°) Per la nomina ai posti di Direttore e di Vice Direttore dell’Ufficio Turismo:

Avere buona conoscenza di una lingua estera, oltre alla lingua francese (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di più lingue estere oltre alla lingua francese).

8°) Per la nomina ai posti di Traduttore:

Avere ottima conoscenza della lingua francese e di un’altra lingua estera.

9°) Per la nomina ai posti di Interprete:

Avere buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese o tedesca o di altra lingua estera.

10°) Per la nomina ai posti di Stenodattilografa bilingue: Conoscere la stenografia sia in lingua italiana che in lingua francese".

Articolo 79:

L’articolo 79 è modificato come segue:

"La nomina a ruolo a posti iniziali di carriera è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva e per titoli per il personale della carriera ausiliaria.

È consentita la nomina, mediante pubblico concorso, a posti iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del personale già di ruolo appartenente alla carriera immediatamente precedente che non sia in possesso dei prescritti titoli di studio, di cui al precedente articolo 78, ma che risulti titolare da almeno un quinquennio di un posto di ruolo sempre nella carriera immediatamente precedente e che nell’ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di pubblici concorsi per la nomina a posti della carriera direttiva di personale tecnico e sanitario e per la nomina a posti della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria per i quali siano richiesti titoli di specializzazione.

La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera viene fatta nei seguenti modi:

a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo secondo le modalità precisate nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta allegate al presente regolamento e alle condizioni previste dall’articolo 107;

b) per concorso interno, fra il personale regionale di ruolo in servizio qualora non sia possibile procedere alla promozione;

c) per concorso pubblico, per titoli ed esami o per titoli nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto.

Per la nomina del personale dei primi tre gruppi della carriera direttiva (A/1, A/2, A/3) l’Amministrazione in base alle esigenze dei servizi regionali, stabilirà di volta in volta, con apposita deliberazione, di procedere alla copertura dei posti mediante promozione, concorso interno o concorso pubblico.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l’Amministrazione Regionale deve accertare la disponibilità dei posti vacanti d’organico che, nel termine di un anno dalla data di accertamento, devono essere ricoperti da titolari secondo le modalità di cui al comma precedente.

Nel caso di copertura di posti mediante concorsi pubblici o interni, l’Amministrazione Regionale deve espletare i concorsi entro il quinto mese decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Per le nomine e i concorsi del personale sanitario e forestale, si applicano le norme delle leggi generali e speciali in vigore".

Articolo 82:

L’ultimo comma dell’articolo 82 è modificato come segue:

"I concorsi saranno banditi e si svolgeranno secondo le vigenti norme di legge e di regolamento".

Articolo 88:

L’articolo 88 è modificato come segue:

"Per ogni concorso pubblico o interno, indetto per la nomina a posti di ruolo, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione giudicatrice, così composta:

1°) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;

2°) da due Consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;

3°) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale della Regione, oppure da un Segretario Generale o Vice Segretario Generale di altra Regione o di Provincia;

4°) da un dipendente della Regione, oppure di altra Regione o Provincia, appartenente allo stesso gruppo di carriera del nominando, designato per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale regionale.

Per i concorsi indetti per esami o per titoli ed esami, la Commissione Giudicatrice deve essere integrata con la nomina di almeno un membro esperto particolarmente competente nelle materie attinenti al concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.

Per le prove preliminari di lingua francese, la Commissione giudicatrice sarà integrata con la nomina di uno o due insegnanti di lingua francese.

Nelle votazioni della Commissione, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione giudicatrice il Primo Segretario addetto ai Servizi amministrativi dell’Ufficio Personale o, in caso di assenza o di impedimento, da altro funzionario di pari grado.

Può essere nominata una sola Commissione giudicatrice di concorsi per la nomina a più posti vacanti della stessa qualifica o di qualifiche analoghe".

Articolo 101:

Il quarto comma dell’articolo 101 è soppresso.

Articolo 102:

Il primo comma dell’articolo 102 è modificato come segue:

"La nomina degli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera direttiva è di competenza del Consiglio Regionale".

Articolo 105:

L’articolo 105 è modificato come segue:

"Per poter essere ammesso ai concorsi interni, il personale deve aver prestato servizio senza demerito, quale titolare di posti di ruolo, rispettivamente per un periodo di anni quattro per la nomina a posti della carriera direttiva e per un periodo di anni due per la nomina a posti delle rimanenti carriere.

Il personale deve essere, inoltre, in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto messo a concorso, salvo che si tratti di personale già a ruolo nella carriera del posto vacante.

È escluso dalla ammissione ai concorsi interni il personale che, nell’ultimo triennio, abbia riportato qualifiche inferiori al " buono " o una delle seguenti punizioni disciplinari:

a - riduzione temporanea dello stipendio o del salario;

b - sospensione temporanea dalle funzioni con privazione dello stipendio".

Articolo 107:

L’articolo 107 è modificato come segue:

"La promozione consiste nell’avanzamento del personale nell’ambito dello stesso ruolo, da un posto ad un altro posto vacante del gruppo immediatamente superiore avente assegni di organico iniziali superiori.

Alle promozioni si provvede secondo le modalità previste per i singoli posti nelle tabelle di sviluppo di carriera aperta annesse al presente regolamento.

Per ottenere la promozione il personale deve:

1°) Essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti per il posto vacante, salvo che si tratti di personale già a ruolo nella carriera del posto vacante;

2°) aver conseguito nel gruppo di appartenenza del proprio ruolo l’attribuzione dell’ultimo stipendio o salario dopo il prescritto periodo di tempo previsto per lo sviluppo della carriera economica "a ruolo aperto";

3°) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Giunta Regionale, a disimpegnare le mansioni del posto vacante".

Articolo 109:

Il secondo comma dell’articolo 109 è modificato come segue:

"I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi al personale interessato, secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 83".

Articolo 110:

a) Il primo comma dell’articolo 110 è modificato come segue:

"Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le promozioni, le decisioni sui ricorsi contro l’attribuzione delle note di qualifica, i collocamenti in disponibilità, le dispense ed i licenziamenti per motivi non disciplinari del personale della Amministrazione Regionale deve essere preventivamente sentito il parere della Commissione Consultiva, così composta:

a) dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;

b) da due Consiglieri, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio Regionale;

c) da un Assessore designato dalla Giunta;

d) dal Segretario Generale, o dal Vice Segretario Generale, salvo casi di incompatibilità;

e) da due dipendenti di Amministrazioni Regionali, Provinciali o Comunali, appartenenti ad un gruppo di carriera non inferiore a quello dell’interessato, designati per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale regionale".

b) l’ultimo comma dell’articolo 110 è modificato come segue:

"Per le modifiche al regolamento organico, alle tabelle organiche e al trattamento economico tabellare del personale, deve essere sentito il parere di una Commissione Consultiva Paritetica, così composta:

In rappresentanza della Regione:

- dal Presidente della Giunta o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;

- da due Assessori designati dalla Giunta;

- da due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio;

In rappresentanza del personale:

- dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;

- da due impiegati e da due salariati regionali, designati per sorteggio dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale regionale".

Articolo 113:

Il terzo e il quarto comma dell’articolo 113 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"L’attribuzione definitiva delle note di qualifica al personale spetta ad una Commissione così composta:

a) da un Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;

b) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;

c) dai Dirigenti di Assessorato o dai Dirigenti dei Servizi.

Per il personale appartenente al gruppo A/ 3 della carriera direttiva, le note di qualifica sono compilate e attribuite in via definitiva, sentito il parere dell’Amministratore competente, da una Commissione così composta:

a) da un Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale, che la presiede;

b) dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale;

c) da due Consiglieri Regionali, di cui uno della minoranza consiliare, designati dal Consiglio Regionale:

Per il Vice Segretario Generale le note di qualifica sono attribuite in via definitiva dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Segretario Generale.

Per il Segretario Generale le note di qualifica sono attribuite in via definitiva dalla Giunta Regionale".

Articolo 120:

L’articolo 120 è modificato come segue:

"Il personale si distingue, inoltre, secondo le funzioni ed i titoli di studio previsti per i posti, nelle seguenti carriere:

Carriera direttiva:

Personale di concetto, con funzioni direttive, per il cui posto di organico è prescritto il diploma di laurea (personale di gruppo A).

Carriera di concetto:

Personale di concetto, con funzioni direttive o esecutive, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di Scuola Media superiore (personale di gruppo B).

