Legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 20 05 1986

Bollettino ufficiale 20 06 1986 n. 7, 2° S.S. al n. 14 del 10 06 1986

Nuova disciplina dell'artigianato.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e all'esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali e regionali.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui al successivo articolo 3, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie dell'impresa.

2. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui al successivo articolo 3 e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Non sono imprese artigiane le società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita semplice o in accomandita per azioni.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in altra sede designata, oppure in forma ambulante o di posteggio.

4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 3

(Dimensioni dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non svolge attività lavorativa in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che svolge attività lavorativa in serie: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per le imprese che svolgono attività di trasporto di persone o di cose o sgombero neve: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 887, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

3. I mestieri e le lavorazioni di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo, sono individuati con provvedimento della Giunta reigonale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentite la Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9 e le Associazioni di categoria delle imprese artigiane.

4. In sede di prima applicazione della presente legge l'elenco dei mestieri e delle lavorazioni è approvato entro un anno dalla sua entrata in vigore. Nel frattempo si applica l'elenco allegato alla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 4

(Istituzione dell'albo delle imprese artigiane)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti l'albo delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle ditte, dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le imprese che hanno la sede legale e fiscale e svolgono l'attività nel territorio della Regione, comprese quelle costituite ed esercitate in forma associata, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

2. Le domande, indirizzate alla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, sono presentate all'ufficio dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti competente per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, che rilascia ricevuta.

3. Con le stesse formalità e nei medesimi termini sono presentate le denunce di modificazione e di cessazione dell'attività.

4. La domanda d'iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modificazione e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Art. 5

(Effetti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane)

1. L'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo 4 è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

2. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per la durata non superiore a sei mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma del precedente articolo 3, mantengono l'iscrizione all'albo.

3. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al precedente articolo 4 le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e alle autorizzazioni amministrative di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al precedente articolo 4; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

5. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al precedente comma è inflitta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane)

1. I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 4.

2. Ai consorzi ed alle società consortili anche in forma di cooperative iscritti nella separata sezione di detto albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali e regionali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali e regionali.

3. La Regione può disporre agevolazioni a favore di consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese commerciali e industriali di minori dimensioni, come definite dal CIPE, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

4. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese commerciali e industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

5. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

(Iscrizioni, revisioni e accertamenti d'ufficio)

1. La Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate le istruttorie e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese dall'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

2. La decisione della Commissione regionale per l'artigianato è notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda medesima.

3. Nel caso che la domanda di iscrizione non venga accolta la deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato deve essere motivata.

4. La Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio, ed effettua ogni cinque anni la revisione dell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4.

5. L'ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, che nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei riguardi di imprese iscritte all'albo, possono darne comunicazione alla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.

6. Le decisioni sono notificate all'interessato entro venti giorni dal provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.

7. La revisione quinquennale è disposta dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9 con il metodo della rilevazione sul territorio da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni Comunali.

8. Le iscrizioni dei consorzi e delle società consortili alla sezione separata dell'albo sono disposte dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, su domanda documentata dall'ente interessato.

9. Le cancellazioni avvengono su domanda o per accertamento d'ufficio a seguito di scioglimento a qualsiasi titolo dell'ente.

Art. 8

(Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane)

1. Contro i provvedimenti della COmmissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4, compresi quelli adottati a seguito di accertamento d'ufficio o di revisione qiunquennale, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla notificazione.

2. Analogo ricorso, e con le stesse modalità è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, in materiadi iscrizione e cancellazione dalla sezione separata dei consorzi e degli enti consortili di cui al precedente articolo 6.

3. Il ricorso alla Giunta regionale ha effetto sospensivo. La Giunta regionale decide in via definitiva, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9.

4. La mancata pronuncia da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dal deposito del ricorso presso l'ufficio competente per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4, equivale ad accoglimento. L'ufficio rilascia ricevuta dell'avvenuto deposito.

5. La decisione della Giunta regionale può essere impugnata dall'impresa, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, davanti al Tribunale di Aosta che decide in camera di consiglio sentito il pubblico Ministero.

6. La notificazione del provvedimento della Giunta regionale è fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura dell'ufficio competente per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4, entro i dieci giorni successivi alla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. La Commissione regionale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della Giunta regionale e del Tribunale di Aosta.

TITOLO III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 9

(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)

1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la Commissione regionale per l'artigianato.

