Legge regionale 5 maggio 1986, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale n. 19 del 05 05 1986

Bollettino ufficiale 20 05 1986 n. 6, 1° S.S. al n. 12 del 15 05 1986

Sanzioni nei confronti di contravventori alle disposizioni relative alla zooprofilassi.

Art. UNICO

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di zooprofilassi e polizia veterinaria, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare motivati provvedimenti di diniego o di sospensione degli indennizzi, per predeterminati periodi, per abbattimenti coattivi di animali, nei confronti di allevatori inadempienti alle disposizioni sulla bonifica sanitaria del bestiame.

2. In caso di trasgressione di natura grave, accertate dal competente servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'USL, comportanti il pericolo di diffusione delle malattie infettive, la Giunta regionale può disporre, con motivati provvedimenti deliberativi, anche il diniego o la sospensione della concessione agli allevatori responsabili di tutti o di parte dei contributi regionali previste per le attività agricole e zootecniche, per un periodo massimo di anni tre.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.