Legge regionale 15 luglio 1985, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 15 luglio 1985, n. 48

Norme in materia di sanatoria di opere edilizie abusive.

(B.U. 1 agosto 1985, n. 14).

Art. 1.

(Sanatoria delle opere abusive).

1. Le opere eseguite in contrasto o in difformità con le norme legislative, regolamentari ed esecutive in materia di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio sono sanabili nei limiti di cui alle disposizioni del capo IV della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, integrate dalle disposizioni degli articoli seguenti (1).

Art. 2.

(Organi della Regione competenti a esprimere parere ai fini della sanatoria delle opere abusive e casi per i quali il parere medesimo non è richiesto) (2).

1. Ai fini del rilascio di concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ai sensi dell'articolo 32 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, il parere ivi previsto è rilasciato, per i casi di competenza della Regione, dall'Assessore regionale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo stesso, e precisamente:

a) dall'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) della legge dello Stato 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

2) della legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

3) della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, in materia di beni culturali;

4) dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, in ordine alle condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;

b) dall'Assessore regionale ai lavori pubblici per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) dell'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, in materia di distanze minime a protezione delle strade regionali, per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale;

2) dell'articolo 8, primo comma, lettera b), e commi seguenti, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, in materia di distanze minime a protezione delle strade regionali fuori dagli insediamenti previsti dal piano regolatore generale comunale;

3) del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1, in materia di tutela delle strade e della viabilità regionali;

c) dall'Assessore regionale all'agricoltura, foreste e ambiente naturale per opere interessanti immobili assoggettati alla tutela:

1) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e di terreni montani;

2) del capo I della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, in materia di divieto di attività edificatoria. Nei casi in cui le opere riguardino terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici assoggettati alla sorveglianza dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, il parere è rilasciato d'intesa con l'Assessore medesimo.

2. Agli stessi fini di cui al comma precedente, il parere non è richiesto per le opere che non abbiano modificato l'aspetto esterno delle costruzioni nei casi di cui ai punti 2 e 4 della lettera a) del comma precedente, o abbiano anche comportato mere modificazioni dell'aspetto esterno, senza riflessi sulla superficie coperta e sul volume emergente nei casi di cui alla lettera b) e alla seconda parte del punto 2 della lettera c) del comma precedente.

Art. 3.

(Nullaosta dell'Assessore regionale per opere in aree libere di agglomerati di interesse artistico, storico o di particolare pregio ambientale).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'articolo 2 della presente legge, il rilascio di concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite senza titolo nelle aree libere di un agglomerato di interesse artistico, storico o di particolare pregio ambientale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, nonché nelle aree libere di una zona di cui alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, è subordinato al nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali e ambientali in merito alla compatibilità delle opere stesse con le esigenze di tutela dei valori storici, artistici o ambientali della zona o dell'agglomerato in cui sono situate.

2. L'Assessore anzidetto, allorché ritenga che un'opera abusiva possa essere resa compatibile con le esigenze di tutela della zona o dell'agglomerato in cui è situata mediante l'esecuzione di opere di adeguamento e di completamento, subordina il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria all'esecuzione di opere determinate. Tali opere devono essere eseguite dal responsabile dell'abuso nel termine stabilito dal sindaco comunque non oltre otto mesi dalla ricezione della comunicazione del parere di cui al primo comma. Decorso inutilmente detto termine, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria è denegata.

Art. 4.

(Opere interne eseguite entro il 31 agosto 1967).

1. In relazione alle opere di cui al quinto comma dell'articolo 31 della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, le procedure di sanatoria non sono richieste per le opere interne, seppure abbiano comportato aumento del numero delle unità immobiliari o la modifica della destinazione di uso della costruzione e delle singole unità immobiliari.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Contributo di concessione).

1. I soggetti indicati nell'articolo 31, primo e terzo comma, della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, oltre ad essere tenuti al versamento dell'oblazione nella misura indicata nell'articolo 34 della legge medesima, devono provvedere, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, alla corresponsione al comune del contributo previsto dall'articolo 3 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, nei casi e dell'entità risultante dalla normativa vigente alla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

2. Per le opere realizzate fra il 2 settembre 1967 e il 29 gennaio 1977, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria il contributo di concessione di cui al comma precedente è corrisposto in misura pari al cinquanta per cento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione. A scomputo parziale o totale della somma dovuta, il concessionario può detrarre il costo delle opere di urbanizzazione già eseguite a proprie cura e spese o che si impegni a realizzare direttamente, su indicazione e con le modalità e garanzie stabilite dal comune. E' ammessa la possibilità che l'assunzione dell'impegno avvenga da parte di più concessionari riuniti in consorzio.

Art. 6.

(Agevolazioni in favore di particolari categorie di soggetti).

1. Per l'attuazione in Valle d'Aosta della disposizione di cui all'articolo 34, quinto comma, lettera e), della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, si fa riferimento alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, intendendosi per zone agricole, nei comuni dotati di piano regolatore generale vigente o operante in salvaguardia, tutte le zone territoriali omogenee nelle quali è ammessa la destinazione di uso agricola.

2. Sono imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti di cui alla lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, di attuazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975.

3. Il certificato di iscrizione indicato all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge dello Stato 28 febbraio 1985, n. 47, è rilasciato dal competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti, salvo per quanto concerne le ditte agricole, per queste ultime il certificato stesso è sostituito da una attestazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale da cui risulti, anche, l'ubicazione della sede o delle sedi dell'impresa.

Art. 7.

(Edifici ultimati).

1. Il rustico di un edificio si intende eseguito quando siano costruite le strutture portanti verticali e orizzontali, ivi comprese quelle di copertura.

2. La copertura si intende completata quando sia posato il relativo manto di impermeabilizzazione.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 11 settembre 1985, n. 16.

(2) Rubrica così corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 11 settembre 1985, n. 16.