Carriera esecutiva:

Personale d’ordine, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di Scuola Media inferiore, con eventuali altri titoli di specializzazione pratica (personale di gruppo C).

Carriera ausiliaria:

Personale per il cui posto di organico è prescritto il proscioglimento dall’obbligo scolastico (personale subalterno).

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva ha la qualifica di impiegato ".

Articolo 121:

L’articolo 121 è modificato come segue:

"L’ordine gerarchico del personale è determinato dal gruppo di appartenenza nei vari ruoli delle quattro carriere e, a parità di qualifica, dalla anzianità di servizio nella qualifica stessa; a parità di questa, dall’età.

L’anzianità nella qualifica è determinata dalla data dell’ultima nomina o promozione; a parità di tale anzianità, è determinata dal posto in graduatoria di merito per la nomina o per la promozione; a parità anche di merito, dalla data di nomina nella qualifica precedente.

Infine, a parità delle suddette condizioni, ha la precedenza il più anziano di età.

Agli effetti del computo dell’anzianità, deve essere dedotto il tempo nel quale il personale sia stato assente dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia o personali, o per sospensione dalla qualifica, dal servizio e dallo stipendio.

Il personale è ripartito, a seconda delle carriere e dei ruoli, nei seguenti gruppi regionali:

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo del Personale Amministrativo:

Gruppo regionale A/ 1 - Segretario Generale.

Gruppo regionale A/ 2 - Vice Segretario Generale.

Gruppo regionale A/ 3 - Dirigente dell’Assessorato dell’Industria e Commercio - Dirigente Amministrativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste - Dirigente Amministrativo dell' Assessorato del Turismo - Dirigente Amministrativo dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale - Sovraintendente agli Studi Dirigente dell’Assessorato della Pubblica Istruzione - Dirigente dei Servizi di Segreteria della Presidenza del Consiglio - Dirigente del Servizio Enti Locali e Morali - Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali.

Gruppo regionale A/ 4 - Primi Segretari Capi Servizio - Vice Direttore dell’Ufficio Turismo - Primo Segretario Ispettore Enti Locali e Morali.

Ruolo del personale di Ragioneria:

Gruppo regionale A/ 3 - Ragioniere Capo.

Gruppo regionale A/ 4 - Vice Ragioniere Capo.

Ruolo del Personale Tecnico:

Gruppo regionale A/ 3 - Ingegnere Capo Dirigente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici - Sovraintendente

alle Antichità e Belle Arti - Ispettore Agrario - Ispettore Forestale.

Gruppo regionale A/ 4 - Vice Ingegnere Capo - Urbanista - Vice Ispettore Agrario - Vice Ispettore Forestale.

Gruppo regionale A/ 5 - Ingegneri - Architetto addetto alla Sovraintendenza Antichità e Belle Arti -Ispettore Agrario aggiunto - Ispettore Forestale aggiunto.

Ruolo del Personale Sanitario:

Gruppo regionale A/ 3 - Medico Regionale - Veterinario Regionale.

Gruppo regionale A/ 4 - Medico Regionale aggiunto - Capo Servizi Zootecnici.

Ruolo Speciale:

Gruppo regionale A/RS - Archivista Paleografo.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del Personale Amministrativo:

Gruppo regionale B/ 1 - Primi Segretari.

Gruppo regionale B/ 2 - Segretari - Traduttori - Archivista Capo - Ispettori Ufficio Turismo.

Ruolo del personale di Ragioneria:

Gruppo regionale B/ 1 - Primi Ragionieri.

Gruppo regionale B/ 2 - Ragionieri.

Ruolo del personale addetto al Centro Meccanografico Reg.le:

Gruppo regionale b/1CM - Capo Centro Meccanografico (Ragioniere).

Gruppo regionale b/2CM - Capi Turno Centro Meccanografico (Ragionieri).

Ruolo del personale Tecnico:

Gruppo regionale B/ 1 - Primi Geometri - Primo Perito Agrario.

Gruppo regionale B/ 2 - Geometri - Perito Agrario - Perito Agrario Istruttore.

Ruolo Speciale:

Gruppo regionale B/RS - Assistenti Sociali - Interpreti - Bibliotecario.

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del personale Amministrativo:

Gruppo regionale C/1 - Primi Applicati - Vice Archivista Capo.

Gruppo regionale C/2 - Applicati - Archivista addetto alla Presidenza del Consiglio - Registratori Zootecnici.

Ruolo del personale Tecnico:

Gruppo regionale C/ 1 - Primi Assistenti Tecnici - Primo Assistente Disegnatore - Primo Assistente Tecnico Caseario - Vigile Sanitario Capo - Primi Addetti Meccanografici.

Gruppo regionale C/ 2 - Assistenti Tecnici - Assistenti Disegnatori - Assistente Tecnico Caseario - Vigili Sanitari - Addetti Meccanografici.

Ruolo del personale di Copia (1):

Gruppo regionale C/ 1 - Stenodattilografe bilingue.

Gruppo regionale C/ 2 - Stenodattilografe.

Ruolo del personale di Copia (2):

Gruppo regionale C/1d - Dattilografe Applicate.

Gruppo regionale C/2d - Dattilografe.

Ruolo Speciale:

Gruppo regionale C/RS - Assistenti Sanitarie Visitatrici.

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 1:

Gruppo regionale S/M1 - Autista Meccanico Capo Garage.

Gruppo regionale S/M2 - Autisti Meccanici - Telefonisti.

Ruolo n. 2:

Gruppo regionale S/N1 - Capo Operaio Autista.

Gruppo regionale S/N2 - Operai Autisti.

Ruolo n. 3:

Gruppo regionale S/01 - Operai Specializzati.

Gruppo regionale S/02 - Operai Qualificati.

Gruppo regionale S/03 - Operai Generici.

Ruolo n. 4:

Gruppo regionale S/P1 - Usciere Capo - Capi Cantonieri.

Gruppo regionale S/P2 - Uscieri - Magazziniere - Cantonieri - Giardinieri.

Gruppo regionale S/P3 - Inservienti - Custodi dei Castelli.

Ruolo Speciale:

Gruppo regionale S/RS - Controllori Zootecnici e Caseari".

Articolo 125:

L’articolo 125 è modificato come segue:

"È concesso al personale il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti, nonché nei giorni festivi consuetudinari locali.

L’orario di servizio del personale è stabilito dalla Giunta Regionale.

Il personale sanitario, ostetrico, infermieristico e ausiliario addetto all’Istituto Regionale Materno ed Infantile osserverà l’orario di servizio stabilito, in campo nazionale, per le corrispondenti categorie di personale ospedaliero.

Gli agenti stradali e il personale forestale in servizio presso le Stazioni forestali osserveranno l’orario di servizio stabilito dagli appositi regolamenti speciali".

Articolo 129:

L’articolo 129, - modificato dall’articolo 1, lettera a) della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 2, - è soppresso e sostituito dal seguente:

"Le supplenze del personale e le reggenze degli Uffici, in caso di assenza o di impedimento dei titolari o di vacanza dei posti, sono affidate al personale che, nell’ambito di ciascun servizio o ufficio o di servizi ed uffici analoghi, eserciti funzioni dello stesso ruolo e della stessa carriera.

Le supplenze e le reggenze sono affidate, con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Amministratore competente, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità del personale.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato dell’espletamento di mansioni di gruppo superiore è corrisposta, a decorrere dall’inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza fra gli assegni lordi iniziali del posto di titolarità e quelli lordi iniziali previsti per il posto per il quale è conferito l’incarico.

Al personale di ruolo incaricato dell’espletamento di mansioni di gruppo superiore i compensi per ore di lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure previste per i posti di incarico.

Articolo 132:

Il secondo comma dell’articolo 132 è soppresso.

Articolo 135:

L’articolo 135 è modificato come segue:

"Il personale deve osservare l’orario di servizio stabilito dall’Amministrazione Regionale.

Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l’orario normale, non solo se richiesto, ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.

Durante le riunioni del Consiglio e della Giunta e durante adunanze alle quali partecipino il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri, un Segretario addetto alla Segreteria, un impiegato addetto all’Archivio, due dattilografe e due o tre uscieri, a seconda delle esigenze, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio anche in ore non di servizio e fino al termine della riunione o dell’adunanza; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio oltre l’orario d’ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario".

Articolo 136:

L’articolo 136 è modificato come segue:

"Al personale, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi).

Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei servizi, ed è concesso dall’Amministratore competente, su richiesta del personale, vistata dal Dirigente di Assessorato o dal Capo Servizio.

Il godimento del congedo ordinario entro l’anno può essere rinviato ed interrotto soltanto per eccezionali esigenze di servizio; in tale caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Nel periodo di congedo ordinario annuale non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all’ufficio di giurato o di altro pubblico dovere.

Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Per comprovate necessità di servizio, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio e gli Assessori competenti possono sospendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tal caso, al personale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale, nè la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti".

Articolo 145:

L’articolo 145 è modificato come segue:

"Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è valutato per intero agli effetti della anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione e previdenziali secondo le norme e modalità previste dalla legge.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile agli effetti dell’anzianità di servizio e degli aumenti periodici dello stipendio o del salario".

Articolo 163:

L’articolo 163 è modificato come segue:

"La Commissione di disciplina è così costituita:

a) per il Segretario Generale e per il Vice Segretario Generale: dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore suo delegato, che la presiede; da due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dal Consiglio e di cui il più giovane funge da Segretario della Commissione; da un Segretario Generale di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio; da un funzionario pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

b) per il rimanente personale della carriera direttiva e per il personale appartenente alla carriera di concetto: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalla Giunta; da tre Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza designati dal Consiglio; dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale;

c) per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria: da un Assessore regionale, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da due Consiglieri regionali, designati dal Consiglio; dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un dipendente da altro Ente pubblico, di carriera e di qualifica non inferiori a quelle del giudicando, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione Interna del personale dipendente; qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano alla designazione entro il termine di trenta giorni, alla designazione stessa provvederà la Giunta regionale".

Articolo 177:

L’articolo 177 è modificato come segue:

"Sono collocati a riposo d’ufficio gli impiegati e i salariati:

a) che dopo 15 anni di servizio utile a pensione siano diventati, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l’inabilità deve essere previamente accertata dalla Amministrazione;

b) che abbiano 40 anni di servizio utile a pensione;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall’esercizio delle proprie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l’anzianità di servizio;

d) che abbiano compiuto gli anni 65 ancorchè non abbiano maturato l’anzianità di servizio utile a pensione.

Sono, inoltre, collocati a riposo d’ufficio gli agenti forestali e gli agenti stradali che abbiano compiuto, rispettivamente, il cinquantacinquesimo od il sessantesimo anno di età ed abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario, gli agenti forestali e stradali saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l’anzianità di servizio utile al pensionamento; il provvedimento di collocamento a riposo deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull’ordinamento della Cassa e degli Istituti di Previdenza per le Pensioni al personale degli Enti Locali e le successive eventuali modificazioni".

Articolo 178:

a) il secondo comma dell’articolo 178 è modificato come segue:

"Gli stipendi e salari annui iniziali di organico, le indennità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti dalle norme e dalle tabelle del regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione nonché dalle norme e dalle tabelle dei regolamenti speciali".

b) il terzo comma dell’articolo 178 è modificato come segue:

" Il trattamento economico del personale è quello proprio del posto di tabella organica occupato in base a regolare deliberazione di nomina o di promozione".

Articolo 180:

Il primo comma dell’articolo 180 è modificato come segue:

"Al personale sono dovuti gli assegni accessori previsti dalle disposizioni di legge vigenti, la tredicesima mensilità, nonché gli altri assegni o indennità stabiliti per i dipendenti civili dello Stato".

Articolo 181:

Il secondo comma dell’articolo 181 è modificato come segue:

"La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari".

Articolo 183:

L’articolo 183 è completato con l’aggiunta dei seguenti nuovi commi:

"Al primo Ragioniere Economo e al Primo Ragioniere dell'Istituto Regionale Materno ed Infantile è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro rispettivamente nella misura di nette L. 15.000 e di nette L. 8.000.

Con deliberazioni di Giunta possono essere concesse, in via temporanea, indennità mensili di rischio a personale regionale temporaneamente incaricato di maneggio di denaro per necessità di servizio".

Articolo 184:

a) I primi tre commi dell’articolo 184 sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo comma:

"Gli stipendi ed i salari annui iniziali di organico del personale impiegatizio o salariato sono suscettibili di aumenti biennali nella misura del 2,50 percento degli importi annui iniziali per ogni biennio di permanenza, senza demeriti, del personale nella qualifica e nel posto di titolarità o in posti di corrispondenti qualifiche e stipendi o salari".

b) Il quinto comma dell’articolo 184 è modificato come segue:

"Gli aumenti periodici degli stipendi e salari sono attribuiti automaticamente al personale che abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta".

c) Il penultimo comma dell’articolo 184 è soppresso.

Articoli 189 e 191:

Il quarto e il quinto comma dell’articolo 189 sono trasferiti in calce all’articolo 191.

Articolo 192:

L’articolo 192 è modificato come segue:

"Al personale statale o di altri Enti Pubblici comandato in servizio presso l’Amministrazione Regionale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico complessivo netto, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisito presso gli Enti di provenienza, una indennità fissa mensile di comando in misura da stabilirsi dalla Giunta Regionale, tenuto conto dell’eventuale maggior trattamento economico netto complessivo, comprensivo di ogni assegno o indennità, acquisibile per il posto regionale al quale il personale predetto è assegnato, tenuto conto dell’anzianità di servizio e di carriera maturata.

Qualora il trattamento economico complessivo di diritto acquisito presso gli Enti di provenienza sia uguale o superiore a quello complessivo previsto per il posto regionale di assegnazione, al personale statale di cui sopra non potrà essere corrisposta alcuna indennità di comando".

Articolo 198:

Il terzo comma dell’articolo 198 è modificato come segue:

"Il personale avventizio di cui alla lettera c) dell’articolo 196 deve essere assunto per un breve periodo di esperimento di durata non superiore a tre mesi, trascorso il quale l’assunzione può essere confermata o prorogata per il periodo limitato alle esigenze e necessità di servizio e, comunque, per un periodo complessivo non superiore ad un anno".

Articolo 206:

Il primo comma dell’articolo 206 è modificato come segue:

"Al personale avventizio, compatibilmente con le esigenze di servizio e, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, spettano congedi ordinari annuali nella misura e secondo le norme in vigore per il personale di ruolo.

Al personale ausiliario addetto all’Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, spettano congedi ordinari annuali nella misura prevista dall’apposito regolamento speciale per il funzionamento del predetto Istituto".

Articolo 213:

Il capoverso a) del quarto comma dell’articolo 213 è modificato come segue:

"a) Al personale pensionato dello Stato o di Enti Pubblici locali titolare di pensione ordinaria e diretta".

CAPO II

Nuova pianta organica - Carriera a ruolo aperto.

Aumenti periodici biennali di stipendio o salario.

Art. 2

Decorrenza della nuova pianta organica e dei relativi posti e retribuzioni tabellari.

La nuova pianta organica dei posti, annessa alla presente legge, ha applicazione a decorrere dal primo agosto 1966, data nella quale sono soppressi i posti della tabella allegato C) al vigente regolamento organico per i servizi e per il personale della Regione, ad eccezione dei posti tabellari del personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale, del personale sanitario e ausiliario addetto all’Istituto Regionale Materno ed Infantile di Aosta e del personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi.

Da tale data hanno applicazione anche le annesse tabelle di attuazione della carriera a " ruolo aperto " relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio o salario conseguibili alle condizioni previste dai successivi articoli della presente legge.

Per il personale sanitario e per il personale ausiliario addetto all’Istituto Regionale Materno ed Infantile di Aosta resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo, con relativi emolumenti annui iniziali lordi, di cui alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 7, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni, sino all’avvenuta modificazione dello apposito vigente regolamento interno del predetto Istituto.

Per il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo di cui alla tabella allegato C) alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3, con relativi emolumenti annui iniziali, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni, sino all’avvenuta approvazione dell’apposito regolamento speciale per il personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale.

Per il personale addetto al Laboratorio Regionale di Igiene e Profilassi, resta in vigore la pianta organica dei posti di ruolo con relativi emolumenti annui iniziali lordi, di cui al provvedimento del Consiglio Regionale n. 136 in data 7 ottobre 1960, soggetti agli aumenti periodici biennali previsti dall’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6 e successive modificazioni sino all’avvenuta modificazione dell’apposito vigente regolamento interno del predetto Laboratorio.