2. La Commissione svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

3. Inoltre la Commissione:

- esprime pareri su disegni di legge in materia di artigianato;

- formula proposte in ordine a problemi concernenti l'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione economica e urbanistica, al credito, alla formazione e aggiornamento professionale, all'assistenza tecnica, artistica e commerciale a favore delle imprese artigiane;

- esprime pareri sui ricorsi presentati alla Giunta regionale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

- dispone la revisione quinquennale dell'albo delle imprese artigiane.

4. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

(Costituzione e composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni per la designazione dei membri elettivi. Rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta come segue:

- dieci membri titolari di imprese artigiane che svolgano l'attività nel territorio della Valle d'Aosta da almeno tre anni eletti dalle imprese iscritte all'albo di cui al precedente articolo 4;

- quattro membri esperti, residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni, designati dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane;

- un membro esperto designato dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;

- un rappresentante del l'Institut Valdotain de l'artisanat typique designato dal consiglio di amministrazione;

- quattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti di imprese artigiane designati dalle organizzazioni sindacali.

3. Il funzionario responsabile della tenuta dell'albo di cui al precedente articolo 4, svolge i compiti di segretario.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 9, la composizione della Commissione è integrata con il Direttore della sede di Aosta dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale o suo delegato e con un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.

5. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

6. La Commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Presidente della Commissione è scelto tra i membri eletti ed è nominato nel corso della prima riunione. Può essere nominato anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

8. La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri eletti o dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che può partecipare alle riunioni.

9. All'insediamento della Commissione regionale per l'artigianato provvede l'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

10. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti. Durante il periodo di vacanza della Commissione, le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono svolte dall'Assessorato. Le procedure per la ricostituzione della Commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento.

TITOLO IV

MODALITÀ PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE NELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 11

(Presentazione delle liste dei candiati)

1. L'elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nella Commissione regionale per l'artigianato di cui al secondo comma del precedente articolo 10 avviene mediante suffragio diretto con sistema proporzionale sulla base di liste di candidati.

2. Le liste possono contenere un numero massimo di dieci candidati.

3. Le liste dei candidati, sottoscritte da almeno cinquanta elettori, devono essere presentate, entro le ore dodici del ventesimo giorno prima di quello fissato per le operazioni di voto, all'Ufficio elettorale costituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, di cui al successivo articolo 13.

4. L'accettazione della candidatura e la sottoscrizione dei presentatori devono essere autenticate da un notaio. Alla lista vanno allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei candidati e dei presentatori all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4 e la relativa data di nascita.

5. Possono presentarsi candidati i titolari di imprese iscritte da almeno tre anni prima del giorno fissato per le operazioni di voto all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4.

Art. 12

(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta ai titolari delle imprese, singole o costituite in forma associata, iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4 alla data del giorno nel quale vengono indette le elezioni. Le imprese costituite in forma associata hanno diritto ad un solo voto che viene espresso dalla persona che ha la rappresentanza legale della società.

2. La cancellazione in data successiva comporta la perdita dell'elettorato attivo e passivo per i candidati e la decadenza per gli eletti.

3. In quest'ultimo caso si procede alla sostituzione con il primo candidato non eletto della stessa lista. Se questo non è possibile, possono essere svolte elezioni suppletive con le modalità riportate nel titolo IV della presente legge.

4. Non beneficiano dell'elettorato attivo e passivo i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui al precedente articolo 6.

Art. 13

(Costituzione dell'Ufficio elettorale)

1. Per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti delle imprese artigiane è costituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, un Ufficio elettorale composto da quattro titolari di imprese artigiane designati dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane. La Presidenza di detto Ufficio elettorale è affidata al funzionario responsabile dell'Ufficio elettorale dell'Amministrazione regionale.

2. Funge da segretario il funzionario responsabile della tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4.

3. L'insediamento dell'Ufficio elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima di quello fissato per le operazioni di voto.

4. L'Ufficio elettorale di cui al primo comma del presente articolo provvede alla formazione delle liste degli elettori, a ricevere le liste dei candidati, a controllarne la regolarità, a nominare i componenti dei seggi elettorali, a sovraintendere alle operazioni di voto e a proclamare i risultati delle votazioni.

5. Le liste degli elettori sono pubblicate all'albo dell'Amministrazione regionale e agli albi pretori dei comuni almeno venti giorni prima e le liste ufficiali dei candidati almeno cinque giorni prima di quello fissato per le operazioni di voto.

