Legge regionale 11 giugno 1986, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 11 06 1986

Bollettino ufficiale 30 06 1986 n. 8, 1° S.S. al n. 15 del 25 06 1986

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 1

La rubrica del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è così sostituita:

"Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati)".

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è così sostituito:

" Sono concessi mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza.

Detti mutui sono altresì concessi per il recupero di singoli fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore generale comunale.

Nei casi in cui una iniziativa di recupero riguardi un intero centro o nucleo abitato o una parte congrua di esso, quale determinata dal piano regolatore generale vigente, disciplinato da un piano di recupero, sono ammessi a mutuo tutti gli interventi previsti dal piano di recupero stesso. Negli altri casi sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia quali definiti alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge dello Stato 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

I mutui di cui ai commi primo e secondo possono anche riguardare:

a) l'acquisto, da parte di un soggetto proprietario di una quota di un fabbricato da recuperare, di una ulteriore quota dello stesso, con il fine di attuare un intervento di recupero del fabbricato ai sensi della presente legge;

b) l'acquisto di un fabbricato o di parte di esso da recuperare per ricavare la prima abitazione dell'acquirente.

Relativamente ai centri e nuclei abitati individuati e determinati ai sensi del successivo articolo 3, la concessione dei mutui di cui al primo comma è subordinata alla vigenza del rispettivo piano di recupero.

Per le finalità del presente articolo sono considerati fabbricati, oltre a quelli liberi su quattro lati, anche le porzioni di essi, estese dalle fondazioni ed eventuali locali interrati al tetto compreso, ritenute idonee, ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.

Per i casi previsti dalla lettera b) del quarto comma si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 ".

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è così sostituito:

" Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere dei rispettivi comuni, provvede ad accettare, con deliberazione motivata e su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali e ambientali, l'esistenza di centri e nuclei abitati aventi particolare rilevanza storica, artistica, architettonica o archeologica in relazione a:

a) presenza di numerosi immobili assoggettati alla tutela della legge dello Stato 1o giugno 1939, n. 1089, per la tutela delle cose di interesse artistico o storico;

b) presenza di numerosi immobili, i quali, ancorché non assoggettati alla tutela della legge dello Stato 1o giugno 1939, n. 1089, presentino valore storico, artistico o architettonico:

c) presenza di importanti reperti archeologici preromani, romani o alto medioevali;

delimitando, se l'esito di tale accertamento è positivo, i rispettivi perimetri in cartografia catastale.

I comuni esprimono il parere di cui al comma precedente con deliberazione consiliare assunta entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, si prescinde dal parere medesimo.

Analogamente, alla scadenza del termine indicato nel primo comma, l'accertamento ivi previsto si intende eseguito con esito negativo.

La deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma è pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte seconda; la sua efficacia decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione ".

Art. 4

L'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è così sostituito:

" Possono ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti in Valle d'Aosta da almeno due anni;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2, residenti in Valle d'Aosta da l'ameno due anni;

c) i proprietari, da data anteriore al 1o gennaio 1981, di immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2. Non costituisce elemento ostativo alla concessione del mutuo l'acquisizione, in data successiva al 31 dicembre 1980, della proprietà dell'immobile, a qualunque titolo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 565 del codice civile;

d) soggetti di cui alle lettere a), b), c) riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;

e) i comuni della Valle d'Aosta ".

Art. 5

L'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, è così sostituito:

" Ai soggetti elencati all'articolo 4 possono essere concessi mutui agevolati da rimborsare nel periodo massimo di anni venti.

Il tasso annuo di interesse è pari al trenta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto, nei casi di:

1) acquisto di un fabbricato, o di parte di esso, da recuperare per ricavare la prima abitazione dell'acquirente;

2) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del proprietario o acquirente dell'immobile;

3) altri interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Per l'acquisto di fabbricati o parte di essi, i limiti di finanziamento sono stabiliti come segue: a) mutui fino al settanta per cento della spesa documentata di acquisto di un fabbricato o parte di esso per le finalità di cui alle lettere a) o b) del quarto comma dell'articolo 2;

Per gli interventi di restauro di singoli fabbricati i limiti di finanziamento sono stabiliti come segue:

a) mutui fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per l'eventuale acquisto di fabbricati o di parte di essi da recuperare, nonché per la spesa ammessa per il loro recupero a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

b) mutui fino al settanta per cento della spesa ammessa per il recupero dei singoli fabbricati a favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4;

c) mutui fino all'ottanta per cento della spesa ammessa per il recupero di singoli fabbricati a favore dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4.

Per gli interventi di ristrutturazione di singoli fabbricati, gli importi dei mutui e i relativi tassi di interesse sono stabiliti in misura pari, rispettivamente, a venti punti in meno e a due punti in più delle percentuali e dei tassi applicabili per i vari casi di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente.

Nei casi in cui le agevolazioni siano richieste per il recupero di un intero centro o nucleo abitato o di una parte congrua di esso, quale determinata dal piano regolatore generale vigente, il mutuo viene concesso fino all'ammontare del novanta per cento della spesa ammessa.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva ".

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili ai benefici di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dalla presente legge, le domande concernenti:

a) casi previsti dalla lettera a) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980, e sempre che i relativi interventi di recupero non siano iniziati alla data di presentazione della domanda:

b) casi previsti dalla lettera b) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980;

c) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del richiedente anche se i lavori sono già iniziati, purché in forza di concessione o autorizzazione edilizia ancora efficace alla data di presentazione della domanda ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.