Per il personale non insegnante addetto agli Istituti Scolastici e Professionali dipendenti dalla Regione sono applicate le norme e le piante organiche degli appositi regolamenti speciali.

Art. 3

Carriera a " ruolo aperto ".

Al personale regionale di ruolo è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carriera a " ruolo aperto ", che prevede, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione degli stipendi e salari di cui alle tabelle di attuazione della carriera a " ruolo aperto ", annesse alla presente legge.

Art. 4

Modalità per l’applicazione della carriera a " ruolo aperto ".

Il personale titolare di posti a ruolo ha diritto alla progressiva attribuzione di nuovi stipendi o salari in base agli anni di servizio prestati nello stesso posto di titolarità dei rispettivi ruoli delle quattro carriere.

Gli anni di servizio richiesti per conseguire l’attribuzione dei nuovi stipendi o salari, previsti a seconda delle carriere e dei ruoli, sono precisati nelle tabelle di attuazione della carriera a " ruolo aperto " annesse alla presente legge.

Per ottenere l’attribuzione dei successivi nuovi stipendi o salari, il personale deve:

1) aver conseguito qualifiche non inferiori al " distinto " nel triennio immediatamente precedente l’attribuzione del nuovo stipendio o salario;

2) non aver riportato punizioni o sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Dalla anzianità di servizio conseguita e richiesta per l’attribuzione dei nuovi stipendi e salari devono essere detratti gli anni in cui il personale non ha conseguito la prescritta qualifica nel triennio di cui al punto 1) del precedente comma, nonché i periodi di tempo in cui il personale è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 5

Aumenti periodici biennali di stipendio o salario.

Al personale regionale di ruolo competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 2,50 percento del trattamento economico iniziale o del trattamento economico acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo di carriera a "ruolo aperto".

L’anzianità per il calcolo di detti aumenti decorre dalla data di attribuzione del primo stipendio o salario e non è valutabile ai fini degli aumenti periodici biennali conseguibili nei successivi scatti di stipendio o salario, con l’attribuzione dei quali viene annullata l’anzianità conseguita nei precedenti scatti.

Nel caso di nomina o di promozione a posti di gruppo o di carriera superiore, al personale di ruolo che abbia maturato un trattamento economico, per stipendio o salario, superiore a quello iniziale previsto per il nuovo posto viene attribuito lo stipendio o salario iniziale del posto stesso, eventualmente maggiorato dell’importo di aumenti periodici, in modo che risulti uguale o immediatamente superiore al trattamento economico acquisito nel posto precedente, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e il numero degli anni stabiliti dalle annesse tabelle di sviluppo di carriera a " ruolo aperto " per conseguire l’attribuzione dei successivi scatti di stipendio o salario.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 6

Assegnazione del personale di ruolo ai posti della nuova tabella organica.

Al personale di ruolo titolare di posti previsti dalla tabella Allegato C, annessa alla legge regionale 28-7-1956 n. 3, che, alla data del primo agosto 1966, si trovi in attività di servizio, sarà inquadrato ai corrispondenti posti previsti dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge, con attribuzione delle relative qualifiche.

Nei casi di non esatta corrispondenza fra posti della precedente citata tabella e posti della nuova pianta organica, alla assegnazione del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica si provvederà secondo le seguenti modalità:

a) i titolari dei posti di Contabile, di Aiutante di Segreteria e di Applicato di Biblioteca saranno inquadrati a posti di Primo Applicato della carriera esecutiva;

b) i titolari dei posti di Vigili Sanitari Autisti saranno inquadrati a posti di Vigili Sanitari.

In via transitoria e fino ad avvenuta sistemazione straordinaria del personale di ruolo ed alla copertura dei posti previsti dalla nuova annessa tabella organica, al personale regionale di ruolo possono essere confermati, per comprovate esigenze di servizio e per un periodo non eccedente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi per espletamento di mansioni di grado superiore già affidati, con provvedimenti deliberativi, sino al 31 luglio 1966.

Art. 7

Disposizioni e modalità per l’attribuzione dei nuovi stipendi e salari al personale già di ruolo.

In sede di prima applicazione della presente legge, al personale già di ruolo alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale viene assegnato, in base alla valutazione dell’anzianità conseguita, secondo provvedimenti deliberativi, a ruolo chiuso, nel grado di appartenenza alla data del primo agosto 1966, il nuovo stipendio o salario - anche non iniziale - previsto per i rispettivi ruoli delle quattro carriere.

Ai fini di cui al precedente comma, l’anzianità del personale di ruolo che abbia in precedenza prestato servizio non di ruolo alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale o degli Enti ed Uffici assorbiti dall’Amministrazione stessa viene aumentata con il riconoscimento del quaranta per cento del periodo di servizio comunque prestato fuori ruolo.

Qualora all’atto dell’inquadramento nella nuova pianta organica non vi sia corrispondenza fra le qualifiche e relativi stipendi o salari della nuova pianta organica e quelli della precedente pianta organica a ruolo chiuso, al personale sarà attribuito lo stipendio o salario base annuo, anche non iniziale, della nuova tabella a ruolo aperto, uguale o immediatamente superiore allo stipendio base annuo acquisito nel ruolo chiuso, con la valutazione nel nuovo stipendio o salario della anzianità maturata nel ruolo chiuso.

Al personale che all’atto dell’inserimento nel ruolo aperto, consegua, per effetto di un avvenuto avanzamento nel ruolo chiuso, l’attribuzione di uno stipendio o salario minore di quello che avrebbe potuto ottenere se tale avanzamento non fosse avvenuto, sarà attribuito uno stipendio o salario uguale a quello che il personale avrebbe conseguito qualora non avesse fruito di un avanzamento nel ruolo chiuso.

Art. 8

Aumenti biennali di stipendio o salario in sede di prima applicazione delle tabelle di sviluppo della carriera a " ruolo aperto ".

All’atto dell’inserimento nella carriera a " ruolo aperto ", al personale di ruolo viene attribuita, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio e di salario, una anzianità corrispondente alla eccedenza fra l’anzianità conseguita, in base a provvedimenti deliberativi, a ruolo chiuso nel grado di appartenenza e quella richiesta per l’attribuzione del nuovo stipendio o salario, oltre alla valutazione dell’anzianità già maturata per effetto di particolari riconoscimenti ai sensi di legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, al personale di ruolo che, per effetto di particolari sistemazioni di cui ai successivi articoli, viene inquadrato a posti di carriera e di gruppo per i quali sono previsti stipendi o salari base annui superiori a quelli base annui maturati nei precedenti posti ricoperti a ruolo chiuso, è attribuito lo stipendio o salario del nuovo posto senza valutazione, ai fini degli aumenti periodici biennali di stipendio o salario dell’anzianità di grado e di servizio conseguita nel ruolo chiuso.

Al personale di ruolo che abbia maturato un trattamento economico superiore per stipendio o salario, con eventuale indennità di incarico per mansioni di grado superiore, al trattamento economico iniziale previsto per il nuovo posto, si applica la norma di cui al terzo comma dell’articolo 5 della presente legge.

Art. 9

Inquadramento straordinario di personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica e modalità per la copertura dei posti di organico vacanti della carriera direttiva.

In via transitoria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova pianta organica annessa alla presente legge, il personale di ruolo, ad eccezione di quello titolare di posti di Gruppo A (carriera direttiva), in possesso del prescritto titolo di studio e che alla stessa data abbia espletato lodevolmente per almeno un biennio le mansioni di posti di grado superiore alla qualifica del posto di titolarità oppure in posti di organico modificati dalla nuova pianta organica, potrà essere inquadrato, in via straordinaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova pianta organica, ai corrispondenti nuovi posti di grado superiore o modificati, con valutazione, esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera a ruolo aperto, del quaranta per cento del servizio di ruolo prestato a " ruolo chiuso ", in posti di grado superiore e con riconoscimento totale del servizio prestato a " ruolo chiuso " nei posti modificati, salva l’applicazione del secondo comma dell’articolo 7.

Al personale di ruolo che, inquadrato o sistemato in via straordinaria ai sensi del presente articolo, consegua l’attribuzione di un trattamento economico inferiore a quello attribuibile con il normale inquadramento previsto dal precedente articolo 7, viene corrisposto un assegno " ad personam " riassorbibile, per effetto dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici e dei successivi scatti di stipendio o salario, in misura corrispondente alla differenza fra i predetti due trattamenti economici.