Art. 14

(Manifesto elettorale e composizione dei seggi elettorali)

1. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale della commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9 e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi di cui al precedente articolo 10 non possono comunque svolgersi nell'anno nel quale avvengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. In caso di coincidenza delle due elezioni la durata della Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9 è prorogata all'anno successivo.

3. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste dei candidati, il numero delle sezioni elettorali, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento delle operazioni di voto. Le sezioni elettorali dovranno possibilmente coincidere con il territorio delle Comunità montane.

4. Il provvedimento del Presidente della Giunta regionale è reso pubblico a mezzo avviso da affiggere agli albi pretori dei comuni e all'albo dell'Amministrazione regionale.

5. Le operazioni di voto si svolgono in giorno festivo. I seggi elettorali si insediano almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto.

6. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dall'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 13 tra i titolari di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4.

7. I segretari sono nominati dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti tra il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

8. Le Associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane possono designare per ogni seggio elettorale un proprio rappresentante che è ammesso ad assistere alle operazioni di voto.

Art. 15

(Operazioni di voto)

1. L'espressione del voto avviene a mezzo scheda predisposta dall'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 13 in modo che sia garantita la segretezza del voto.

2. Sulla scheda è riportato il numero di contrassegno della lista. Apposito spazio è riservato per le indicazioni delle preferenze.

3. Il numero della lista è attribuito dall'ufficio elettorale di cui al precedente articolo 13, secondo l'ordine di presentazione. Di tale operazione è redatto processo verbale in duplice copia, di cui una è consegnata ai presentatori della lista.

4. Le schede usate per la votazione devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da uno scrutatore.

5. Il voto si esprime tracciando un segno chiaro ed intelleggibile nello spazio riservato per il voto di lista. Ogni elettore può esprimere tre preferenze riportando il nome o il numero che contraddistingue il candidato prescelto della lista votata.

6. Nei locali dove si svolgono le operazioni di voto devono essere affisse in modo visibile le liste dei candidati. Nel seggio elettorale non può essere svolta propaganda elettorale.

7. Le operazioni di voto hanno inizio e terminano all'ora fissata dal Presidente della Giunta regionale nel provvedimento di cui al terzo comma del precedente articolo 14. Gli elettori presenti nel seggio elettorale all'ora di chiusura sono ammessi a votare.

8. Lo scrutinio delle schede ha inizio subito dopo la chiusura del seggio elettorale. Di tutte le operazioni di voto è redatto a cura del Presidente e del segretario del seggio elettorale processo verbale, in duplice copia, che deve riportare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero delle schede valide, il numero delle schede bianche, il numero delle schede nulle, i voti riportati da ciascuna lista e il numero delle preferenze attribuite ad ogni candidato.

9. I verbali sono consegnati, unitamente alle schede utilizzate per la votazione e a quelle non utilizzate, in plico chiuso all'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 13, che provvede entro 20 giorni da quello nel quale si sono effettuate le operazioni di voto alla proclamazione dei risultati. Per la designazione degli eletti si applicano le disposizioni che disciplinano le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

10. L'elenco degli eletti è reso noto mediante avviso da affiggere agli albi pretori dei Comuni e all'albo dell'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Ricorsi in materia di operazioni elettorali)

1. Contro eventuali irregolarità comunque concernenti le operazioni elettorali, comprese la presentazione e l'accettazione delle liste, i candidati, i rappresentanti di lista e le associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane possono presentare ricorso, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

2. Per quanto non previsto nei precedenti articoli del presente titolo IV si applicano le disposizioni che disciplinano le elezioni dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

TITOLO V

MAESTRO ARTIGIANO E BOTTEGA - SCUOLA

Art. 17

(Titolo di maestro artigiano)

1. È istituito il titolo di maestro artigiano.

2. È maestro artigiano il titolare di impresa artigiana iscritta all'albo di cui al precedente articolo 4 che svolge un'attività lavorativa che richiede il possesso di specifiche cognizioni tecniche o che presenta particolare interesse artistico.

3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono individuate con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentite la Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9 e le Associazioni di categoria delle imprese artigiane.

Art. 18

(Requisiti per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro artigiano)

1. Per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro artigiano sono necessari i seguenti requisiti: a) avere compiuto almeno 35 anni di età;

b) avere esercitato ininterrottamente per almeno 15 anni l'attività lavorativa per la quale si richiede il riconoscimento del titolo di maestro artigiano;

c) essere in possesso di un elevato grado di capacità tecnico - professionale ed imprenditoriale;

d) disporre di attrezzature idonee alla formazione professionale degli apprendisti.

