Legge regionale 28 maggio 1985, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 28 05 1985

Bollettino ufficiale 25 6 1985 n. 11

Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 150 del 3 maggio 1985, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità Costituzionale promossa dal Governo della Repubblica.

Art. 1

Con decorrenza dal primo gennaio 1976, le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni si applicano alle lavoratrici, dipendenti dell’Amministrazione regionale, aspiranti madri di minori adottabili, o affidabili e nel caso di affidamento familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:

a) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è stabilito in tre mesi e ha decorrenza dalla data di affidamento del minore, purché questo abbia meno di cinque anni, alla aspirante madre;

b) il periodo di astensione facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, primo comma, e 10 della legge citata sub a), possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore;

c) le assenze facoltative non retribuite, di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge citata sub a) possono essere richieste fino al compimento del terzo anno di vita del minore.

Art. 2

Per le concessioni dei benefici di cui trattasi, deve essere prodotto l’originale o copia autentica del documento con cui è stato disposto dagli Organi o Enti competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’affidamento del minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, dell’affiliazione o dell’affidamento familiare.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.