I provvedimenti di inquadramento in via straordinaria di cui al comma precedente saranno adottati, secondo la rispettiva competenza, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta o degli Assessori competenti, sentito il parere della Commissione Interna del personale ed eventualmente il parere delle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione stessa.

Per la copertura dei posti della carriera direttiva che risulteranno vacanti ad avvenuto normale inquadramento del personale ai posti della nuova pianta organica, si provvederà, in relazione alle esigenze dei servizi regionali, tramite concorsi pubblici o interni, per titoli ed esami da espletarsi entro il termine di otto mesi dalla data di promulgazione della presente legge.

Potrà essere ammesso, in via straordinaria, ai primi concorsi previsti dal comma precedente il personale già di ruolo, appartenente alla carriera di concetto, che non sia in possesso del prescritto titolo di studio ma che abbia espletato, per almeno due anni alla data di promulgazione della presente legge, mansioni di grado superiore relative ai posti della carriera direttiva.

Ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti, già titolari di posti di ruolo presso l’Amministrazione regionale, si applicheranno i benefici previsti dal secondo comma dell’articolo 7, per quanto concerne la valutazione del servizio fuori ruolo.

Per la prima copertura dei seguenti posti della nuova pianta organica, da effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente articolo, si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio:

1) un posto di Ragioniere (carriera di concetto - gruppo regionale B/ 2) presso l’Ufficio Contabilità dell’Assessorato delle Finanze;

2) un posto di Segretario (carriera di concetto - gruppo regionale B/ 2) presso i Servizi di Assistenza e Previdenza dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale;

3) un posto di Capo Vigili Sanitari (carriera esecutiva - gruppo regionale C/ 1) presso i Servizi Sanitari dell’Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale;

4) un posto di Usciere (carriera ausiliaria - gruppo regionale S/P2) presso il Servizio Custodia.

Il personale titolare di posti " fuori organico " ad personam, avente una anzianità di servizio di almeno venti anni alla data del 1- 8- 1966 e che sia in possesso del prescritto titolo di studio, sarà inquadrato a posti di ruolo della nuova pianta organica per le mansioni corrispondenti a quelle espletate fuori organico, con il riconoscimento dell’anzianità acquisita in base a provvedimenti deliberativi nella posizione ad personam fuori organico.

Art. 10

Inquadramento di personale iscritto nei Ruoli Speciali Transitori.

In sede di primo inquadramento del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica, il personale di Gruppo B, tuttora compreso nei Ruoli Speciali Transitori e che abbia espletato dalla data di iscrizione nei Ruoli Speciali stessi mansioni assimilabili a quelle dei posti di Ragioniere, potrà essere inquadrato in posti vacanti del ruolo del personale di Ragioneria della carriera di concetto.

CAPO IV

Sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato.

Art. 11

Sistemazione straordinaria a ruolo di personale fuori ruolo a posti iniziali delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria, e modalità per la copertura dei posti iniziali della carriera direttiva.

In sede di prima applicazione della presente legge, si provvederà alla sistemazione e all’inquadramento in via straordinaria a ruolo ai posti iniziali previsti nei rispettivi ruoli delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria del personale avventizio giornaliero e incaricato che alla data del primo agosto 1966 abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio presso l’Amministrazione Regionale.

Per la copertura dei posti iniziali dei ruoli della carriera direttiva si provvederà, in relazione alle esigenze dei Servizi regionali, tramite concorsi pubblici o interni, per titoli ed esami, da espletare entro il termine di un anno dalla data di promulgazione della presente legge.

Ai primi concorsi interni potranno essere ammessi, in via straordinaria, anche coloro che alla data di promulgazione della presente legge abbiano prestato almeno un anno di ininterrotto e lodevole servizio fuori ruolo alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale in posti della carriera direttiva e con funzioni relative a posti della carriera stessa.

Ai vincitori di concorsi di cui al comma precedente, già in servizio quali fuori ruolo presso l’Amministrazione Regionale, si applicheranno all’atto dell’inserimento a ruolo, i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 17, per quanto concerne la valutazione del servizio fuori ruolo.

È escluso dalla sistemazione e dall’inquadramento straordinario a ruolo, il personale incaricato già titolare di pensione o che abbia espletato per incarico prestazioni particolari senza un rapporto di pubblico impiego in base ad uno stato giuridico ed economico corrispondente e quello previsto per il personale della Regione dalle norme e dalle tabelle organiche del regolamento organico regionale.

È, altresì, escluso dalla sistemazione straordinaria a ruolo il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età e non abbia prestato almeno dieci anni di servizio continuativo alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale.

Art. 12

Provvedimenti riguardanti la sistemazione e l’inquadramento del personale.

Ad avvenuto inquadramento del personale di ruolo ai posti della nuova pianta organica annessa alla presente legge, con separati provvedimenti deliberativi del Consiglio e della Giunta, secondo la rispettiva competenza, si provvederà alla sistemazione straordinaria a ruolo del personale regionale avventizio, giornaliero e incaricato, di cui al successivo articolo, nel seguente ordine:

1) - Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale avventizio;

2) - Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale giornaliero;

3) - Inquadramento a posti di ruolo vacanti del personale incaricato.

Art. 13

Requisiti e titoli di studio richiesti per la sistemazione straordinaria a ruolo.

Sarà sistemato e inquadrato in via straordinaria a ruolo, a posti iniziali dei ruoli organici delle rispettive carriere, il personale di cui ai precedenti articoli che sia in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ai posti stessi e che abbia disimpegnato senza demerito, dal primo agosto 1964 in poi, mansioni analoghe o assimilabili a quelle proprie dei posti iniziali dei ruoli organici in cui viene inquadrato in via straordinaria.

Il possesso del requisito del disimpegno senza demerito di mansioni, di cui al precedente comma, deve risultare da dichiarazione rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi del successivo articolo.

Per la sistemazione del personale femminile addetto a servizi di copia si applicano le norme transitorie dell’articolo 15.

Art. 14

Modalità per la sistemazione straordinaria a ruolo.

Il personale di cui ai tre precedenti articoli, da sistemare e inquadrare in via straordinaria a ruolo, deve presentare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di sistemazione straordinaria a ruolo ai sensi della presente legge.

Nella domanda il personale deve precisare il posto iniziale di organico dei rispettivi ruoli delle quattro carriere in cui chiede di essere inquadrato in via straordinaria a ruolo.

Alla domanda, redatta in carta legale e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio, in originale o in copia notarile;

b) dichiarazione, rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, dalla quale risultino precisate le mansioni espletate senza demerito dal richiedente nel periodo dal primo agosto 1964 in poi.

Le domande di sistemazione straordinaria a ruolo saranno sottoposte all’esame e al parere di una Commissione Consultiva composta:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore, suo delegato, quale Presidente della Commissione;

b) da due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza designati dal Consiglio Regionale;

c) dal Segretario Generale dell’Amministrazione Regionale;

d) da tre rappresentanti del personale, uno per ogni categoria (avventizi, giornalieri, incaricati) e per ogni organizzazione sindacale rappresentata, designati per sorteggio dalla Commissione Interna del Personale Regionale.

Un funzionario dell’Ufficio Personale fungerà da Segretario della Commissione.

La Commissione esprimerà parere sulle domande e formulerà proposte di inquadramento a ruolo del personale richiedente.

Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza della maggioranza semplice dei componenti della Commissione.

Art. 15

Norme transitorie particolari per la sistemazione straordinaria a ruolo di personale femminile addetto a servizi di copia.

Il personale femminile avventizio e giornaliero addetto a servizi di copia sarà inquadrato, indipendentemente dalle mansioni espletate dal primo agosto 1964 in poi, a posti iniziali di Dattilografa previsti nel ruolo del personale di Copia (2) della carriera esecutiva.

Art. 16

Non applicabilità delle disposizioni transitorie a particolari categorie di personale.

Le disposizioni transitorie del presente Capo IV, relative alla sistemazione straordinaria a ruolo e alla copertura dei posti iniziali della carriera direttiva non sono applicabili:

a) al personale sanitario in servizio con mansioni relative a posti della carriera direttiva, per la nomina ai quali sono in vigore particolari norme delle leggi sanitarie;

b) al personale addetto ai servizi di sorveglianza forestale;

c) al personale che presti servizio presso Istituti scolastici della Regione.

Art. 17

Trattamento economico del personale avventizio, giornaliero e incaricato sistemato a ruolo in via straordinaria.

