Legge regionale 7 maggio 1985, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 07 05 1985

Bollettino ufficiale 28 5 1985 n. 8

Finanziamento della regione per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per l’anno 1985.

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, č autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per l’anno 1985, per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da parte dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 39410 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1985.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".

Art. 2

Le prestazioni da erogare dall’Unitą sanitaria locale sono fissate in armonia col piano socio-sanitario regionale per il triennio 1983-1985, e determinate con atti di indirizzo della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 3

Per l’impiego delle somme destinate agli scopi di cui alla presente legge, l’Unitą sanitaria locale istituisce apposita contabilitą speciale.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 39410 - " Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 erogate dall’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta " L. 2.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.