Legge regionale 8 maggio 1986, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 8 maggio 1986, n. 22

Recepimento della Direttiva 12 dicembre 1977 n. 77/780 delle Comunità Europee in materia creditizia, ai sensi dell'articolo 14 DPR 27 giugno 1985, n. 350.

(B.U. 20 05 1986, n. 6, 1° S.S. al n. 12 del 15 05 1986)

Art. 1.

1. La Regione Valle d'Aosta istituisce ed autorizza gli istituti e le aziende di credito destinate ad operare nell'ambito esclusivo del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 23, L. 16 maggio 1978, n. 196, alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

a) Esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata o cooperative, ovvero di un capitale o di un fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato, in via generale, dalla Banca d'Italia.

b) Possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle relative cariche, in conformità alle previsioni degli artt. 2, 3 e 4 del DPR 27 giugno 1985, n. 350.

c) Possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo, nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità stabiliti nell'articolo 5 del DPR 27 giugno 1985, n. 350.

d) Presentazione di un articolato programma di attività di cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

Art. 2.

1. Per gli istituti e le aziende di credito aventi sede nell'ambito del territorio regionale, ma che intendano operare anche al di fuori di esso, resta ferma la competenza autorizzativa della Banca d'Italia, sentito il parere della Regione Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 26, L. 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 3.

1. Ove gli enti indicati all'articolo 1 siano costituiti nella forma di enti di diritto pubblico, la legge regionale istitutiva implica autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia ed autorizzazione all'inizio delle operazioni. Negli altri casi l'autorizzazione ad iniziare le operazioni è rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta previo controllo all'adempimento di tutte le condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di credito.

2. Resta fermo quanto stabilito nell'articolo 23, ultimo capoverso della L. 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 4.

1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia dev'essere motivato e comunicato ai promotori.

2. La comunicazione dev'essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda, ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati e dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima.

3. In ogni caso, la decisione dev'essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

Art. 5.

1. Il potere di designazione spettante alla Regione Valle d'Aosta in sede di nomina dei componenti gli organi collegiali, quale previsto dall'art. 25 della L. 16 maggio 1978, n. 196, viene esercitato nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del DPR 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 6.

1. I provvedimenti istitutivi ed autorizzativi emessi dalla Regione ai sensi della presente legge sono comunicati alla commissione delle Comunità europee.

2. Sono parimenti comunicati alla commissione delle Comunità europee eventuali deliberazioni adottate dagli organi regionali ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 7.

1. Con riferimento al periodo transitorio previsto dall'articolo 3, punto 3, lettere b) e c) della direttiva delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 77/ 780, i criteri per l'istituzione e l'autorizzazione da parte della Regione Valle d'Aosta di enti ed aziende di credito a carattere esclusivamente locale restano quelli deliberati, in via generale, dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ai sensi dell'articolo 15, punto 2, del DPR 27 giugno 1985, n. 350, salve le deroghe eventualmente stabilite dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in considerazione di specifiche e motivate esigenze di carattere locale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.