Al personale avventizio, giornaliero e incaricato, sistemato a ruolo, con la presente legge, in via straordinaria a posti iniziali dei ruoli organici è attribuito lo stipendio o il salario iniziale previsto per i posti dei rispettivi ruoli con la valutazione, nella misura del quaranta per cento, ai fini della attribuzione dei successivi stipendi o salari, del periodo di servizio non di ruolo comunque prestato prima della sistemazione a ruolo.

Ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio o salario, il periodo di servizio prestato prima della sistemazione straordinaria a ruolo dal personale avventizio sarà valutato nella misura di un terzo.

Il personale avventizio sistemato in via straordinaria a ruolo conserverà, a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio e nei successivi stipendi o salari conseguibili per effetto della " carriera aperta ", l’eventuale eccedenza della retribuzione principale maturata per stipendio o salario ed eventuale indennità di incarico quale avventizio sulla nuova retribuzione base (stipendio o salario iniziale) prevista per il nuovo posto attribuito in sede di sistemazione straordinaria a ruolo.

Art. 18

Concorsi interni e riserva di posti per il personale non di ruolo non sistemato in via straordinaria a ruolo.

È stabilita una riserva di posti iniziali di organico delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in misura del cinquanta per cento dei posti rimasti disponibili dopo l’avvenuta sistemazione straordinaria a ruolo, a favore del personale non di ruolo assunto in servizio nel periodo dal 2 agosto 1964 al 31 luglio 1965; i posti riservati saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli e per esami, al personale che risulti idoneo nei concorsi.

Qualora, ad avvenuto espletamento dei concorsi interni, risultino ancora vacanti posti iniziali di organico, sarà stabilita una ulteriore riserva di posti iniziali di organico delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in misura del cinquanta per cento dei posti disponibili, a favore del personale non di ruolo assunto in servizio nel periodo dal primo agosto 1965 al 31 luglio 1966, i posti riservati saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli e per esami, al personale che risulti idoneo nei concorsi.

È escluso dai concorsi interni, previsti dal presente articolo, il personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età.

In sede di prima copertura di un posto di Traduttore (carriera di concetto - gruppo regionale B/ 2) presso l’Ufficio Stampa e di un posto di Primo Applicato (carriera esecutiva - gruppo regionale C/ 1) presso l’Ufficio Assessorato dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste, potrà essere ammesso ai concorsi interni, di cui ai commi precedenti, il personale non di ruolo che non sia in possesso del prescritto titolo di studio ma che risulti in servizio da almeno un triennio alle dipendenze della Amministrazione regionale alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso interno.

Art. 19

Assorbimento ed inquadramento di personale statale in servizio presso la Regione.

Il personale di ruolo dello Stato, ad eccezione del personale della carriera direttiva, che, alla entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno due anni presso la Regione potrà essere assunto nei ruoli del personale regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Esso sarà inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica, e godrà del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell’organico regionale.

In relazione alle esigenze dell’Amministrazione Regionale, il personale di cui al primo comma del presente articolo potrà essere inquadrato anche in un ruolo diverso da quello di provenienza, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Al personale contemplato nel presente articolo potrà essere conferita una qualifica superiore a quella rivestita nell’Amministrazione di provenienza, purché in possesso dell’anzianità e dei titoli di studio e di servizio richiesti per il nuovo posto e per la nuova qualifica superiori.

Per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di grado al personale di cui ai precedenti commi, ai fini dello sviluppo della carriera economica e degli aumenti periodici degli stipendi e salari, si applicheranno le norme previste dalla presente legge per il personale della Regione.

La domanda di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali del personale statale dovrà essere presentata entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Il personale della carriera direttiva dello Stato, che alla data di promulgazione della presente legge presti ininterrotto servizio da almeno un anno presso la Regione, potrà essere ammesso, in relazione alle esigenze dei servizi regionali, alla partecipazione ai primi concorsi interni indetti per la copertura di posti d’organico vacanti della carriera direttiva.

Art. 20

Sistemazione straordinaria di personale incaricato.

Il personale regionale incaricato avente almeno 15 anni di effettivo servizio alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale potrà essere inquadrato a ruolo in via straordinaria, a posti per i quali siano previste mansioni corrispondenti a quelle espletate dal personale stesso sino alla data del 1- 8- 1966, con

valutazione, esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera a ruolo aperto del quaranta per cento del servizio fuori ruolo prestato sino alla data suddetta.

Per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale di cui al precedente comma si potrà prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio e dal limite massimo di età.

Art. 21

La copertura delle maggiori spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in annue lire centotre milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli della parte SPESA del bilancio regionale riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali, - è assicurata dallo stanziamento di lire centotre milioni del capitolo 111 della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario 1966 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento).

Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge per il corrente anno finanziario 1966, previste in Lire quarantaquattro milioni per il periodo dal primo agosto al 31 dicembre 1966, sono approvati i seguenti provvedimenti di variazione allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966: gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli della parte SPESA del bilancio, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali, sono aumentati dei sottoindicati singoli corrispondenti importi, per complessive lire quarantaquattro milioni, con prelievo delle singole corrispondenti somme, per complessive lire quarantaquattro milioni, dal sopramenzionato capitolo 111 della parte SPESA del bilancio stesso:

Capitoli n. Aumento della previsione

(Variazione in più)

12 1.334.565

13 4.709.210

14 1.539.225

15 3.496.305

16 2.433.030

17 1.334.565

29 102.330

163 3.185.050

164 1.129.905

169 1.027.570

263 2.157.480

285 4.708.810

286 3.598.635

347 3.854.460

421 2.929.220

422 409.325

428 1.321.775

485 2.878.055

496 1.850.485

-------------

44.000.000

Art. 22

Allegati alla legge.

Sono annessi alla presente legge e ne fanno parte integrante i seguenti allegati:

ALLEGATO A: Tabelle di attuazione della carriera economica " a ruolo aperto ", comprendenti la tabella riassuntiva delle carriere e venti tabelle di sviluppo di carriera economica per i vari gruppi del personale regionale.

ALLEGATO B: Nuova pianta organica dei posti e del personale della Amministrazione Regionale.

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Tabelle di attuazione della carriera economica " a ruolo aperto". Tabella n. 1

Carriera direttiva (ruolo del personale amministrativo).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di segretario generale, posti 1, gruppo regionale A/ 1: //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 4.850.000; //

stipendio annuo lordo, iniziale, L. 4.450.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di vice segretario generale, posti 1, gruppo regionale A/ 2: //

stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 4.300.000; // stipendio annuo lordo, iniziale, L. 4.000.000.

Il vice segretario generale può essere promosso, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, al posto di segretario generale.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di dirigente dell’Assessorato industria e commercio, oppure dirigente amministrativo dell’Assessorato agricoltura e foreste, oppure dirigente amministrativo dell’Assessorato turismo, oppure dirigente amministrativo dell’Assessorato sanità e Assistenza sociale, oppure sovraintendente agli studi - dirigente dell’Assessorato della pubblica istruzione, oppure dirigente dei servizi di segreteria della Presidenza del Consiglio, oppure dirigente del Servizio enti locali e morali, oppure dirigente del Servizio affari generali e legali, posti complessivi 8, gruppo regionale A/ 3: // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.950.000; // Stipendio

annuo lordo, dopo 4 anni, L. 3.720.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 3.500.000.

Il personale appartenente al gruppo A/ 3 può essere promosso, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, al posto di vice segretario generale del gruppo A/ 2.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di primo segretario capo servizio, posti 8; oppure di vice direttore dell’ufficio turismo, posti 1, oppure di primo segretario ispettore enti locali e morali, posti 1, gruppo regionale A/ 4: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.970.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.750.000.

Il personale appartenente al gruppo A/ 4 può essere promosso, a seconda delle disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti del gruppo A/ 3.

Tabella n. 2

Carriera direttiva (ruolo del personale di ragioneria).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di ragioniere capo, posti 1, gruppo regionale A/ 3: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.950.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 3.720.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 3.500.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di vice ragioniere capo, posti 1, gruppo regionale A/ 4: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.970.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.750.000.

Il vice ragioniere capo può essere promosso, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, al posto di ragioniere capo.

Tabella n. 3

Carriera direttiva (ruolo del personale tecnico).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di ingegnere capo - dirigente dell’Assessorato dei lavori pubblici, posti 1; oppure sovrintendente alle antichità e belle arti, posti 1; oppure ispettore agrario, posti 1; oppure ispettore forestale, posti 1, gruppo regionale A/ 3: // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.950.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L.