Art. 19

(Riconoscimento del titolo di maestro artigiano)

1. Il titolo di maestro artigiano è riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Il possesso della capacità di cui alla lettera c) del precedente articolo 18 è documentato

mediante il superamento di un esame comprendente: a) prova orale vertente su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale; b) prova pratica intesa ad accertare le capacità professionali.

3. Le prove sono sostenute davanti alla Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9 integrata da esperti designati dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

4. Il programma di esame, per ciascuna attività lavorativa e le modalità di svolgimento sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentite le Associazioni di categoria delle imprese artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9.

Art. 20

(Modalità per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro artigiano)

1. Le domande per ottenere il riconoscimento del titolo di maestro artigiano vanno presentate all'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 18.

2. Il possesso del requisito di cui alla lettera d) è dimostrato con l'indicazione dei laboratori e delle attrezzature di cui dispone l'azienda.

Art. 21

(Effetti del riconoscimento del titolo di maestro - artigiano)

1. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4 e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.

2. Le annotazioni avvengono d'ufficio e sono disposte dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9.

3. Il riconoscimento del titolo deve essere espressamente menzionato sul certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 4.

4. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento con le modalità indicate negli articoli del presente titolo V che deve comunque risultare dalla annotazione nell'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo.

5. Chi viola tale divieto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire cinquemilioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22

(Bottega - scuola)

1. I laboratori di imprese artigiane il cui titolare ha ottenuto il riconoscimento del titolo di maestro artigiano possono costituirsi in bottega-scuola.

2. Il riconoscimento di bottega-scuola avviene con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9.

3. Per ottenere il riconoscimento di bottega-scuola l'impresa artigiana deve dimostrare di essere in grado di fornire agli apprendisti una specifica qualifica professionale, attraverso le capacità ed il lavoro del maestro artigiano titolare dell'azienda, nonché attraverso l'attrezzatura posseduta ed utilizzata.

4. Il riconoscimento di bottega - scuola è revocabile quando vengano a mancare i requisiti su cui è fondato.

5. La bottega - scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari siano in possesso del titolo di maestro artigiano.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, saranno precisate le caratteristiche e le modalità di costituzione e di funzionamento delle botteghe - scuola, in particolare per quello che riguarda lo svolgimento dell'attività addestrativa degli apprendisti che dovrà comunque essere coerente con quanto disposto dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le Associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane.

Art. 23

(Elenco delle botteghe - scuola)

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti l'elenco delle botteghe - scuola.

2. L'elenco è pubblico e l'iscrizione è disposta dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, su domanda dei maestri artigiani titolari delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 22.

3. La cancellazione è disposta: - su richiesta dei maestri artigiani interessati. - per revoca del riconoscimento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

Legge regionale 10 maggio 1957, n. 2: Disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Legge regionale 12 novembre 1959, n. 6: Integrazione della Commissione regionale per l'artigianato prevista dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Legge regionale 20 luglio 1963, n. 20: Modifica dell'articolo 13 (Capoverso C) della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2 sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Legge regionale 11 maggio 1965, n. 9: Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.

Legge regionale 11 novembre 1965, n. 17: Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'artigianato.

Legge regionale 11 agosto 1976, n. 35: Proroga della durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Fino a quando non è insediata la Commissione regionale per l'artigianato di cui al precedente articolo 9, le funzioni ad essa attribuite concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 4 e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, continuano ad essere svolte dalla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le imprese artigiane che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultano già iscritte all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, mantengono tale iscrizione per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui al primo comma del precedente articolo 11, sono indette entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 26

(Funzioni amministrative)

1. L'attività amministrativa concernente l'attuazione della presente legge, esclusa la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, è svolta dal Servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 27

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 20.000.000 annue graverà sul capitolo 36755 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'eserczio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci annui futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione di lire 20.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 36100 del bilancio per l'anno in corso;

- per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 40.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 " Altri oneri non riparibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988 ".

Art. 28

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 36100 " Spese per medaglie di presenza ai membri del Comitato di collaborazione e di Commissioni economiche regionali L. 20.000.000

- DLCPS 23 dicembre 1946, n. 532 art. 13

Varizioni in aumento:

Settore 2 - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l'artigianato

Cap. 36755 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.1.4.2.2.10.23.05

" Spese per il funzionamento della Commissione regionale e dell'Ufficio elettorale per l'artigianato "

LR 20 maggio 1986, n. 24, artt. 9 e 13 L. 20.000.000

Art. 29

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.