Legge regionale 30 luglio 1985, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 30 07 1985

Bollettino ufficiale 11 09 1985 n. 16, 2° S.S.al n. 20 del 10 09 1985.

Rifinanziamento della legge regionale primo giugno 1982, n. 12, recante la promozione di una fondazione per la formazione professionale e per la sperimentazione agricola.

Art. 1

Per l'intervento previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale primo giugno 1982, n. 12, č autorizzata, a decorrere dall'anno 1985 l'ulteriore spesa di Lire 450 milioni annui.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 450 milioni a decorrere dall'anno 1985, graverą sul Capitolo 31620 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1985 mediante riduzione dello stanziamento di Lire 450 milioni iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sull'intervento previsto allegato n. 8 del bilancio stesso concernente il funzionamento della fondazione per la formazione professionale agricola;

- per gli anni 1986-1987 mediante utilizzo per Lire 900 milioni delle risorse disponibili iscritte al settore 2 programma 02 " Infrastrutture nell'agricoltura " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985-1987.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA PARTE SPESA (Allegato 8)

Variazione in diminuzione

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 450.000.000

Variazione in aumento

cap. 31620 " Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura - LR primo giugno 1982 n. 12 " L. 450.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.