Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 - Testo vigente

Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46

Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(B.U. 1 agosto 1985, n. 14).

Art. 1

(Finalità della legge).

1. La Regione Valle d'Aosta concede incentivi finalizzati ad agevolare la realizzazione di impianti di risalita e di strutture a essi funzionalmente connesse.

2. (1).

3. (1).

4. (1).

Art. 2

(Modalità di intervento). (1a)

Art. 3

(Commissione tecnico - consultiva). (1b)

Art. 4

(Istruttoria e concessione dei mutui). (2)

Art. 5

(Convenzione).

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Finaosta apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.

2. La stipulanda convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione una situazione mensile del fondo, dalla quale risulti analiticamente:

a) la consistenza dei versamenti effettuati sul fondo di rotazione;

b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel mese;

c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;

d) l'importo delle rate recuperate;

e) l'importo delle rate estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

f) i compensi e le spese spettanti alla Finaosta;

g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

h) la consistenza del fondo alla fine del mese.

3. La Finaosta dovrà altresì impegnarsi a svolgere, d'intesa con la Regione, le azioni necessarie al recupero delle somme dovute dai mutuatari inadempienti.

4. In base all'articolo 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla contabilità regionale, al rendiconto annuale della Regione deve essere allegato un prospetto da cui risulti la consistenza del fondo di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensivo degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo del fondo.

4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi, della durata prevista all'articolo 2, secondo comma, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi (2a).

Art. 6

(Costituzione e incremento del fondo di rotazione).

1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge sarà alimentato per gli anni 1986 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute da mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore dei fondi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti (3).

Art. 6 bis

(Garanzia fidejussoria). (4)

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria nell'interesse degli Istituti di Credito per i mutui concessi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La garanzia comprende altresì gli interessi e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti ed ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7

(Controlli).

1. (5).

2. (6).

3. In caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'immediata estinzione del mutuo.

Art. 8

(Norma transitoria).

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge anche i soggetti che abbiano realizzato, anteriormente alla sua entrata in vigore, adeguamenti tecnici obbligatori di propri impianti, sempre che i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla data del 30 giugno 1983.

2. In tale ipotesi il mutuo non può eccedere il 50 percento della spesa ammessa.

3. Nel caso di realizzazione completa di impianti, nuovi o sostitutivi di esistenti, sono ammissibili le domande concernenti interventi che abbiano avuto inizio successivamente alla data del primo gennaio 1985; per la determinazione dell'ammontare del mutuo si applicano le modalità di cui al primo comma dell'articolo 2.

4. Qualora per l'esecuzione di detti interventi siano già stati concessi dalla Regione, direttamente o tramite la Finaosta, altre provvidenze (non considerandosi tale la sottoscrizione di capitale azionario), l'ammissione è subordinata all'impegno del beneficiario di restituire quanto già percepito per la medesima finalità.

Art. 9

(Norma finanziaria).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 7.000.000.000, graverà sul capitolo 37510, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

2. Alla copertura di detto onere si provvede:

- mediante riduzione di Lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " - Allegato n. 8 - Settore 2: Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985;

- mediante utilizzo di Lire 4.000.000.000 della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, accertata sul capitolo 1300 della parte Entrata del bilancio stesso.

Art. 10

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento:

cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 imposte ipotecarie

06 tasse su concessioni governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 4.000.000.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 3.000.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2. Sviluppo economico - programma 12 - Interventi promozionali per il turismo

cap. 37510 (di nuova istituzione) " Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita "

- Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 L. 7.000.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) Commi abrogati dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 recitava:

"2. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione o il rinnovo tecnologico di impianti esistenti.

3. Nel concetto di impianto di risalita rientrano anche i sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito.

4. Sono considerati strutture funzionalmente connesse agli impianti: le stazioni di partenza e di arrivo; le biglietterie; i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di macchine operatrici, officina, deposito e consimili; le linee di alimentazione elettrica; le cabine di trasformazione; i generatori di corrente.".

(1a) Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

L'articolo 2 era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17:

"(Modalità di intervento)

1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 1, Società enti e privati proprietari di impianti di risalita possono ottenere mutui agevolati a carico di apposito fondo di rotazione o, in alternativa, mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati, assistiti da un contributo regionale in conto interessi pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali e quello ordinario praticato dagli Istituti di Credito.