3.720.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 3.500.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di vice ingegnere capo, posti 1; oppure urbanista, posti 1; oppure vice ispettore agrario, posti 1, oppure vice ispettore forestale, posti 1,

gruppo regionale A/ 4: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.970.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.750.000.

Il personale appartenente al gruppo A/ 4 può essere promosso,

in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107 a posti del gruppo A/ 3.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di ingegnere, posti 2; architetto addetto alla sovrintendenza antichità e belle arti, posti 1; ispettore agrario aggiunto, posti 1; ispettore forestale aggiunto, posti 1, gruppo regionale A/ 5: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.720.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.480.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.250.000.

Il personale appartenente al gruppo A/ 5 può essere promosso, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107,

a posti del gruppo A/ 4.

Tabella n. 4

Carriera direttiva (ruolo del personale sanitario).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di medico regionale, posti 1; veterinario regionale, posti 1, gruppo regionale A/ 3: // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.950.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 3.720.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 3.500.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di medico regionale aggiunto, posti 1; capo servizi zootecnici, posti 1, gruppo regionale A/ 4: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.970.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.750.000.

Il personale appartenente al gruppo A/ 4 può essere promosso, a seconda delle disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti del gruppo A/ 3.

Tabella n. 5

Carriera direttiva (ruolo speciale).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di archivista paleografo, posti 1, gruppo regionale A/ RS: // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.720.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.480.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.250.000.

Tabella n. 6

Carriera di concetto (ruolo del personale amministrativo).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di primo segretario, posti 12, gruppo regionale B/ 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 2.700.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.350.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di segretario, posti 25; traduttore, posti 2; archivista capo, posti 1; ispettore ufficio turismo, posti 2, gruppo regionale B/ 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

I segretari, l’archivista capo e gli ispettori ufficio turismo possono essere promossi a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti di primo segretario del gruppo B/ 1.

Tabella n. 7

Carriera di concetto (ruolo del personale di ragioneria).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di primo ragioniere, posti 6, gruppo regionale B/ 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 2.700.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.350.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di ragioniere, posti 23, gruppo regionale B/ 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

I ragionieri possono essere promossi, a seconda della disponibilità e alle condizioni previste dall’articolo 107 a posti di primo ragioniere del gruppo B/ 1.

Tabella n. 8

Carriera di concetto (ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo centro meccanografico (ragioniere), posti 1, gruppo regionale B1CM: // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 2.700.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.350.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo turno centro meccanografico (ragioniere), posti 2, gruppo regionale B2CM: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.200.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.950.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.730.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.600.000.

I capi turno centro meccanografico possono essere promossi, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, al posto di capo centro meccanografico del gruppo B B1CM.

Tabella n. 9

Carriera di concetto (ruolo del personale tecnico).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di primo geometra, posti 11; primo perito agrario, posti 1, gruppo regionale B/ 1: // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 2.700.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.350.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di geometra, posti 20; perito agrario, posti 2, gruppo regionale B/ 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

I geometri e i periti agrari possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, rispettivamente a posti di primi geometri e di primo perito agrario del gruppo B/ 1.

Tabella n. 10

Carriera di concetto (ruolo speciale).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di assistenti sociali, posti 4; interpreti, posti 4; bibliotecario, posti 1, gruppo regionale B/ RS: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.200.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.950.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.730.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.600.000.

Tabella n. 11

Carriera esecutiva (ruolo del personale amministrativo).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di primi applicati, posti 20; vice archivista capo, posti 1, gruppo regionale C/ 1: // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.790.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.560.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di applicati, posti 55; archivista addetto alla Presidenza del Consiglio, posti 1; registratori zootecnici, posti 4, gruppo regionale C/ 2: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.460.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.170.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.

Il personale appartenente al gruppo C/ 2 può essere promosso, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti del gruppo C/ 1.

Tabella n. 12

Carriera esecutiva (ruolo del personale tecnico).

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di primi assistenti tecnici, posti 3; primo assistente disegnatore, posti 1; primo assistente tecnico caseario, posti 1; vigile sanitario capo, posti 1; primi addetti meccanografici, posti 2, gruppo regionale C/1: // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.790.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.560.000.

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di assistenti tecnici, posti 6; assistenti disegnatori, posti 4; assistente tecnico caseario, posti 1; vigili sanitari, posti 7; addetti meccanografici, posti 4, gruppo regionale C/ 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.460.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.170.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.

Il personale appartenente al gruppo C/ 2 può essere promosso, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti del gruppo C/ 1.

Tabella n. 13

Carriera esecutiva (ruolo del personale di copia) (1).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di stenodattilografa bilingue, posti 2, gruppo regionale C/ 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.780.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.560.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di stenodattilografa, posti 20, gruppo regionale C/ 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.460.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.170.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.080.000.

Le stenodattilografe, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, possono essere promosse al posto di stenodattilografa bilingue del gruppo C/ 1.

Tabella n. 14

Carriera esecutiva (ruolo del personale di copia) (2).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di dattilografa applicata, posti 7, gruppo regionale C1d: //

Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.460.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.350.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di dattilografa, posti 37, gruppo regionale C2d: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.290.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.170.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.080.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 910.000.

Le dattilografe, in caso di vacanza di posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, possono essere promosse a posti di dattilografe applicate del gruppo C1d.

Tabella n. 15

Carriera esecutiva (ruolo speciale).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di assistenti sanitarie visitatrici, posti 3, gruppo regionale C/ RS: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.690.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 6 anni, L. 1.460.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.310.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.170.000.

Tabella n. 16

Carriera ausiliaria (ruolo n. 1).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di autista meccanico capo garage, posti 1, gruppo regionale SM1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.450.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.340.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di autisti meccanici, posti 11; telefonisti, posti 3, gruppo regionale SM2: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.300.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.180.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.070.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 970.000.

Gli autisti meccanici, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, possono essere promossi al posto di autista meccanico capo garage del gruppo SM1.

Tabella n. 17

Carriera ausiliaria (ruolo n. 2).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo operaio autista, posti 1, gruppo regionale SN1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.420.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.300.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operai autisti, posti 4, gruppo regionale SN2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.270.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.150.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.040.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 900.000.

Gli operai autisti possono essere promossi, in caso di vacanza di posto e alle condizioni previste dall’articolo 107, al posto di capo operaio autista del gruppo SN1.

Tabella n. 18

Carriera ausiliaria (ruolo n. 3).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operaio specializzato, posti 2, gruppo regionale S/ 01: //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.400.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.290.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operaio qualificato, posti 7, gruppo regionale S/ 02: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.240.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.130.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.050.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 950.000.

Gli operai qualificati possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti di operaio specializzato.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operai generici, posti 5, gruppo regionale S/ 03: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 910.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 795.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 715.000.

Gli operai generici possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti di operaio qualificato.

Tabella n. 19

Carriera ausiliaria (ruolo n. 4).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di usciere capo, posti 1; capo cantoniere, posti 4, gruppo regionale SP1: // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.440.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.290.000.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di usciere, posti 20; magazziniere, posti 1; cantoniere, posti 32; giardinieri, posti 2, gruppo regionale SP2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.240.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.130.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.050.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 950.000.

Gli uscieri, il magazziniere, e i cantonieri possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, rispettivamente a posti di usciere capo e di capo cantoniere del gruppo SP1.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di inserviente, posti 3; custode dei castelli, posti 6, gruppo regionale SP3: // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 910.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 795.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 715.000.

Gli inservienti possono essere promossi, a seconda della disponibilità dei posti e alle condizioni previste dall’articolo 107, a posti di usciere e magazziniere del gruppo SP2.

Tabella n. 20

Carriera ausiliaria (ruolo speciale).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di controllore zootecnico e caseario, posti 2, gruppo regionale S/ RS: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.310.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.180.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.080.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 980.000.

Allegato B alla legge regionale 10 novembre 1960, n. 13.

Nuova pianta organica dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale.

Presidenza del Consiglio regionale.

Segreteria della Presidenza del Consiglio.

Qualifica: //

Dirigente servizi segreteria, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3.

Servizio segreteria e commissioni consiliari.

Qualifiche: //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1.

Archivio - registrazione - copia e stampa verbali.

Qualifiche: //

Archivista addetto, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Ufficio copia.

