Legge regionale 11 giugno 1986, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 11 giugno 1986, n. 26

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(B.U. 30 06 1986, n. 8, 1° S.S. al n. 15 del 25 06 1986)

Artt. 1. - 5. (1)

Art. 6

(2)

¦

(1) Modificano la rubrica del Capo I e gli artt. 2, 3, 4, 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(2)Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della l.r. 26 ottobre 2007, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 sono ammissibili ai benefici di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dalla presente legge, le domande concernenti:

a) casi previsti dalla lettera a) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980, e sempre che i relativi interventi di recupero non siano iniziati alla data di presentazione della domanda:

b) casi previsti dalla lettera b) del quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale anzidetta, anche se i relativi atti pubblici di compravendita sono stati stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 31 dicembre 1980;

c) interventi di recupero finalizzati a ricavare la prima abitazione del richiedente anche se i lavori sono già iniziati, purché in forza di concessione o autorizzazione edilizia ancora efficace alla data di presentazione della domanda ".