Legge regionale 7 maggio 1985, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 7 maggio 1985, n. 30

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 concernente norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(B.U. 28 maggio 1985, n. 8).

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 concernente norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire duemiliardiquattrocentomilioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 22805 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1, per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985; per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo delle disponibilitą relative al programma 2.1.1. " Interventi a carattere generale - Finanza Locale " del bilancio pluriennale 1985/1987 della Regione; per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 2.400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 22805 - " Contributi ai Comuni e altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza " L. 2.400.000.000