Qualifiche: //

Stenodattilografa bilingue, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Stenodattilografa, 4 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Presidenza della Giunta regionale e ufficio stampa.

Presidenza della Giunta.

Qualifiche: //

Capo gabinetto

, 1 posto non di ruolo; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Stenodattilografa bilingue, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio stampa.

Qualifiche: //

Capo ufficio

stampa, 1 posto non di ruolo; // Vice capo ufficio stampa, 1 posto non di ruolo; //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Traduttore, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Segreteria generale.

Segreteria generale.

Qualifiche: //

Segretario generale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 1; //

Vice segretario generale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva gruppo regionale A/ 2.

Ufficio personale: servizi amministrativi e servizio contabilità e stipendi.

Qualifiche: //

Primo segretario (capo ufficio), 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Primo ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ragioniere, 3 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Segreteria della Giunta regionale.

Qualifiche: //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d.

Servizio affari generali e legali.

Qualifiche: //

Dirigente del servizio affari generali e legali, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Applicato (addetto di biblioteca interna), 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Servizio controllo enti locali e morali.

Qualifiche: //

Dirigente del servizio controllo enti locali e morali, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Primo segretario capo servizio e ispettore, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Dattilografa, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Servizio elettorale e di vigilanza anagrafica.

Qualifiche: //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Archivio generale.

Qualifiche: //

Archivista capo, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Vice archivista capo, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 6 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio copia.

Qualifiche: //

Stenodattilografa, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Commissione di coordinamento.

Qualifiche: //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizio custodia - telefono - automezzi.

Qualifiche per la custodia: //

Usciere capo, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP1; //

Usciere, 19 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP2; //

Inserviente, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP3.

Qualifica per il telefono: //

Telefonista, 3 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SM2.

Qualifiche per gli automezzi: //

Autista meccanico capo garage, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SM1; //

Autista meccanico, 11 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SM2; //

Operaio generico, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO3.

Assessorato agricoltura e foreste.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Dirigente amministrativo di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Primo segretario (capo ufficio), 1 posto di ruolo, carriera

di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizi agrari.

Qualifiche: //

Ispettore agrario, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Vice ispettore agrario, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Ispettore agrario addetto, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 5; //

Primo perito agrario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Perito agrario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Perito agrario istruttore, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo assistente tecnico caseario, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Assistente tecnico caseario, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 3 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2.

Servizi zootecnici e caseari.

Qualifiche: //

Capo servizi

zootecnici, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Registratore zootecnico e caseario, 4 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Controllore zootecnico e caseario, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ RS.

Servizi forestali.

Qualifiche: //

Ispettore forestale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Vice ispettore forestale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Ispettore forestale addetto, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 5; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio copia.

Qualifiche: //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 5 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Assessorato delle finanze.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Ragioniere capo - dirigente di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Vice ragioniere capo, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio gestione bilancio.

Qualifiche: //

Ragioniere, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio contabilità erariali.

Qualifiche: //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d.

Servizio economato - demanio e patrimonio.

Qualifiche: //

Primo ragioniere economo, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ragioniere, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Magazziniere, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP2.

Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria. Qualifiche: //

Primo ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizio contabilità antincendi.

Qualifiche: //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Centro meccanografico.

Qualifiche: //

Capo centro

meccanografico, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B1CM; //

Capo turno

centro meccanografico, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B2CM; //

Primo addetto meccanografico, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Addetto meccanografico, 4 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Assessorato dell’industria e commercio.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Dirigente di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva,

gruppo regionale C/ 2.

Servizi camerali.

Qualifiche: //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo

regionale C/ 2.

Ufficio registro ditte.

Qualifiche: //

Primo segretario (capo ufficio), 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizio regionale studi economici - statistica, censimento e prezzi. Qualifiche: //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio lavoro e artigianato.

Qualifiche: //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizi zona franca - distribuzione generi contingentati. Qualifiche: //

Primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio commercio estero.

Qualifiche: //

Primo segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale.

Qualifiche: //

Primo applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Archivio e copia.

Qualifiche: //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 4 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Assessorato dei lavori pubblici.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Ingegnere capo - dirigente dell’assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Vice ingegnere capo, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Ingegnere, 2 posti di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 5.

Ufficio segreteria.

Qualifiche: //

Primo segretario (capo ufficio), 1 posto di ruolo, carriera

di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva

gruppo regionale C/ 2.

Ufficio studi - lavori e progetti.

Qualifiche: //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 5 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio manutenzione stabili.

Qualifiche: //

Geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Operaio specializzato, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO1; //

Operaio qualificato, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO2; //

Operaio generico, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO3.

Servizio viabilità - pronti interventi e lavori diretti. Qualifiche per l’ufficio viabilità e pronti interventi: // Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 5 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Capo operaio

autista, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SN1; //

Operaio autista, 4 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SN2; //

Capo cantoniere

, 4 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP1; //

Cantoniere, 32 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP2.

Qualifiche per l’ufficio lavori diretti: //

Assistente tecnico, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Operaio qualificato, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO2; //

Operaio generico, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO3.

Servizio acque - miniere e opere igieniche.

Qualifica per l’ufficio acque e miniere: //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1.

Qualifiche per l’ufficio opere igieniche: //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Assistente tecnico, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio contabilità - archivio e copia.

Qualifiche: //

Ragioniere, 3 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Assessorato della pubblica istruzione.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Sovraintendente agli studi - dirigente di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Primo segretario ispettore, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale C/ 2.

Servizi amministrativi.

Qualifica: //

Primo Segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4.

Ufficio segreteria.

Qualifiche: //

Primo segretario (capo ufficio), 1 posto di ruolo, carriera

di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Segretario, 4 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio stipendi e contabilità.

Qualifiche: //

Primo ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ragioniere, 5 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Archivio e copia.

Qualifiche: //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 4 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Archivio storico e biblioteca regionale.

Qualifiche: //

Archivista paleografo, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ RS; //

Bibliotecario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ RS; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d; //

Usciere, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP2.

Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Ufficio assessorato.

Qualifiche: //

Dirigente amministrativo di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio assistenza e previdenza.

Qualifiche: //

Primo segretario (capo ufficio), un posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Assistente sociale, 4 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ RS; //

Segretario, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Ufficio copia.

Qualifiche: //

Dattilografa applicata, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C1d; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Servizi sanitari.

Qualifiche: //

Medico regionale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Veterinario regionale, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Medico regionale aggiunto, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Assistente sanitaria visitatrice, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ RS; //

Capo vigili

sanitari, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Vigile sanitario, 7 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Stenodattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Centro di medicina preventiva (medici specialisti da retribuire con trattamento convenzionato, in analogia a quanto praticato dagli istituti mutualistici).

Qualifiche: //

Assistente sanitaria visitatrice, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ RS; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Servizi amministrativi ONMI.

Qualifiche: //

Ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Servizi amministrativi dell’Istituto materno ed infantile di Aosta.

Qualifiche: //

Primo ragioniere, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Primo applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d; //

Operaio specializzato, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO1; //

Inserviente, 1 posto di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP3.

Assessorato del Turismo, antichità e belle arti.

Ufficio regionale del Turismo.

Qualifica: //

Direttore ufficio turismo - dirigente amministrativo di assessorato, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3.

Servizio turismo e ricettività.

Qualifiche: //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Ispettore, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizio statistica e contabilità.

Qualifiche: //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1; //

Applicato, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.

Servizio pubblicità - spettacolo, informazioni e sport.

Qualifiche: //

Vice direttore dell’ufficio turismo, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Segretario, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Primo applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 1.

Ufficio informazioni turistiche.

Qualifica: //

Interprete, 4 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ RS.

Archivio e copia.

Qualifiche: //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Stenodattilografa, 3 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Dattilografa, 2 posti di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C2d.

Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti. Qualifiche: //

Sovraintendente, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

Architetto, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 5; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Geometra, 2 posti di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 2; //

Assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Applicato, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2; //

Operaio qualificato, 3 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SO2; //

Giardiniere, 2 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP2; //

Custode castelli e musei, 6 posti di ruolo, carriera ausiliaria, gruppo regionale SP3.

Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio.

Qualifiche: //

Urbanista, 1 posto di ruolo, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 4; //

Primo geometra, 1 posto di ruolo, carriera di concetto, gruppo regionale B/ 1; //

Assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, carriera esecutiva, gruppo regionale C/ 2.