2. I suddetti finanziamenti saranno accordati sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo;

a1. fino al 90 percento della spesa ammessa, nel caso di rinnovo tecnologico di impianti esistenti o di realizzazione di impianti sostitutivi di altri già in funzione o di impianti integranti un sistema già esistente;

a2. fino al 75 percento della spesa ammessa nel caso di realizzazione di impianti ubicati in zone nelle quali ancora non esistano impianti;

b) durata del mutuo:

b1. per impianti scioviari:

anni 10 + 2 di preammortamento;

b2. per impianti seggioviari ad attacchi fissi:

anni 15 + 2 di preammortamento;

b3. per tutti gli altri tipi di impianti di risalita, aerei e terrestri:

anni 20 + 2 di preammortamento;

c) tasso dell'operazione a carico del mutuatario: da determinarsi in base alle disposizioni di cui al successivo terzo comma.

3. La Giunta regionale determina annualmente con propria deliberazione il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a carico del fondo regionale di rotazione, il quale deve essere commisurato al 25 percento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito nel settore turistico, in vigore al 1o gennaio precedente alla data di stipulazione del relativo contratto. Nel caso di frazioni di punto il tasso verrà arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

4. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo senza addebito di penali e di interessi.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Modalità di intervento)

1. Società, enti e privati proprietari di impianti di risalita possono ottenere, a carico di apposito fondo di rotazione regionale, mutui agevolati a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 1, sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo;

a1. Fino al 90 percento della spesa ammessa, nel caso di rinnovo tecnologico di impianti esistenti o di realizzazioni di impianto sostitutivi di altri già in funzione o di impianti integranti un sistema già esistente;

a2. fino al 75 percento della spesa ammessa nel caso di realizzazione di impianti ubicati in zone nelle quali ancora non esistano impianti;

b) durata del mutuo;

b1. per impianti scioviari: anni 10 + 2 di preammortamento;

b2. per impianti seggioviari ad attacchi fissi: anni 15 + 2 di preammortamento;

b3. per tutti gli altri tipi di impianti di risalita, aerei e terrestri: anni 20 + 2 di preammortamento;

c) tasso dell'operazione: 4 percento annuo.

2. La Giunta regionale ridetermina annualmente con propria deliberazione il tasso d'interesse, il quale deve essere commisurato al 25 percento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito nel settore turistico, in vigore al primo gennaio precedente alla data di stipulazione del relativo contratto. Nel caso di frazioni di punto il tasso verrà arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

3. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo senza addebito di penali e di interessi.".

(1b) Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Commissione tecnico - consultiva)

1. Le domande per l'ottenimento dei mutui sono presentate all'assessorato regionale competente in materia di turismo, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica e piano finanziario.

2. I richiedenti sono altresì tenuti a richiedere e far pervenire il parere dei consigli dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti.

3. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

4. L'assessorato regionale competente in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone quindi all'esame di merito di una commissione tecnico - consultiva così composta:

a) il dirigente dei servizi del turismo, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente dei servizi dell'urbanistica;

c) il dirigente del servizio tutela dell'ambiente;

d) un rappresentante della " Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni " (in appresso indicata come Finaosta);

e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;

f) un esperto nel settore degli impianti di risalita, designato dalla Giunta regionale tra i professionisti operanti nel settore.

5. Un funzionario dell'assessorato alle finanze svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. I commissari di cui alle lettere a), b) e c) designano un supplente, destinato a sostituirli in caso di assenza o impedimento; analoga designazione fanno gli enti o organi per i commissari di cui alle lettere d), e) ed f).

7. La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno tre commissari; in caso di parità di voti, prevale il voto del coordinatore.

8. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

9. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.

10. Le riunioni della commissione avvengono, salvo diversa richiesta della Giunta regionale, con cadenza bimestrale.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 15 .della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 4 era stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29 marzo 1988, n. 17:

" 2. Per l'istruttoria e la concessione del mutuo vengono quindi trasmesse alla Finaosta le domande a carico del fondo regionale di rotazione e agli Istituti di Credito prescelti dai mutuatari quelle assistite dal contributo regionale in conto interessi ".

Il comma 3 dell'articolo 4 era già stato precedentemente abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Istruttoria e concessione dei mutui)

1. Le domande esaminate dalla commissione di cui all'articolo 3 vengono sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito all'ammissione a mutuo e al suo ammontare.

2. Le domande vengono quindi trasmesse alla Finaosta per l'istruttoria e la concessione del mutuo.

3. Qualora in fasi di istruttoria venga accertata la sussistenza di una situazione di rischio di insolvenza particolarmente grave, la Finaosta ne dà comunicazione alla Regione, sospendendo l'erogazione delle somme fino a quando la Giunta non assuma una decisione di conferma di quanto già deliberato o, in ipotesi contraria, annullando l'intera operazione.".

(2a) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo.".

(4) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17.

(5) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. L'assessorato regionale alle finanze, in collaborazione con la Finaosta, gestore del fondo di rotazione, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei mutui concessi ai sensi della presente legge.".

(6) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"2. L'assessorato competente in materia di turismo provvede al controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.".